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Sentenza — n. 34058/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34058/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34058/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il maggioritario indirizzo di questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 29347 del 22/05/2018, Caciagli, Rv. 273090; Sez. 6, n. 23829 del 12/05/2016, C., Rv. 267272; Sez. 6, n. 17702 del 01/04/2016, Rv. 266741) ha affermato il principio secondo il quale è affetta da abnormità funzionale l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, per ragioni di "opportunità processuale", che invadono la sfera di competenza istituzionale del pubblico ministero in ordine alla scelta del rito, rigetti la richiesta di emissione di decreto penale di condanna.

Regesto Legislator

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articolo 111 Cost, art. 459 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34058/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 29347 del 22/05/2018, Caciagli, Rv. 273090; Sez. 6, n. 23829 del 12/05/2016, C., Rv. 267272; Sez. 6, n. 17702 del 01/04/2016, Rv. 266741) ha affermato il principio secondo il quale è affetta da abnormità funzionale l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, per ragioni di "opportunità processuale", che invadono la sfera di competenza istituzionale del pubblico ministero in ordine alla scelta del rito, rigetti la richiesta di emissione di decreto penale di condanna.

Parole chiave

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sanzioni penali pagamento dell'ammenda pena pecuniaria sospesa riesame dell'entità pena adeguamento della pena commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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articolo 111 Cost
Avverso il provvedimento indicato ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera denunciando violazione dell'articolo 111 Cost.
art. 459 cod. proc. pen
e dell'art. 459 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MATERAnei confronti di: CAMARDO GIAMBATTISTA nato a PISTICCI il 10/08/1985 avverso il decreto del 01/03/2021 del GIP TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, proposta dal Pubblico ministero presso il Tribunale in sede, nei confronti di Giambattista Camardo, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 581, 612, comma 2, 339 cod. pen. osservando che la pena pecuniaria proposta era inopportuna in relazione alla personalità dell'imputato, pluripregiudicato con un precedente per reato contro la persona, alla gravità della condotta e alla prevedibile opposizione, trattandosi di soggetto probabilmente impossibilitato a pagare l'importo determinato e che non può godere del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso il provvedimento indicato ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera denunciando violazione dell'articolo 111 Cost. e dell'art. 459 cod. proc. pen. per avere il giudice prospettato esigenze di opportunità, fondate sulla gravità del fatto e sulla prevedibile presentazione della opposizione. Si deduce che il provvedimento è eccentrico rispetto all'ordinamento e ha provocato un'inammissibile regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, senza valutare la legittimità del rito e l'adeguatezza della pena rispetto al caso concreto, ma fondando il rigetto su ragioni di opportunità concernenti la natura dell'istituto e la sua efficacia. 3.11 Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Il maggioritario indirizzo di questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 29347 del 22/05/2018, Caciagli, Rv. 273090; Sez. 6, n. 23829 del 12/05/2016, C., Rv. 267272; Sez. 6, n. 17702 del 01/04/2016, Rv. 266741) ha affermato il principio secondo il quale è affetta da abnormità funzionale l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, per ragioni di "opportunità processuale", che invadono la sfera di competenza istituzionale del pubblico ministero in ordine alla scelta del rito, rigetti la richiesta di emissione di decreto penale di condanna.

Si è, poi, sostenuto che il ricorso per cassazione avverso il rigetto della richiesta di decreto penale di condanna è ammissibile in caso di abnormità dell'atto, configurabile allorché la decisione si fondi non su profili di legittimità del rito o di idoneità ed adeguatezza della pena, con riferimento al caso concreto, ma su generiche ragioni di opportunità concernenti la natura dell'istituto e la sua efficacia, come nel caso di prognosi negativa circa l'effettività dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta. Tale orientamento maggioritario è stato ribadito da questa Corte nella sua più autorevole composizione nella pronuncia indicata anche dal Procuratore generale nella requisitoria scritta (Sez.

U. n. 20569 del 18/01/2018, Pm nel proc. Mohame Ksouri, Rv. 272715) la quale dopo aver riportato un'articolata casistica di provvedimenti di legittimità che hanno ritenuto, correttamente, l'abnormità del provvedimento di rigetto della richiesta di decreto penale, ha precisato che filo conduttore tra i casi enucleati è il principio secondo il quale l'apprezzamento discrezionale del giudice sulla richiesta di introduzione del rito monitorio, pur riconosciutogli dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., non può estendersi sino ad interferire con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa sulle modalità di esercizio dell'azione penale e di strutturazione dell'imputazione ed a negare il provvedimento richiesto in forza di un personale criterio di opportunità, stimato preferibile rispetto alle valutazioni del pubblico ministero.

Una decisione che comportasse tali effetti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, stravolgerebbe la ripartizione delle funzioni nel sistema processuale e, pur rientrando nell'esercizio di un potere astrattamente attribuito al giudice dall'ordinamento, sarebbe affetta da abnormità perché al di fuori della previsione normativa per il suo contenuto eccentrico e singolare e per gli effetti prodotti di indebita regressione del procedimento. Si tratta di riconoscere al giudice per le indagini preliminari la possibilità di sindacare l'istanza proposta ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., utilizzando ogni risultanza processuale, con l'unico limite di non invadere la sfera di competenza del pubblico ministero richiedente, peraltro corroborata dalle chiare indicazioni esegetiche, rinvenibili nella sentenza della Corte costituzionale n. 447 del 1990. 2.Ciò posto, si osserva che nel caso al vaglio è evidente che il Giudice ha esercitato il potere assegnatogli dall'ordinamento al di fuori dei casi consentiti, posto che il rigetto fonda sulla possibile opposizione da parte dell'indagato, accedendo a valutazioni, in ogni caso, di natura ipotetica e che non si attengono ai limiti delineati dalla riportata linea interpretativa tracciata da questa Corte di legittimità. 2.1.

Ne deriva l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Matera.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Matera per l'ulteriore corso. Così deciso, i