Sentenza — n. 34048/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BAGALA' FRANCESCO nato a Gioia Tauro il 17/07/1977 avverso l'ordinanza del 7/07/2020 del Tribunale in funzione di riesame di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice; udito il Pubblico ministero nella persona del Sostituto procuratore generale, L. Giordano, che ha preso atto della rinuncia al ricorso dell'avv. Surace e ha concluso riportandosi alle richieste scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, chiedendo il rigetto del ricorso dell'avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 353 cod. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 12 cod. proc. pen, art. 303 cod. proc. pen, art. 297 comma 3 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34048/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato, 1.11 primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, successivamente all'introduzione delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 292, comma 1, lett.
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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BAGALA' FRANCESCO nato a Gioia Tauro il 17/07/1977 avverso l'ordinanza del 7/07/2020 del Tribunale in funzione di riesame di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice; udito il Pubblico ministero nella persona del Sostituto procuratore generale, L. Giordano, che ha preso atto della rinuncia al ricorso dell'avv. Surace e ha concluso riportandosi alle richieste scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, chiedendo il rigetto del ricorso dell'avv.
Alvaro; udito il difensore, avv. D. Alvaro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 7 luglio 2020 il Tribunale di Reggio Calabria in funzione di riesame, in parziale accoglimento dell'istanza proposta da Francesco Bagalà, classe '77 ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, applicativa della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del predetto, relativamente ai reati di cui ai capi di incolpazione 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, limitatamente ai capi 4, 26 e 28, nonché in ordine all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. contestata con riferimento al capo 27 confermando, nel resto, la misura cautelare originariamente applicata. 1.1.
Il procedimento, denominato Waterfront, ha ad oggetto plurimi reati contro la Pubblica amministrazione e la fede pubblica commessi da imprenditori, talora in concorso con pubblici ufficiali compiacenti, protagonisti di un sistema contestato come illecito nell'aggiudicazione, gestione ed esecuzione di appalti pubblici nella piana di Gioia Tauro e segue un più ampio procedimento, denominato Cumbertazione, nell'ambito del quale furono emesse ordinanze cautelari, personali e reali, nel mese di gennaio del 2017, anche a carico dell'odierno ricorrente. 1.2.
Il procedimento Cumbertazione aveva ad oggetto le attività dei componenti della famiglia Bagalà, imprenditori nel settore edile, ritenuti imprenditori di riferimento della cosca Piromalli nel settore dei lavori pubblici edilizio/urbanistici. In quella sede, venivano contestati i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, una pluralità di reati di turbativa d'asta, nonché il reato di associazione per delinquere, finalizzata alle turbative d'asta, aggravato dalla finalità di agevolazione della cosca Piromani. Le turbative erano preordinate, secondo la prospettazione dell'accusa, sia all'acquisizione degli appalti truccando le gare, sia a rendere possibile l'acquisizione delle commesse da parte dei Bagalà, i quali non potevano apparire quali appaltatori, in quanto coinvolti in procedimenti penali analoghi (indagine denominata Ceralacca, proc. n. 6776/2011 r. g. n. r.).
All'uopo erano stati costituiti "cartelli" di imprese, che presentavano offerte coordinate in modo da consentire di pilotare le aggiudicazioni, con l'intesa che, poi, quelle formalmente aggiudicatarie non avrebbero svolto i lavori, riservati ai Bagalà, che si avvalevano, all'uopo, di terzi soggetti. Secondo quanto riportato nel titolo cautelare impugnato, Francesco Bagalà, cl. '90, dopo essere stato arrestato nell'ambito del citato procedimento cd. Ceralacca, insieme al padre Giuseppe e ad altri appartenenti alla famiglia imprenditoriale dei Bagalà, si era distaccato dalla gestione delle imprese di famiglia — Ediltech s.r.l. e Isotech s. r.
I sottoposte ad amministrazione giudiziaria in quanto sequestrate dal Giudice 2 per le indagini preliminari di Reggio Calabria — legandosi al cugino Francesco Bagalà, classe '77, odierno ricorrente, indicato quale dominus di un gruppo d'imprese ritenuto in grado di turbare numerose gare d'appalto indette dagli enti locali e da enti pubblici (ANAS). Va precisato che, secondo la ricostruzione di cui al titolo impugnato, Francesco Bagalà, classe '77, è stato destinatario, nel mese di gennaio del 2017, nell'ambito del procedimento Cumbertazione, della misura custodiale per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 1), associazione finalizzata alla commissione della turbative (capo 3) e per reiterati delitti ex art. 353 cod. pen., aggravati dalla finalità di agevolazione ex art. 7 Legge n. 203 del 1991, ma tale titolo custodiale, in sede di legittimità veniva annullato con rinvio limitatamente alla contestazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. e dell'aggravante mafiosa in relazione ai singoli delitti scopo.
Sicché la misura, in sede di rinvio, veniva sostituita con quella degli arresti domiciliari, adeguandosi, il giudice della cautelare, alla sentenza rescindente. 1.3. Nel presente procedimento, secondo la motivazione del provvedimento impugnato, risultano contestate le condotte 'a valle' delle turbative d'asta di cui al procedimento Cumbertazione, dirette ad accaparrarsi indebite erogazioni pubbliche (in particolare, i fondi europei per i PISU) per l'esecuzione di appalti indetti dai comuni di Gioia Tauro e Rosarno. Inoltre, dal contenuto dell'hard-disk del coindagato Giorgio Morabito (giudicato, in sede cautelare, separatemente) sarebbero emerse, secondo la prospettazione recepita nel provvedimento censurato, ulteriori condotte di turbative di gara, con la finalità di agevolare la cosca Piromalli, di cui il gruppo Bagalà è indicato come espressione.
2. Avverso la descritta ordinanza hanno proposto due distinti ricorsi i difensori dell'indagato, Avv.ti P. Surace e D. Alvaro. 2.1. Il ricorso, datato 24 settembre 2020, a firma dell'Avv. P. Surace è oggetto di espressa rinuncia da parte dell'indagato e dei difensori di fiducia che, invece, hanno insistito nei (cinque) motivi di cui al separato ricorso a firma dell'Avv. D. Alvaro, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1.1. Con un primo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), 125 cod. proc. pen. e si eccepisce la nullità dell'ordinanza genetica.
