Sentenza — n. 34062/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa il 20 novembre 2020 - all'esito del riesame interposto nell'interesse di Gianluca CASTAGNA - il Tribunale di Reggio Calabria: - ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Reggio Calabria ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura della custodia in carcere in relazione ai reati associazione di tipo mafioso, quale concorrente eventuale (cd. esterno; capo A), di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo B) e traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (capo C), nonché di corruzione (capo I);- ha, inoltre, dichiarato inammissibile l'istanza di riesame in relazione agli ulteriori reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina contestati ai capi D), E), F) e G), per i quali è stata disposta la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria di Torino, territorialmente competente.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34062/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto all'adeguatezza, ha lamentato il vizio di motivazione in quanto il sodalizio criminoso capeggiato da Rosario GRASSO è stato oggetto di ben tre operazioni di polizia, all'esito delle quali esso sarebbe stato smantellato in ragione dell'arresto dei partecipanti e dei soggetti apicali, fra cui lo stesso GRASSO, riconosciuto come l'unico trait d'union con il ricorrente. Con successiva memoria, il difensore del ricorrente ha replicato alla memoria depositata dal Procuratore generale, ribadendo che le esigenze cautelari devono ritenersi calibrate sulla funzione pubblica ricoperta dal ricorrente, e strumentalizzata per la commissione dei reati, dalla quale risulta cessato dal luglio 2020.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA GIANLUCA nato a LOCRI il 13/01/1975 avverso l'ordinanza del 20/11/2020 del TRIBUNALEDI REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione VINCENZO SENATORE, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e nell'interesse del ricorrente l'avvocatoANTONIO TRIMBOLI, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 20 novembre 2020 - all'esito del riesame interposto nell'interesse di Gianluca CASTAGNA - il Tribunale di Reggio Calabria: - ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Reggio Calabria ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura della custodia in carcere in relazione ai reati associazione di tipo mafioso, quale concorrente eventuale (cd. esterno; capo A), di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo B) e traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (capo C), nonché di corruzione (capo I);- ha, inoltre, dichiarato inammissibile l'istanza di riesame in relazione agli ulteriori reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina contestati ai capi D), E), F) e G), per i quali è stata disposta la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria di Torino, territorialmente competente.
In particolare, il quadro cautelare posto a fondamento della misura coercitiva riguarda il ruolo assunto da Gianluca CASTAGNA, Sovrintendente capo della Polizia di Frontiera Marittima del Porto di Gioia Tauro, di diretto collaboratore di Rosario GRASSO e della omonima cosca di 'ndranghetaGRASSO-CACCIOLA, ruolo in particolare svolto mediante l'agevolazione dei traffici internazionali di cocaina (controllando le rotte delle navi a bordo delle quali erano occultati i carichi di stupefacente provenienti dal Sud America e facilitando il recupero della cocaina dai container, una volta giunte le imbarcazioni a destinazione),nonché consentendo la sottrazione alla cattura di alcuni esponenti della cosca, tra cui lo stesso GRASSO, vertice della consorteria.
2. Avverso l'ordinanza collegiale il difensore del CASTAGNA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo - con un unico motivo - il vizio di motivazione in relazione al mancato superamento della presunzione relativa in punto di attualità del pericolo di recidivanza e di adeguatezza della misura della custodia in carcere. Con riferimento all'attualità, ha sostenuto che l'ordinanza impugnata ha concentrato il propria apprezzamento sul rapporto tra decorso temporale (c.d. tempo silente) e presunzione di attualità, assimilando il fattore temporale all'ulteriore e distinto elemento rappresentato dalla cessazione della funzione pubblica cui sono collegate le condotte ascritte al ricorrente; e che, piuttosto, proprio l'abuso della funzione ricoperta all'epoca nella Polizia di Stato dal ricorrente, e da cui lo stesso è cessato definitivamente dal luglio 2020, dovrebbe incidere sulla valutazione di attualità.
Quanto all'adeguatezza, ha lamentato il vizio di motivazione in quanto il sodalizio criminoso capeggiato da Rosario GRASSO è stato oggetto di ben tre operazioni di polizia, all'esito delle quali esso sarebbe stato smantellato in ragione dell'arresto dei partecipanti e dei soggetti apicali, fra cui lo stesso GRASSO, riconosciuto come l'unico trait d'union con il ricorrente. Con successiva memoria, il difensore del ricorrente ha replicato alla memoria depositata dal Procuratore generale, ribadendo che le esigenze cautelari devono ritenersi calibrate sulla funzione pubblica ricoperta dal ricorrente, e strumentalizzata per la commissione dei reati, dalla quale risulta cessato dal luglio 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché difetta di specificità ed è manifestamente infondato, nei termini che si espongono.1. Con unico motivo di ricorso la difesa ha denunciato la contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato superamento della presunzione relativa di attualità del pericolo di reiterazione e di adeguatezza della misura cautelare. Ad avviso del ricorrente, l'impugnata ordinanza ha ritenuto che la persistenza delle esigenze cautelari risieda nell'abuso da parte del CASTAGNA della propria funzione per fornire preziose indicazioni ai sodali e nel fatto che egli costituisse un punto di riferimento essenziale per la cosca, oltre che per la componente dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti, in virtù della posizione strategica ricoperta; tuttavia, non avrebbe tenuto conto della avvenuta, definitiva cessazione dal servizio della persona sottoposta a indagini a partire dal luglio 2020.
