Sentenza — n. 34056/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl provvedimento del giudice di restituzione degli atti al pubblico ministero a seguito della nullità rilevata per la mancata traduzione dei medesimi in lingua conosciuta dall'imputato alloglotta sarebbe ricorribile in cassazione solo qualora fosse ritenuto abnorme, trattandosi di provvedimento di esclusiva natura processuale. 1.1. L'orientamento ormai costante di questa Corte è nel senso di non ritenere l'abnormità dei provvedimenti del giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento che determinino, a seguito della declaratoria di nullità di un atto di impulso processuale, una regressione del procedimento, anche se basati su un giudizio errato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 143 cod. proc. pen, art. 415-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 34056/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si sottolinea, poi, nel caso in esame, che l'ignoranza della lingua italiana non risulta dagli atti, né emerge dal verbale di elezione di domicilio sottoscritto regolarmente. Anche l'annotazione di polizia giudiziaria non denuncia la mancanza di conoscenza della lingua italiana.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI GORIZIAnel procedimento a carico di: RUHRBERG SUSANNE nato il 09/09/1964 GRUBER JOSEF nato il 19/10/1961 avverso l'ordinanza del 02/12/2020 del TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Gorizia ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero presso lo stesso ufficio, per mancata traduzione del verbale di elezione di domicilio e di nomina del difensore di ufficio nella lingua tedesca parlata dagli imputati, nell'ambito del procedimento a carico di Ruhrberg Susanne e Gruber Josef, tratti a giudizio per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 cod. pen. 2.Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia denunciando l'abnormità o nullità della decisione impugnata, evidenziando l'erroneità dell'atto. 2.1.Si rileva che la traduzione di determinati atti per l'imputato di nazionalità straniera, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., non è automaticamente collegata alla nazionalità di questo, ma necessita solo ove, in concreto, sia accertata l'ignoranza della lingua italiana o questa risulti dagli atti, richiamando giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
Si tratta di accertamento di mero fatto che, peraltro, secondo il ricorrente, sfugge al sindacato di legittimità (richiamando Sez. U, n. 12 del 23/6/2000, ric. Jakani). 2.2.Quanto, specificamente, alla mancata traduzione del verbale di elezione di domicilio, si richiamano precedenti di legittimità (n. 1135 del 13.1.2016, n. 45944 del 1.12.2009) che rilevano l'abnormità del provvedimento del giudice che dichiari la nullità delle notifiche a fronte della mancata traduzione del verbale di elezione di domicilio, quando non risulti o non sia comprovato che l'imputato non comprenda la lingua italiana.
Si sottolinea, poi, nel caso in esame, che l'ignoranza della lingua italiana non risulta dagli atti, né emerge dal verbale di elezione di domicilio sottoscritto regolarmente. Anche l'annotazione di polizia giudiziaria non denuncia la mancanza di conoscenza della lingua italiana.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando la richiesta in base a precedenti di legittimità secondo i quali non è abnorme il provvedimento del Tribunale che, in mancanza di prova della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, dichiara la nullità degli atti, in base ai quali si è instaurato il rapporto processuale, per l'omessa loro traduzione e ne dispone la restituzione al P.M., in quanto tale provvedimento costituisce l'esplicazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, anche quando fondato su un presupposto erroneamente ritenuto sussistente e non determina una stasi indebita del procedimento, potendo il pubblico ministero esercitare nuovamente l'azione penale (Sez. 5, n. 11429 del 15/12/2015 Rv. 266339; analogamente Sez. 5, n. 1399 del 14/11/2016, Rv. 269080 nel caso di restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice per le indagini preliminari che rilevi, anche erroneamente, la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore e ne dichiari la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il provvedimento del giudice di restituzione degli atti al pubblico ministero a seguito della nullità rilevata per la mancata traduzione dei medesimi in lingua conosciuta dall'imputato alloglotta sarebbe ricorribile in cassazione solo qualora fosse ritenuto abnorme, trattandosi di provvedimento di esclusiva natura processuale. 1.1. L'orientamento ormai costante di questa Corte è nel senso di non ritenere l'abnormità dei provvedimenti del giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento che determinino, a seguito della declaratoria di nullità di un atto di impulso processuale, una regressione del procedimento, anche se basati su un giudizio errato.
Si tratta, infatti, di atti non avulsi dal sistema, e che, anzi, costituiscono espressione tipica del potere del giudice né determinano stasi processuale, risultando possibile alla pubblica accusa rinnovare l'atto, la sua eventuale traduzione o la sua notifica (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, p.m. in proc. Ebrima, Rv. 270273; Sez. 5, n. 1399 del 14/11/2016, dep. 2017, pm in proc. Chen, Rv. 269080; Sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, Morra, Rv. 258569). 1.2.Ne discende che non può giudicarsi abnorme la decisione del giudice di dichiarare la nullità del verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore di ufficio, per la mancata traduzione dello stesso, con la restituzione degli atti al pubblico ministero, a prescindere dalla correttezza di tale decisione.
2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso, il 24/05/2021 Il consigliere estensore Il Presiden