Si deduce che, con memoria difensiva, era stata illustrata al Tribunale in funzione di riesame l'assenza di autonoma valutazione da parte del Giudice nell'ordinanza genetica, rispetto alla richiesta cautelare, eccezione cui il provvedimento impugnato risponde richiamando la legittimità della motivazione per relationem con riguardo alla richiesta, purché il giudice dimostri di aver adeguatamente valutato ed esaminato detta richiesta, nonché valorizzando la modulazione in melius delle misure applicate rispetto a quelle invocate dalla pubblica accusa.
Sul punto, si deduce che l'applicazione di misura meno grave rispetto a quella richiesta non espressione di approfondito ed autonomo esame da parte del Giudice, che l'ordinanza genetica non dimostra alcuno sforzo argomentativo con riguardo alle ragioni per le quali Bagalà debba essere considerato dominus dell'esecuzione degli appalti, per opere eseguite sino al 2014 e non oltre, in merito alle ragioni per le quali le condotte di falso, abuso d'ufficio sono addebitate al ricorrente, né in relazione alle ragioni per le quali l'agevolazione mafiosa viene ritenuta, pur essendo stata esclusa nel procedimento Cumbertazione, con decisione cautelare definitiva. 2.1.2.
Con un secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 273, 121, 125, 178, 309, comma 7, cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato apprezzamento di deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata al Tribunale in funzione di riesame. Si contesta, inoltre, il criterio di valutazione degli esiti delle intercettazioni telefoniche tra presenti utilizzate in sede cautelare. Si denuncia che la motivazione, la quale non affronta i singoli reati ma si sofferma sulle singole opere pubbliche realizzate, non indicherebbe specifiche condotte illecite poste in essere dall'indagato o il contributo causale apportato da Bagalà alle imprese aggiudicatrici al momento dell'esecuzione dell'appalto e direzione dei lavori.
L'ordinanza descriverebbe soltanto l'indagato quale dominus del cartello occulto di imprese, ruolo, peraltro, rivestito soltanto fino al 2014, mentre non riguarderebbero Bagalà tutte le incolpazioni relative alla turbativa d'asta e reati commessi successivamente. Inoltre, si rileva che l'ordinanza sarebbe carente quanto all'omessa enunciazione degli indizi gravi relativi all'effettiva gestione degli appalti PISU, da parte del ricorrente indicato come dominus del cartello di imprese nel cui ambito era costituita l'associazione a delinquere, il cui programma (quanto alla fase costitutiva del cartello, affrontata nel procedimento Cumbertazione) era esteso alla procedura di aggiudicazione degli appalti, all'esecuzione e direzione dei lavori, alla liquidazione degli acconti per i SAL, al condizionamento degli uffici che avrebbero curato le pratiche e ai pagamenti alla cosca Piromalli.
Ancora, si deduce che vi sarebbe omessa motivazione rispetto al contenuto della memoria difensiva, prodotta in allegato all'udienza di trattazione della richiesta di riesame. In quella sede si era rilevato che Bagalà non aveva eseguito i lavori indicati in "molteplici capi di imputazione", che non sarebbe mai esistito un cartello occulto di imprese, per la gestione dei fondi PISU e che un teste chiave, escusso in sede di controesame, nel procedimento di merito Cumbertazione (maresciallo Musolino, di cui si riportano, a pagg. 11 e sgg. del ricorso, stralci del verbale di dichiarazioni testimoniali) avrebbe escluso l'esistenza di tale cartello di imprese.
Orbene, la Difesa evidenzia che, sulle esposte deduzioni contenute nella memoria difensiva (che allega in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso) la motivazione sarebbe del tutto assente. Si osserva, poi, sul piano della complessiva gravità indiziaria che: - il teste Musolino sopra indicato, ha escluso nel corso della sua deposizione nel diverso procedimento indicato, che Bagalà svolse attività materiale di tipo concorsuale in relazione alle gare relative a lavori eseguiti con fondi PISU; - il Tribunale opera rinvio alle risultanze del procedimento penale denominato Cumbertazione, attualmente in fase di istruttoria dibattimentale, senza tenere conto che il presente procedimento Waterfront va oltre il cartello di imprese e si sofferma sulle fasi successive, dell'esecuzione e direzione lavori, dei pagamenti alle imprese aggiudicatarie, dunque non potendo estendersi, all'uopo, gli indizi raccolti nel procedimento Cumbertazione, i quali si limitano, invece, alla fase della costituzione del cartello di imprese finalizzato, esclusivamente, all'aggiudicazione degli appalti; - il programma delinquenziale di costituzione del cartello, non sarebbe, in ogni caso, comprensivo della disciplina dell'intera gestione delle procedure dei singoli appalti, rispetto ai quali Bagalà non ha eseguito o diretto alcun lavoro, non ha percepito alcunché dalle imprese aggiudicatarie per il contributo causale offerto in fase esecutiva; - il quadro indiziario a carico del ricorrente, quanto alla sua partecipazione quale dominus dell'associazione, non avrebbe alcuna consistenza.
Sul profilo della valutazione degli esiti delle intercettazioni telefoniche, si riportano i principali arresti di questa Corte di legittimità in ordine ai parametri per interpretare il contenuto dei colloqui e delle conversazioni registrate, deducendo che mancherebbe, nel caso al vaglio, il requisito della chiarezza, decifrabilità dei colloqui e quello dell'assenza di ambiguità, con particolare riferimento alla riferibilità, proprio a Bagalà, delle attività di esecuzione delle opere pubbliche. Inoltre, si deduce, con riferimento alla prova indiziaria, che il giudizio prognostico sulla responsabilità, deve essere supportato da un approfondito apprezzamento, in senso positivo, della colpevolezza dal punto di vista probabilistico, pur essendo basato non su prove ma su indizi.
