Sentenza — n. 34061/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon unico motivo di ricorso la difesa ha lamentato la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente al contestato delitto associativo. In particolare, si è segnalata l'assoluta assenza di significatività dei contenuti delle conversazioni intercettate al fine di delineare l'effettivo contributo reso alla individuata associazione. Una ulteriore, ancorché connessa, censura viene formulata in relazione alla configurabilità dell'associazione a delinquere di stampo mafioso. 1.1. Il ricorso è inammissibile in relazione a tale ultimo profilo per la estrema genericità del motivo che, invero, appare unicamente incentrato su principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, senza tuttavia evidenziare quali siano le lacune di motivazione o le violazioni di legge emergenti dalla decisione impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34061/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Parimenti generico e, dunque, inamnnissibileè il ricorso nella parte in cui deduce carenze descrittive circa la condotta posta in essere dall'ANTINOZZI, poiché non si confronta con il provvedimento impugnato - censurato solo in maniera assertiva - che ha descritto il ruolo //) 1 assunto dalla persona sottoposta a indagini (cfr. p. 5 della motivazione) ed ha esposto che all'interno del sodalizio, anche dal punto di vista organizzativo, il suo compito prevalente eri legato all'attività di spaccio di sostanza stupefacente,non incentrandea tale assertdsulk rapporti familiari («il che conferma l'importanza e la stabilità dell'inserimento, anche a voler trascurare i vincoli di sangue»; cfr.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTINOZZI DECOROSO nato a FORMIA il 08/01/1990 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex ad. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 —dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione VINCENZO SENATORE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;RITENUTO IN FATTO 1.
Con ordinanza emessa il 15 febbraio 2021 (dep. il 22 marzo 2021) il Tribunale di Roma - all'esito del riesame interposto nell'interesse di Decoroso ANTINOZZI - ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di associazione di tipo mafioso, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti— quest'ultima ritenuta assorbita dal Tribunale nell'associazione mafiosa — e traffico di sostanze stupefacenti.
2. Avverso il provvedimento collegiale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'ANTINOZZI, che ha dedotto - con un unico motivo - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione. Segnatamente, la difesa: -ha riportato un estratto dell'ordinanza genetica, concernente l'articolazione dell'associazione mafiosa quale propaggine del clan dei Casalesi, ed ha sostenuto che Decoroso ANTINOZZI non abbia assunto alcun ruolo nel sodalizio, se non quello di figlio di Antonio ANTINOZZI, e che l'incolpazione mossa nei confronti del primo sia priva di qualsivoglia riferimento al caso concreto, non spiegando l'ordinanza del Tribunale quali siano gli elementi oggettivi su cui essa si fonda e quali condotte partecipative il ricorrentepbbia posto in essere; - e, richiamata la giurisprudenza di legittimità in ordine alla effettiva capacità di intimidazione del sodalizio, esteriormente riconoscibile, e alla aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, ha addotto un vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Con unico motivo di ricorso la difesa ha lamentato la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente al contestato delitto associativo. In particolare, si è segnalata l'assoluta assenza di significatività dei contenuti delle conversazioni intercettate al fine di delineare l'effettivo contributo reso alla individuata associazione. Una ulteriore, ancorché connessa, censura viene formulata in relazione alla configurabilità dell'associazione a delinquere di stampo mafioso. 1.1. Il ricorso è inammissibile in relazione a tale ultimo profilo per la estrema genericità del motivo che, invero, appare unicamente incentrato su principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, senza tuttavia evidenziare quali siano le lacune di motivazione o le violazioni di legge emergenti dalla decisione impugnata.
Parimenti generico e, dunque, inamnnissibileè il ricorso nella parte in cui deduce carenze descrittive circa la condotta posta in essere dall'ANTINOZZI, poiché non si confronta con il provvedimento impugnato - censurato solo in maniera assertiva - che ha descritto il ruolo //) 1 assunto dalla persona sottoposta a indagini (cfr. p. 5 della motivazione) ed ha esposto che all'interno del sodalizio, anche dal punto di vista organizzativo, il suo compito prevalente eri legato all'attività di spaccio di sostanza stupefacente,non incentrandea tale assertdsulk rapporti familiari («il che conferma l'importanza e la stabilità dell'inserimento, anche a voler trascurare i vincoli di sangue»; cfr.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01, che condivisibilmente ha puntualizzato che «contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è [...] innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale [...] con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta»; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentepl pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente i Giovanni F