Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34057/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34057/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34057/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEGACHI NADIR nato a BORGOSESIA il 14/04/1996 avverso la sentenza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; non avvisate le parti (ordinanza de plano) 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Vercelli ha applicato la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, nei confronti di Nadir Degachi, in relazione ad una pluralità di delitti di furto pluriaggravato, con la contesta recidiva, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti, unificati i reati con il vincolo della continuazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34057/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, nei confronti di Nadir Degachi, in relazione ad una pluralità di delitti di furto pluriaggravato, con la contesta recidiva, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti, unificati i reati con il vincolo della continuazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
istanza di revisione penale motivi di cassazione modificazione delle conclusioni cognizione del ricorso per cassazione censura di violazione costituzionale atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Vercelli ha applicato la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEGACHI NADIR nato a BORGOSESIA il 14/04/1996 avverso la sentenza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; non avvisate le parti (ordinanza de plano)

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Vercelli ha applicato la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, nei confronti di Nadir Degachi, in relazione ad una pluralità di delitti di furto pluriaggravato, con la contesta recidiva, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti, unificati i reati con il vincolo della continuazione.

2. Avverso il provvedimento descritto ricorre l'imputato personalmente, "riservando i motivi al difensore".

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103. Questa, all'art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Peraltro la giurisprudenza di legittimità, già prima della riforma indicata, aveva affermato che, nel caso di ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato e trasmesso a mezzo posta, la funzione di autenticazione della firma dell'impugnante spettasse soltanto al difensore autorizzato ad esercitare innanzi al giudice di legittimità (Sez. F., n. 53 del 30/08/2016, Bianchi, Rv. 267943, Sez. 5, n. 12165 del 05/02/2002, Bello, Rv. 221898; Sez. 6, n. 188 del 08/10/1993, Paulovic, Rv. 197227; Sez. U, n. 8141 del 29/05/1992, Caselli, Rv. 191180). 3.2.Nel caso in esame, il ricorso è sottoscritto dal solo imputato e, in ogni caso, è privo di motivi che, secondo quanto indicato dallo stesso ricorrente, erano riservati al difensore.

4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24/05/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Strn Paihk, , rp,-,,,u zq" 'L'