Invece, secondo il ricorrente, i dati valorizzati dal Tribunale sarebbero del tutto congetturali e tratti da elementi probatori travisati, ambigui, non logici ma incoerenti. Con riferimento all'appalto lavori Lungomare Sud di Gioia Tauro (capi da 2 a 6 con annullamento da parte del Tribunale quanto al capo 4) : concorso in frode, falso, abuso di ufficio e truffa aggravata, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., appalto aggiudicato alla ditta Cittadini s.r.I., il 12 dicembre 2012, con inizio esecuzione lavori il 21 marzo 2013 ed ultimazione al 31 marzo 2014) la Difesa deduce che l'effettiva esecuzione dell'opera pubblica da parte del ricorrente, nonostante la formale aggiudicazione ad altra ditta, viene ricavata da conversazioni del maggio 2012, epoca in cui l'appalto per la realizzazione del lungomare non era ancora avvenuta.
Si tratta di conversazioni scarne, tra il ricorrente e un architetto, in cui si dialoga di un progetto, che non sarebbero certamente riferibili alla realizzazione del lungomare di Gioia Tauro o alla partecipazione al bando di gara per detta opera, ascritte all'indagato sulla base di ragionamento definito apodittico. Analoghe censure sono svolte per la conversazione del 12 giugno 2012, intercorsa tra i medesimi dialoganti, per la quale mancherebbe, secondo il ricorrente, il nesso logico tra gli stralci riportati e le conclusioni tratte dal Tribunale.
Il riferimento all'interesse che l'impresa Eurocome s.r.l. avrebbe manifestato ai lavori di smaltimento dei materiali cementizi e ferrosi sarebbe giustificata dal particolare che di quella impresa titolare è Luigi Bagalà padre del ricorrente. Quanto alla conversazione del 13 giugno 2012 si deduce che questa interviene tra il ricorrente e un dipendente della società Proginering di Polifrone Bruno, ditta che non avrebbe avuto alcun ruolo nell'appalto che interessa e che la voce di uno dei conversanti non apparterrebbe a Francesco Fedele, come desunto dal Tribunale, ma a un uomo non identificato, secondo lo stesso trascrittore.
La conversazione ambientale del 9 luglio 2013, poi, intercorsa tra Giorgio Morabito e Francesco Bagalà, classe '90, i quali in auto accompagnavano per i cantieri PISU Sergio Cittadini, titolare della ditta, formale aggiudicataria dell'appalto, verrebbe valorizzata per assumere che Cittadini era all'oscuro di tutto e che dominus effettivo dell'appalto era, anche nella fase gestionale, il ricorrente. Ciò, a parere della Difesa, sulla base di motivazione non logica rispetto al dato fattuale da dimostrare, tenuto conto, peraltro, che come emerge da informativa assunta nel procedimento Cumbertazione alla data della conversazione ambientale Sergio Cittadini non era neppure socio della Cittadini s.r.I.; di qui la giustificata carenza di conoscenza dei cantieri da parte del predetto Cittadini.
Con riferimento all'appalto lavori parcheggio interrato (capi da 7 a 9: concorso in frode, abuso di ufficio e truffa aggravata, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., appalto aggiudicato all'impresa Comel s.r.l. il 23 ottobre 2012) la Difesa contesta la conclusione cui è giunto il Tribunale, ritenendo il ricorrente esecutore reale dei lavori sulla base di alcuni dialoghi registrati con Francesco Fedele e Pino Paiano, di cui alle conversazioni del luglio 2012, riportate per stralcio a pagg. 25 e sgg. del ricorso. Si tratta, per la Difesa, di intercettazioni precedenti rispetto all'aggiudicazione ed esecuzione dei lavori (avviata il 30 gennaio 2014) senza alcun riferimento al parcheggio interrato o al ruolo del ricorrente, comunque eventualmente riferibili alla fase precedente a quella esecutiva, unica oggetto di contestazione nel presente procedimento, in quanto eventualmente riferibile soltanto alla fase relativa alla presentazione del progetto, dunque antecedente all'aggiudicazione.
Con riferimento alla conversazione del 6 agosto 2012 si osserva che questa è precedente all'aggiudicazione dell'appalto e all'inizio dei lavori e si riferirebbe ad altri lavori, quelli svolti a Santa Trada, non inerenti l'appalto contestato. La conversazione del 24 mani° 2013 riguarda la ditta Gecopren, che nessun intervento avrebbe effettuato in relazione all'appalto relativo al parcheggio. L'intercettazione ambientale del luglio 2013 sull'auto di Giorgio Morabito, poi, secondo la Difesa è inter alios, precede l'aggiudicazione e si riferirebbe ad un parcheggio diverso da quello di cui ai capi di incolpazione provvisoria (per "lavori fatti da voi" si intendono quelli del Lungomare Sud, per i quali Morabito era procuratore).
Con riferimento all'appalto Palazzetto dello sport del Waterfront di Gioia Tauro (capi da 10 a 14: concorso in frode, falso e truffa aggravata, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., appalto aggiudicato all'impresa Barbieri Costruzioni s.r.l. in data 27 dicembre 2012, con inizio esecuzione lavori in data 1 aprile 2014 e conclusione il 18 dicembre 2015) la Difesa contesta la conclusione cui è giunto il Tribunale che si sarebbe limitato ad un mero rinvio alla richiesta cautelare, con indicazione delle pagine di riferimento. Si deduce che il rinvio non è preciso perché quelle pagine non si riferiscono all'addebito contestato a Bagalà e, comunque, si osserva che la pronuncia renderebbe motivazione apparente.
Si evidenzia, poi, che i controlli dei cantieri del lungomare di Gioia Tauro non avevano riguardato il palazzetto dello sport ma altre opere PISU e che lo specifico controllo, richiamato dal Tribunale (del gruppo Interforze del 10 ottobre 2013), non si riferirebbe all'appalto oggetto di contestazione ai capi indicati. Inoltre, si osserva che alcun accertamento, svolto all'esito del descritto controllo, condurrebbe alla riferibilità dei lavori appaltati dalla ditta Barbieri al ricorrente. Infine, si sottolinea che quanto affermato dal Tribunale circa il cambio di indirizzo e gli accorgimenti assunti da Bagalà dopo il descritto controllo, è dato genericamente indicato, tenuto conto, peraltro, che le utenze di Bagalà e Morabito erano rimaste invariate, come emergerebbe dall'informativa conclusiva della Guardia di Finanza del 20 ottobre 2016, i cui esiti sono riportati a pagg. 34 e sgg. del ricorso.
