Sentenza — n. 34054/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FINIZIO ANTONIO nato a NAPOLI il 12/03/1968 avverso l'ordinanza del 17/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG FATTO E DIRITTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile, per difetto di specificità, l'appello presentato da Finizio Antonio avverso la sentenza con cui il tribunale di Napoli, in data 7.4.2017, aveva condannato il suddetto imputato alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto ex artt. 624, 625, co. 1, n. 2), c.p., in rubrica ascrittogli, ordinando l'esecuzione della predetta sentenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34054/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FINIZIO ANTONIO nato a NAPOLI il 12/03/1968 avverso l'ordinanza del 17/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG FATTO E DIRITTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile, per difetto di specificità, l'appello presentato da Finizio Antonio avverso la sentenza con cui il tribunale di Napoli, in data 7.4.2017, aveva condannato il suddetto imputato alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto ex artt. 624, 625, co. 1, n. 2), c.p., in rubrica ascrittogli, ordinando l'esecuzione della predetta sentenza.
2. Avverso tale provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Finizio, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto, l'imputato, nell'atto di appello, sia pure in maniera sintetica, aveva esplicitamente enunciato e argomentato i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado, con particolare riferimento ai profili della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, piuttosto che di equivalenza, rispetto alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 2), c.p.
3. Con requisitoria scritta del 4.2.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Al riguardo si osserva che, allo scopo dichiarato di chiarire "quali siano, ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello, i requisiti di specificità dei relativi motivi", sono intervenute, nella vigenza della disciplina antecedente alla nuova disciplina in tema di impugnazioni introdotta dall'art. 1, co. 55, I. 23 giugno 2017, n. 103 (cd. "Riforma Orlando"), che ha riformulato il testo dell'art. 581, c.p.p., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, attraverso un arresto di fondamentale importanza, con cui si è contestata la tesi, pur emersa in passato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 41082 del 19/09/2014, Rv. 260766), secondo cui l'esigenza di specificità del motivo debba essere valutata in sede di appello con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità.
Si è così affermato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Può, dunque, dirsi che la specificità dei motivi, sia nella nuova che nella previgente disciplina del codice di rito in materia di impugnazioni, deve essere valutata con il medesimo rigore, rappresentando requisito indefettibile sia dell'appello che del ricorso per cassazione, pena l'inammissibilità del motivo stesso, assumendo rilievo anche nel giudizio di appello la cd "inammissibilità estrinseca" o "relazionale", configurabile tutte le volte in cui l'appello si appalesa generico per l'omesso confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata, onere, quest'ultimo, direttamente proporzionato alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.
La differenza tra il giudizio di appello e il giudizio di legittimità, in altri termini, secondo le Sezioni Unite, non consente di affermare che l'atto di appello non debba conformarsi all'esigenza di "specificità estrinseca", definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, la cui inosservanza, pertanto, impone, anche nel giudizio di secondo grado, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 591, c.p.p. Il che non significa, come è stato opportunamente rilevato nella sentenza "Galtelli", che sia di per sé causa di inammissibilità nel giudizio di appello la riproposizione di questioni già di fatto dedotte in prima istanza, ma solo che l'appello deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado di primo grado, di cui l'appellante non può non tenere conto.
Alla luce di tali principi non appare revocabile in dubbio la legittimità del percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, che, in relazione ai motivi di appello articolati dal Finizio, ha specificamente evidenziato la genericità dei motivi di impugnazione attinenti al trattamento sanzionatorio, contenuti nell'atto di appello del 6.7.2017, apparendo le richieste difensive "generiche in quanto carenti di qualsiasi concreta censura della motivazione - precisa e puntuale - fornita sul punto dal giudice di primo grado". Correttamente, dunque, la corte territoriale ha ritenuto che tali richieste avessero la natura di una generica censura mossa alla decisione del giudice di primo grado sul trattamento sanzionatorio, con cui si invocava semplicemente la riduzione al minimo edittale dell'entità della pena e la sospensione condizionale della stessa.
La corte territoriale ha, inoltre, sottolineato come la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sia giustificato dalla circostanza che l'imputato ne ha già goduto in passato "nella misura consentita dalla legge". Orbene il ricorrente non si confronta realmente con tale percorso argomentativo, risultando il ricorso, reiterativo, sotto questo profilo, del vizio che ha inficiato l'atto di appello, del tutto generico, sia nella parte in cui si contesta l'insussistenza di una preclusione alla concessione del beneficio di cui si discute, sia in quella in cui si denuncia la contraddittorietà della motivazione con cui le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute con giudizio di equivalenza, nonostante il giudice di primo grado abbia sottolineato la "risalenza temporale della pregressa condanna" e che il fatto "non appare di rilevante gravità".
Al riguardo appare opportuno osservare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato, come nel caso in esame, in riferimento ai criteri di cui all'art.133 c.p., sono censurabili in sede di legittimità solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951), profili non denunciati dal ricorrente. Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del Supremo Collegio, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez.
II, 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della