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Ordinanza — n. 34051/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34051/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34051/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEORGHIU DANIEL nato il 05/07/1998 avverso la sentenza del 16/12/2020 del GIP TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Presidente ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Prato applicava a Gheorghiu Danile, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato, in rubrica ascrittogli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34051/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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concorso materiale di reati revisione della sentenza penale gravi addebiti penali aggravamento della pena allegazioni di persecuzione contraddittorie ricorso per cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEORGHIU DANIEL nato il 05/07/1998 avverso la sentenza del 16/12/2020 del GIP TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Presidente ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Prato applicava a Gheorghiu Danile, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato, in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla correttezza della qualificazione giuridica, al corretto bilanciamento delle circostanze, alla congruità della pena indicata ai fini rieducativi.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici e non generici come quelli articolati dal ricorrente) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.5.2021. Il Presidente