Con riferimento all'appalto riqualificazione ambientale torrente Budello (lungomare lato Nord (capi da 15 a 17: concorso in frode, abuso di ufficio e truffa aggravata, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., appalto aggiudicato all'impresa Barbieri Costruzioni s.r.l. in data 23 ottobre 2012, con inizio esecuzione lavori in data 24 maggio 2013, ultimazione opera settembre 2015) la Difesa contesta la conclusione cui è giunto il Tribunale (secondo cui i lavori, pur appaltati alla ditta Barbieri, sarebbero stati, in realtà, eseguiti da Bagalà) che indica le conversazioni telefoniche dalle quali emergerebbe il coinvolgimento del ricorrente, assieme a Giorgio Morabito, rilevando che i numeri indicati non si riferirebbero tutti a conversazioni, in quanto alcuni sono relativi a messaggi.
Si evidenzia che la conversazione del 10 agosto 2012 precede di molto l'epoca di inizio lavori e si riferisce ad altri lavori, che riguardano un tratto autostradale, deducendo il vizio di travisamento della prova. L'intercettazione del 10 agosto 2012 attiene, a parere della Difesa, a colloquio con Alberto D'Agostino in alcuna parte relativo all'appalto al torrente Budello mentre si discorre di lavori che il ricorrente eseguiva in Rosarno, relativamente ad un tratto autostradale. La conversazione del 10 agosto 2012, infine, viene considerata già dal Gico "non inerente", dunque da questa alcun riferimento potrebbe trarsi, per la Difesa, per i reati di cui ai capi 15, 16 e 17.
Da ultimo si osserva che la stessa conversazione precede di un anno l'inizio dei lavori e non vi sarebbe certezza sulla identità del conversante. La conversazione del 10 ottobre 2012 tra Bagalà e Nicoletta Rocco direttore dei lavori, non riguarda le condotte di cui ai capi 15, 16 e 17 precede l'inizio dei lavori di un anno e interviene quando la ditta Barbieri non si era ancora aggiudicata i lavori. Sicché, quando i conversanti parlano di contabilità che doveva essere portata a Varapodio, non si potrebbero riferire all'opera relativa al torrente Budello.
Con riferimento ai messaggi intercettati, la Difesa osserva che questi sarebbero del tutto inconferenti. I dialoghi inter alios, valorizzati dal Tribunale, questi sono oggetto di specifica critica. La conversazione del 25 luglio 2013 tra Morabito e Francesco Bagalà classe '90 e 97 riferita dal Tribunale alla realizzazione del centro aggregazione anziani, secondo la Difesa, sarebbe relativa ad attività lavorative di cui Morabito era procuratore speciale con regolare nomina notarile, come risulta dalla stessa ordinanza impugnata che, dunque, giustifica la presenza di questi presso la Barbieri s.r.l. aggiudicataria.
Con riferimento all'appalto centro polífunzionale (capi da 18 a 20: concorso in frode, abuso di ufficio e truffa aggravata, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., appalto aggiudicato all'impresa Cittadini s.r.l. in data 22 ottobre 2012, con inizio esecuzione lavori in data 1 ottobre 2015 interrotti per avvio del procedimento Cumbertazione) la Difesa contesta la conclusione cui è giunto il Tribunale circa il contenuto della conversazione del 14 giugno 2012, nella quale Bagalà riceverebbe, per i giudici, dalla stazione appaltante informazioni utili per ridurre i costi di manutenzione.
Per la Difesa, la conversazione precede di molto l'inizio dei lavori, vi partecipa il procuratore della ditta aggiudicatrice e un architetto dipendente della Cittadini s.r.l. La conversazione del 11 luglio 2012 tra Bagalà e Leva, attestante, per il Tribunale "verosimilmente" l'interesse di Bagalà e l'impegno di questi nella ultimazione del progetto della gara di appalto del centro unitamente a Morabito, secondo il ricorrente non sarebbe significativa di alcun controllo di Bagalà sull'appalto. Si tratterebbe, invece, di conversazione che precede di un tempo considerevole l'aggiudicazione.
La conversazione del 11 gennaio 2014 e quella del 1 agosto 2013 precedono l'aggiudicazione di molto tempo, la seconda, per il ricorrente, non ha rilevanza perché non coinvolge il Bagalà. Con riferimento all'appalto centro polisportivo in Rosarno (capi 26 e 28 annullati dal Tribunale: concorso in abuso di ufficio, appalto aggiudicato all'ATI indicata nell'incolpazione, condotta consumata il 15 dicembre 2014, con la determina di concessione di anticipazione) si tratta di indizi fondati su mai! di Morabito di nessuna rilevanza. In definitiva per la Difesa, si rileva che nel processo denominato Ceralacca la contestazione a carico di Bagalà era relativa solo ad un reato di furto per il quale questi aveva accettato la pena concordata, quello cd.
Cumbertazione aveva visto annullata, in fase cautelare, la misura quanto alla partecipazione e aggiudicazione del predetto Bagalà alle gare di appalto. Quanto agli elementi indiziari, indicati nel presente procedimento, si osserva che le intercettazioni sarebbero travisate, inidonee a riscontrare l'accusa, la motivazione sui reati fine sarebbe presuntiva, traendo la conclusione in base alla partecipazione di Bagalà alla fase esecutiva. Quanto alla frode e ai reati di abuso, non risulterebbe quanto affermato dal Tribunale circa la spartizione dei proventi.
Si contesta, poi, in ordine alle truffe aggravate, la configurabilità del reato in caso di identificazione del soggetto passivo con il reo. Il precedente richiamato dal Tribunale del 2016, n. 52316 sarebbe non aderente al caso concreto. Nessun contatto, poi, vi sarebbe con il Morabito indicato dal Tribunale come tramite con i Piromalli. Inoltre, la costruzione secondo la quale sussisterebbe un cartello, strutturalmente orientato all'accaparramento degli appalti con modalità illecite al fine di agevolare il clan Piromalli, è stata disattesa in sede cautelare nel procedimento Cumbertazione.
