Sentenza — n. 34053/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLInei confronti di: FASANO ANTONIO nato a NAPOLI il 17/04/1987 avverso l'ordinanza del 20/11/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Napoli in composizione monocratica dichiarava la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei confronti di Fasano Antonio in relazione al reato di cui all'art. 624 bis, c.p., fattispecie che, secondo il giudice procedente, richiedeva la celebrazione dell'udienza preliminare, con conseguente trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero per la "corretta instaurazione del processo penale".
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34053/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Cass., Sez. 5, n. 46489 del 26/10/2015, Rv. 265870; Cass., Sez. 4, n. 53382 del 15/11/2016, Rv. 268487; Cass., Sez. 4, n. 1792 del 16/10/2018, Rv. 275078).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLInei confronti di: FASANO ANTONIO nato a NAPOLI il 17/04/1987 avverso l'ordinanza del 20/11/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Napoli in composizione monocratica dichiarava la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei confronti di Fasano Antonio in relazione al reato di cui all'art. 624 bis, c.p., fattispecie che, secondo il giudice procedente, richiedeva la celebrazione dell'udienza preliminare, con conseguente trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero per la "corretta instaurazione del processo penale".
2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Napoli, denunciando violazione di legge processuale, trattandosi di reato per il quale è prevista la citazione diretta a giudizio.
3. Con requisitoria scritta del 25.1.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto.
4. Il ricorso va accolto, essendo sorretto da motivi fondati. Ed invero, come correttamente rilevato dal pubblico ministero ricorrente, costituisce orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione, condivisa dal Collegio, secondo cui per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624 bis, c.p., si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550, c.p.p., atteso che la mancata espressa previsione di tale fattispecie nell'elencazione di cui alla predetta norma è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625, c.p., è inserito tra quelli elencati e punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 3807, del 28/11/2017, Rv. 272439).
Orientamento rimasto fermo anche dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha apportato modifiche ai minimi edittali previsti per la menzionata fattispecie delittuosa (cfr. Cass., Sez. 4, n. 1792 del 16/10/2018, Rv. 275078). Va, pertanto, rilevata nel caso in esame l'abnormità del provvedimento adottato dal giudice di merito, conformemente al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al P.M., per avere esercitato l'azione penale - in ordine al delitto di cui all'art. 624 bis, c.p. - nelle forme della citazione diretta a giudizio, senza celebrazione dell'udienza preliminare, attesa la conseguente stasi insuperabile del processo, non potendosi, da un lato, reiterare il medesimo decreto di citazione diretta (perché già annullato) e, dall'altro, procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, perché non corretta, avuto riguardo al titolo di reato (cfr.
Cass., Sez. 5, n. 46489 del 26/10/2015, Rv. 265870; Cass., Sez. 4, n. 53382 del 15/11/2016, Rv. 268487; Cass., Sez. 4, n. 1792 del 16/10/2018, Rv. 275078).
5. Sulla base delle svolte considerazioni l'impugnata ordinanza va annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 18.5.