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Ordinanza — n. 34052/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34052/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34052/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIANO LEONE nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966 avverso l'ordinanza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Presidente ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile la richiesta di ricusazione proposta da Soriano Leone nei confronti dei giudici Tiziana Macrì, Brigida Cavasino e Gilda Romano, nell'ambito del procedimento n. 2239/2014 R.G.N.R. D.D.A., pendente innanzi al tribunale di Vibo Valentia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34052/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (coerentemente inserito nel disegno del legislatore, dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sempre con effetto dal 3 agosto del 2017).

Parole chiave

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domanda di ricusazione procedure di ricorso diritto a un difensore rinuncia al dibattimento orale impugnabilità della decisione di rinvio ritiro dell'istanza giudiziaria
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIANO LEONE nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966 avverso l'ordinanza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Presidente ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile la richiesta di ricusazione proposta da Soriano Leone nei confronti dei giudici Tiziana Macrì, Brigida Cavasino e Gilda Romano, nell'ambito del procedimento n. 2239/2014 R.G.N.R. D.D.A., pendente innanzi al tribunale di Vibo Valentia.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato, reiterando le proprie doglianze poste a fondamento della richiesta di ricusazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato. Ed invero, come è noto, l'art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha soppresso, con efficacia decorrente dal 3 agosto 2017, il periodo "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," con cui si apriva il primo comma dell'art. 613, c.p.p. Ne consegue che nel processo penale vige ormai, a partire dalla data innanzi indicata del 3 agosto 2017, la regola secondo cui il giudizio davanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, in quanto, come recita la parte non abrogata del menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione".

Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (coerentemente inserito nel disegno del legislatore, dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sempre con effetto dal 3 agosto del 2017).

Applicando tali principi al caso in esame, il ricorso di cui si discute va dichiarato inammissibile, perché proposto personalmente dal Soriano, • con dichiarazione resa dallo stesso imputato presso la casa circondariale Raffaele Cinotti Rebibbia N.C. in data 8.3.2021.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle amme