Né emergerebbe un accordo collusivo significativo ed esteso alla fase esecutiva e gestionale degli appalti PISU, realizzato attraverso il coordinamento delle offerte, sino al completamento dei lavori, alla riscossione dei proventi ed alla loro distribuzione, con veste di dominus da attribuire al ricorrente. 2.1.3. Con il terzo motivo viene dedotta violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-13/s.1 cod. pen. e correlato vizio di motivazione. Sotto il primo profilo, si deduce che il giudicato cautelare nel procedimento Cumbertazione esclude l'aggravante dell'art. 7 della Legge n. 203 del 1991.
Il Tribunale del riesame in sede di rinvio, in quel procedimento, ha escluso la gravità indiziaria sia per la partecipazione di Bagalà al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, sia in relazione all'aggravante speciale di cui all'art. 7 Legge n. 203 del 1991. Risulta, poi, per il ricorrente, l'intervenuto annullamento, in quel procedimento, anche del sequestro preventivo disposto, con decisione non più impugnabile. Gli elementi nuovi indicati nell'ordinanza impugnata, rappresentati dalle dichiarazioni del collaboratore Francesco Triunfo (riportate per stralcio a pag. 57 e sgg. del ricorso) reputate riscontrate da quelle di altro collaboratore già rese nel procedimento Cumbertazione, nonché considerate idonee a reputare affidabili altri dichiaranti non valutati come tali nel citato procedimento, sarebbero state travisate in quanto : - Triunfo non cita il ricorrente come imprenditore colluso con i Piromalli o altre cosche e non conosce Bagalà; - non coinvolgono in alcuna parte il ricorrente in relazione ai lavori svolti sul lungomare Sud di Gioia Tauro; - il Tribunale sostiene, sulla base di tali affermazioni, dal rilevato diverso contenuto, che il nuovo collaboratore avrebbe attribuito al ricorrente il pagamento di una "tassa ambientale" a beneficio dei Piromalli.
Sotto il secondo profilo inerente il vizio di motivazione, si deduce che il Tribunale afferma che Triunfo indica Morabito come soggetto che si era occupato dei lavori del lungomare in Gioia Tauro, sicché i lavori interessavano la cosca Piromalli. Dunque, il ricorrente, essendo l'esecutore di quei lavori, secondo il Tribunale non avrebbe potuto non essere a conoscenza della descritta riferibilità alla cosca. Di qui la sussistenza dell'aggravante speciale, con eccezione del capo 27, inerente l'appalto al centro polisportivo di Rosarno per carenza di prova, da parte dell'accusa, dell'interesse all'appalto della cosca indicata.
Si contesta tale ricostruzione facendo notare che: - Gennaro Paolillo destinatario di analoghe accuse sulla base di identico ragionamento, sarebbe stato assolto dalla Corte d'appello di Reggio Calabria per l'inattendibilità del dichiarante; - i giudici di merito non spiegherebbero le ragioni per le quali Morabito dovrebbe essere considerato intermediario dei Piromalli; - non vi sarebbero sufficienti elementi indiziari, come indicato con il secondo motivo di ricorso, per reputare senz'altro Bagalà esecutore dell'appalto dei lavori al lungomare sud di Gioia Tauro; - i collaboratori escussi nel procedimento Cumbertazione hanno solo descritto una generica vicinanza di Bagalà ai Piromalli, fondando tale affermazioni su voci correnti; - Triunfo attribuisce una generica vicinanza, descritta per via indiretta, in quanto ritiene Del Torrione vicino a costoro, derivando da tale dato, la conseguente vicinanza dei Bagalà alla cosca (non sa invece, per il ricorrente, di rapporti diretti di Gino Bagalà e del figlio Francesco con la cosca).
Si richiama giurisprudenza di legittimità sulla natura soggettiva dell'aggravante speciale contestata. Si sottolinea che le dichiarazioni di Triunfo sono utilizzate non solo per i capi di incolpazione relativi alla vicenda dell'appalto dei lavori al lungomare sud di Gioia Tauro, ma anche di altri appalti di opere pubbliche, pur a fronte di dichiarazioni che si sarebbero limitate a riferire "impressioni" su Morabito, in ordine ai lavori svolti presso il lungomare sud. Sicché sulle ulteriori, diverse vicende la motivazione sarebbe del tutto assente. 2.1.4.
Con il quarto motivo viene dedotta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione. Sotto un primo profilo si deduce che per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. non è più applicabile la cd. doppia presunzione e, dunque, il Tribunale erra nel confermare la misura cautelare senza indicare le ragioni della mancata applicazione di misura non detentiva, facendo peraltro riferimento alla personalità dell'indagato, in quanto incensurato. Inoltre, risulta non dimostrato il rapporto con Piromalli.
Sotto altro aspetto, si deduce che sarebbe stata travisata la prova quanto alla reputata attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale assume che l'attività illecita, nel suo complesso, si sarebbe protratta fino al 2016, mentre la Difesa fa notare che i reati per i quali è stata applicata la misura sono risalenti all'anno 2014 o epoca precedente (anni 2012, 2013) e, dunque, risalenti ad oltre cinque anni dalla richiesta con il risultato che le esigenze non sarebbero attuali. 2.1.5. Con il quinto motivo viene dedotta violazione ed erronea applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla retrodatazione della misura degli arresti domiciliari all'epoca dell'applicazione di questa nel procedimento Cumbertazione (10 febbraio 2017).
Con la memoria difensiva depositata al Tribunale del riesame, era stata dedotta l'inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari, in applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. ricorrendo, a parere della Difesa, nel caso al vaglio, tanto la desumibilità dagli atti del primo procedimento, quanto il requisito della connessione qualificata. Si deduce, quanto alla connessione, che sussiste nel caso in esame la connessione determinata dalla continuazione ed anche quella teleologica sorretta dalla consapevolezza di commettere il reato mezzo allo scopo di porre in essere quello fine.