La difesa ha rilevato una contraddizione nel percorso argomentativo, poiché il Collegio da un lato, avrebbe escluso che la cessazione della funzione pubblica abbia rilievo ai fini della mancanza di attualità, mentre dall'altro avrebbe contestualmente individuato il perno della continuità del pericolo di recidivanza proprio nell'abuso della funzione pubblica, quale elemento caratterizzante la condotta criminosa dell'indagato. Con riferimento all'adeguatezza della misura, la difesa ha individuato una contraddizione del provvedimento impugnato, nell'aver esso ritenuto la custodia in carcere indispensabile a prevenire ogni possibilità di ripristinare le illecite cointeressenze con l'ambiente mafioso all'interno del quale sono maturati i fatti, potendo il CASTAGNA contare su pericobe4gami con esponenti della cosca GRASSO-CACCIOLA; e ciò a dispetto(defatto - emergente tanto nella ordinanza genetica, quanto da quella gravata -che il sodalizio criminoso capeggiato da Rosario GRASSO, all'interno del quale sarebbero state consumate le condotte ascritte al ricorrente, è stato gravato da ben tre operazioni di polizia , le quali ne hanno determinato lo smantellamento attraverso l'arresto dei partecipanti e dei soggetti apicali, fra cui proprio Rosario GRASSO (l'unico soggetto con cui si sarebbe relazionato il CASTAGNA). 1.1.
Va rilevato che, con riferimento al profilo dell'attualità, la doglianza difensiva si fonda su una lettura assolutamente parziale e, dunque, fuorviante della ben più articolata motivazione resa dal collegio, il che impone di ritenerlo generico (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01, che condivisibilmente ha puntualizzato che «contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è L.] innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale [...] con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta»; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01), oltre che manifestamente infondato alla luce della motivazione logica e congrua dell'ordinanza del Giudice del riesame. Una completa valutazione del percorso argomentativo seguito dal Tribunale consente di affermare che l'elemento essenziale del pericolo di recidiva non è stato individuato nell'avere il CASTAGNA abusato della funzione pubblica ricoperta (dalla quale risulta definitivamente cessato), quanto, invece, nel fatto che egli sia «risultato inserito in un collaudato sistema illecito dedito al traffico di stupefacenti, operando a stretto contatto con i vertici dello stesso».
Il Collegio del riesame ha ritenuto ragionevolmente che il pericolo di reiterazione sia aggravato poiché lCASTAGNA risulta coinvolto in altre vicende di narcotraffico a riprova della sistematica collusione dello stesso con ambienti criminali di tipo mafioso. Da tali dati di fatto il Tribunale ha tratto il giudizio di «spiccata pericolosità sociale del CASTAGNA e la professionalità nell'agire, tali da escludere il carattere occasionale e delle condotte» e da giustificare una complessiva valutazione prognostica sfavorevole. In altri termini, il Giudice di seconda istanza, nel valutare il pericolo di reiterazione, non ha attribuito significato centrale alla qualità che il CASTAGNA ha rivestito (e del cui venir meno ha dato conto) maha agganciato il periculumlibertatís alla abitualità delle sue relazioni con i vertici della cosca ed al suo sistematico coinvolgimento in episodi di narcotraffico, circostanze queste ultime con le quali il Collegio ha supportato il proprio giudizio prognostico sfavorevole, espresso con valutazioni logiche e basate sulle risultanze istruttorie ed assolutamente non contraddette da altre argomentazioni.Alla luce di tali considerazioni, dunque, la definitiva cessazione dall'ufficio non assume rilievo decisivo. 1.2.
Il giudizio di adeguatezza della misura di massimo rigore è stato fondato sul fatto che le condotte di cui il CASTAGNA è incolpato siano proseguite anche nel periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari, così palesandosi la sua assoluta assenza di autocontrollo. A fronte di tale considerazione, che si basa su un accertato dato di fatto, la tesi difensiva della definitiva disarticolazione della cosca per effetto delle ripetute operazioni che l'hanno riguardata costituisce, allo stato, una mera asserzione non supportata da evidenze oggettive, non potendosi attribuire ex se ai provvedimenti cautelari adottati l'effetto di neutralizzare l'operatività di un gruppo criminale così fortemente strutturato e radicato.
Dunque, anche sotto tale profilo il ricorso non si confronta effettivamente con l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato ed è, comunque, manifestamente infondato.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent I pagamento delle spese eia processuali e della somma di eur remila in favore