Ciò, tra l'aggiudicazione degli appalti, di cui al processo Cumbertazione e le condotte di esecuzione e gestione delle opere pubbliche appaltate sub iudice (frode nelle pubbliche forniture, truffe aggravate, nonché di abuso di ufficio e falsità ideologica a queste strumentali). Si assume, in particolare, che vi sarebbe identità del disegno criminoso tra i reati posti in essere in sede di aggiudicazione degli appalti e quelli successivi, correlati alla esecuzione delle opere pubbliche appaltate. Esisterebbe poi, secondo la stessa prospettazione accusatoria, un cartello di imprese, volto a condizionare le gare di appalto e a gestire, dopo l'aggiudicazione, l'esecuzione dei lavori e le attività connesse.
In ogni caso, si reputa che le condotte dei due processi sono caratterizzate da intima connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. Si assume, poi, quanto alla desumibilità dagli atti, che secondo il Tribunale erano emerse le condotte contestate nel presente procedimento, soltanto dopo il 12 luglio 2017, data del decreto che dispone il giudizio del procedimento cd. Cumbertazione, in quanto dopo quella data erano state depositate le consulenze tecniche del pubblico ministero disposte di ufficio. Si osserva, sul punto, che: - al momento dell'emissione del decreto che dispone il giudizio del processo Cumbertazione, le truffe, le frodi, abusi di ufficio, falsità ideologiche, contestate nel presente procedimento erano già state oggetto di indagine tanto che i capi relativi alla contestazione dei reati associativi 1 e 3 del processo cd.
Cumbertazione già si occupavano della fase esecutiva degli appalti, avendo le consulenze tecniche pervenute successivamente al decreto che dispone il giudizio, consentito soltanto la corretta qualificazione delle condotte; - sarebbe stato possibile procedere alle medesime contestazioni già dal 19 gennaio 2017, data di acquisizione dell'hard disk di Morabito poi oggetto delle disposte consulenze tecniche. Peraltro, si osserva che i brogliacci e supporti informatici delle intercettazioni, erano già contenuti nella informativa della Guardia di Finanza del 9 e 13 giugno 2017 che segnalavano il Bagalà come dominus anche della fase esecutiva dei progetti affidati alle ditte Cittadini, Barbieri, Comel, dunque in epoca precedente all'emissione del decreto che dispone il giudizio (12 luglio 2017) del processo Cumbertazione.
A tale comunicazione di notizia di reato, poi, seguiva, sempre in epoca precedente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, l'iscrizione del ricorrente odierno il 23 giugno 2017 nel registro degli indagati, per le condotte relative all'esecuzione degli appalti (cfr. pag. 74 del ricorso ove viene riportata integralmente l'iscrizione per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 640-bis, cod. pen., 7 Legge n. 203 del 1991, nel mese di ottobre 2016). Si imporrebbe, quindi, richiamando le pronunce delle Sezioni unite di questa Corte del 2005 n. 21957 e della Corte costituzionale n. 89 del 1996, la retrodatazione della misura al 10 febbraio 2017, momento dell'esecuzione della prima ordinanza emessa nel procedimento Cumbertazione, con conseguente inefficacia della misura detentiva, ai sensi dell'art. 303 cod. proc. pen., per decorso del termine di un anno.
Si rileva che: - tutti i reati per i quali si procede nel procedimento in corso sono stati commessi prima della prima misura adottata nel procedimento Cumbertazione ; - si verte in tema di duplicazione delle misure detentive omogenee, la prima protrattasi per oltre un anno (dal 10.2.2017 al 29.3.2018, Gip Reggio Calabria applica la custodia cautelare in carcere, dal 29.3.2018 al 14.9.2018, arresti domiciliari applicati dal Tribunale del riesame in sede di rinvio disposto dalla Cassazione poi sostituiti con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, avvenuta in sede dibattimentale proc.
Cumbertazione). Sicché, la nuova misura, applicata il 28 maggio 2020 sarebbe inefficace, considerando nel calcolo del termine massimo, ex art. 303 cod. proc. pen. l'intera durata della custodia subita, anche se relativa a fasi non omogenee, come da pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità; - si tratta di questione (retrodatazione ex art. 297 comma 3 cod. proc. pen.) rilevabile anche in sede di riesame, in quanto il termine era già scaduto al momento dell'emissione del secondo provvedimento applicativo della misura custodiale, risultando anche tutti gli elementi dall'ordinanza cautelare (Sez.
U, del 19 luglio 2012, ric. Polcino).
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, Luigi Giordano, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso dell'Avv. Alvaro, dando atto della sopravvenuta rinuncia al ricorso dell'Avv. Surace. 3.1. La Difesa ha chiesto la discussione orale, a mezzo p.e.c., ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44. 3.2. All'udienza odierna il Procuratore generale si è riportato alle argomentazioni già espresse con la memoria depositata e la Difesa ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, 1.11 primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, successivamente all'introduzione delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 292, comma 1, lett.
c) e all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. ha ritenuto che la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non abbia carattere innovativo, né miri ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, ma che la norma abbia solamente esplicitato la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. L'aggettivo autonoma si riferisce, dunque, specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento.
Sicché, rispetto a quest'ultima è consentito il rinvio, per relationem o per incorporazione, alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951). La necessità di autonoma valutazione da parte del giudice è compatibile, quindi, con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta, purché questo non si limiti al mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica demandata, invece, al giudicante (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 11/01/2019, Pedato, Rv. 275339;
Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807). Si tratta di presupposto che si considera integrato anche ove il giudice ripercorra, motivando per relationem, gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui siano ritenuti idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113). Con riferimento, poi, alla tecnica di redazione dell'atto per incorporazione, è stato osservato in sede di legittimità che il principio dell'autonoma valutazione non può essere interpretato né può spingersi a prevedere una mera autonomia di stile della motivazione del giudice rispetto alla richiesta ed agli atti in questa richiamati o nella diversa valutazione, rispetto a quella proposta nel provvedimento impugnato.
Si tratta, invece, di prevedere una motivazione che, pur adottando la tecnica della incorporazione, lasci emergere la conoscenza degli atti del procedimento proponendo, rispetto a questi, una rielaborazione critica che giunga anche alla graduazione delle misure o del rigetto parziale di alcune richieste. Ciò risulta avvenuto nel caso in esame, in cui, come ritenuto nell'ordinanza impugnata, non è mancato un autonomo momento valutativo degli elementi rappresentati dall'accusa da parte del Giudice delle indagini preliminari. Questi ha disposto diverse misure coercitive e interdittive graduandole in relazione ai diversi indagati.
Inoltre, il giudice, seppure attraverso la tecnica dell'incorporazione di determinati atti richiamati nella richiesta (consulenze tecniche e informative della Guardia di Finanza) ha introdotto la sua ricostruzione dei singoli capi di imputazione da 2 a 29, valutando i rapporti fra il , 14 ( Bagalà e i coindagati, nonché la condotta posta in essere nelle vicende contestate e la sua evoluzione in chiave delittuosa, valorizzando gli elementi gravemente indiziari, operando una propria valutazione che si è estesa, nello specifico, anche alla sussistenza di esigenze cautelari.
Peraltro, il ricorrente omette di confrontarsi, specificamente, con il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate il ricorrente che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496;
Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001). In definitiva, non risultano, specificamente, illustrati gli aspetti della motivazione del provvedimento del giudice in relazione ai quali l'asserita carenza di valutazione avrebbe impedito apprezzamenti tali da condurre, senz'altro, a conclusioni diverse, più favorevoli per il ricorrente. Da ultimo, è appena il caso di osservare che la memoria difensiva prodotta dalla Difesa è atto non ignorato dal Tribunale, come si evince dall'incipit del provvedimento impugnato, in cui si dà atto dell'avvenuto deposito dello scritto difensivo, con allegata documentazione e come, peraltro, emerge dalle complessive argomentazioni svolte dal Tribunale, intrinsecamente incompatibili con i punti della motivazione censurati con gli argomenti spesi nella memoria medesima, come è ampiamente illustrato al prossimo § 1.1. 1.1.11 secondo motivo è inammissibile perché devolve censure non consentite in sede di legittimità. 1.1.1.Si rileva, come osservato da questa Corte in conformi pronunce, che l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del Tribunale con funzione di riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, siano, comunque, smentiti dal complessivo impianto motivazionale del provvedimento impugnato, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata.
Ciò anche in casi in cui, su tali specifici argomenti, il provvedimento censurato sia rimasto del tutto silente (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà F., Rv. 280670 della quale si riprendono plurime argomentazioni, condividendole; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 in tema di misura cautelare reale). D'altronde, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame, dettagliatamente, tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, purché in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900).
Orbene, si osserva che, rispetto alle deduzioni difensive valorizzate con il ricorso, a fronte di espresse censure proposte con gli argomenti espressi nella memoria, ex art. 121 cod. proc. pen. prodotta all'udienza di trattazione della richiesta di riesame, la motivazione del giudice, nel suo complesso risulta incompatibile. Tanto da risultare irrilevante, dunque, l'eventuale silenzio in ordine ad alcuni argomenti devoluti con lo scritto difensivo. Ed invero, la condotta che viene ascritta all'odierno ricorrente, secondo la ricostruzione in fatto quale risulta dall'integrazione dell'ordinanza genetica con quella resa dal Tribunale distrettuale, che si completano reciprocamente a formare un unico atto complesso (Sez. 5, n. 3255 del 07/12/2006, dep. 2007, Sani.
Rv. 236036) sulla base anche (ma non soltanto) degli esiti delle conversazioni intercettate, è quella di aver partecipato, nella veste di reale esecutore dei lavori, a diversi appalti del Waterfront di Gioia Tauro, svolti sul Lungomare sud, per la costruzione di un parcheggio interrato, per la realizzazione del palazzetto dello Sport, per la riqualificazione ambientale del Torrente Budello, per la realizzazione di un centro polifunzionale. Questi, assieme al cugino omonimo ed al Morabito, secondo la ricostruzione del provvedimento censurato, avrebbe effettivamente espletato i lavori appaltati, nella veste di dominus di un vero e proprio cartello di imprese, istituito per la gestione dei fondi PISU, con la compiacenza di Cittadini, Barbieri e degli amministratori della Comel s.r.I., imprenditori risultati soltanto formalmente intestatari delle aggiudicazioni.
Tanto, al fine di evitare che potessero comparire, direttamente, nelle gare soggetti già raggiunti da arresto in altro procedimento cd. Ceralacca e, comunque, indagati per reato di associazione a delinquere finalizzato alla turbativa d'asta ed altri reati scopo. Il ricorrente, secondo l'ordinanza impugnata, ha partecipato all'attività svolta dal descritto cartello di imprese, grazie anche all'ausilio di funzionari compiacenti e di imprenditori collusi, con il supporto del cugino e del procuratore speciale delle società Come! s.r.I., Cittadini s.r.l. e Barbieri Costruzioni s.r.I., con la partecipazione attiva, dunque, di un soggetto che viene indicato nel titolo genetico, confermato dal Tribunale del riesame, come intermediario per la cosca Piromalli, quest'ultima in grado di assicurare al ricorrente il monopolio degli appalti nel territorio di riferimento.
Del resto, la ricostruzione del Tribunale non si limita ad indicare il ricorrente come dominus nell'attività descritta, ma per ciascun appalto (e per i capi di imputazione corrispondenti a ciascuna vicenda) indica, puntualmente, gli elementi ritenuti gravemente indiziari a suo carico, confutando, peraltro, espressamente, in base a specifiche e non manifestamente illogiche argomentazioni, la tesi difensiva dell'estraneità ai lavori del ricorrente. Si sottolinea, poi, che il Tribunale prende in esame non soltanto intercettazioni precedenti all'aggiudicazione degli appalti, ma anche conversazioni successive alla conclusione dei contratti conclusi con le aggiudicazioni (cfr., a titolo di esempio, appalto per i lavori sul lungomare — contratto del 28 dicembre 2012 — ove si esamina anche conversazione ambientale del 9 luglio 2013, dalla quale, secondo i giudici di merito, si evince che i presenti mostrano al Cittadini, figlio dell'amministratore della società formale intestataria dei lavori, i cantieri aperti a riprova della tesi che questi fosse del tutto all'oscuro dell'attività di materiale esecuzione delle opere).
Inoltre, il provvedimento impugnato valorizza le dichiarazioni accusatorie rese da Mesiani Mazzacuva confermate da Francesco Trunfio, collaboratore di giustizia di epoca più recente, in relazione ai contrasti insorti tra i Piromalli ed i Mole per la spartizione dei lavori del lungomare di Gioia Tauro e come la risoluzione di detti contrasti fosse passata dall'intervento di Morabito, il quale a sua volta aveva come riferimento Cosimo Romagnosi, indicato da Mesiani Mazzacuva quale referente della cosca Piromalli per i lavori del lungomare di Gioia Tauro.
Trunfio ha altresì dichiarato come, durante la comune detenzione, avesse rilevato, all'interno del carcere, la vicinanza e la consuetudine dei rapporti — di univoco significato nei rapporti mafiosi — tra Bagalà Giuseppe (padre di Francesco Bagalà cl. 90), Morabito e Francesco Cordì tutti legati al clan Piromalli e come, una volta libero, avesse avuto modo di notare che i lavori eseguiti nell'area portuale fossero stati eseguiti da Morabito. Sulla base di tali convergenti affermazioni, dunque, i provvedimenti cautelari hanno reputato che i lavori in oggetto si svolgessero sotto l'influenza della cosca Piromalli, attraverso la mediazione e l'attività proprio di Morabito.
Detta ricostruzione, dunque, appare, nel complesso, del tutto inconciliabile con le critiche, peraltro in parte generiche, contenute nella memoria difensiva citata (allegata in ossequio al principio di autosufficienza : cfr. all. 1, memoria difensiva del 5 luglio 2020, con atti allegati) ove è stato contestato per "molteplici capi di imputazione", che Bagalà avesse eseguito i lavori indicati, che non sarebbe mai esistito un cartello occulto di imprese per la gestione dei fondi PISU e che un teste, nel corso del controesame, svolto nel procedimento Cumbertazione (maresciallo Musolino, di cui si riportano, a pagg. 11 e sgg. del ricorso, stralci del verbale di dichiarazioni testimoniali) avrebbe escluso l'esistenza di tale cartello di imprese.
Ogni altro rilievo in ordine ai singoli elementi di fatto posti dal Tribunale a base, nel complesso, della ritenuta gravità indiziaria, finisce per prospettare una lettura diversa delle fonti indiziarie a carico, nonché per sollecitare una ricostruzione alternativa di queste, o di prove raccolte aliunde, peraltro riportate e commentate nel ricorso soltanto in relazione ad estratti delle prove dichiarative, non consentita in sede di legittimità. La valutazione degli elementi di fatto a fondamento della decisione è, invero, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità consentito la mera prospettazione di una diversa e, secondo il ricorso, più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. le critiche proposte, sotto questo profilo, si appalesano, ictu °cui/ tendenti a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale. Inoltre, è esclusa l'ammissibilità, secondo il pacifico indirizzo di questa Corte di legittimità, del ricorso per cassazione che contesti la gravità indiziaria o l'assenza di esigenze cautelari, senza dedurre la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, non potendo devolvere il mezzo di impugnazione censure che si traducano nella mera diversa valutazione degli elementi indizianti esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
Il vizio di illogicità manifesta, poi, deve riguardare la motivazione in sé senza che sia consentita una nuova o diversa valutazione di elementi esterni alla motivazione medesima, quindi di indizi già valutati o emersi aliunde, o un'alternativa ricostruzione degli indizi o delle esigenze cautelari. Nella fattispecie in esame, dunque, nessuna di tali due evenienze — violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. — risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto all'affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. 1.1.2. La censura inerente la valutazione degli esiti delle intercettazioni utilizzate in sede cautelare è inammissibile. Sul punto si osserva che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez.
U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784). Anche l'interpretazione del linguaggio dei conversanti, quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. cit.). 1.1.3. Con riferimento a tutte le censure relative alle singole vicende prese puntualmente in esame dal provvedimento censurato, in ordine alla sussistenza di elementi di fatto a carico, soltanto precedenti all'inizio dell'esecuzione dei lavori e, comunque, all'aggiudicazione degli appalti si osserva che la censura è integralmente versata in fatto, dunque inammissibile e, peraltro, si confronta solo in parte con l'esito delle fonti indiziarie valutate dai provvedimenti cautelari, da considerare nel loro complesso.
Il ricorrente muove dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica ed indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio valorizzato dalla pronuncia impugnata (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv.254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez.
U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). In ogni caso, si osserva, con riferimento all'appalto lavori Lungomare Sud di Gioia Tauro (capi da 2 a 6, con annullamento da parte del Tribunale quanto al capo 4), reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., aggiudicato alla ditta Cittadini s.r.I., il 12 dicembre 2012, con inizio esecuzione lavori indicato nel 21 marzo 2013 ed ultimazione al 31 marzo 2014) che la Difesa trascura il significato attribuito, con motivazione logica e non viziata, alla conversazione ambientale del 9 luglio 2013, successiva all'inizio dei lavori, della quale, comunque, il ricorrente esorta ad una diversa, alternativa interpretazione da parte di questo Collegio, inibita in sede di legittimità.
Con riferimento all'appalto lavori parcheggio interrato (capi da 7 a 9, reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., appalto aggiudicato all'impresa Comel s.r.l. nella data indicata del 23 ottobre 2012) la Difesa trascura, tra l'altro, il rilievo riconosciuto dai giudici della cautela, all'intercettazione del 24 maggio 2013, dunque successiva all'aggiudicazione dell'appalto, ove è espresso il riferimento da parte del Bagalà alla produzione di un preventivo per la realizzazione di un parcheggio in Gioia Tauro, rassicurando anche l'interlocutore circa il buon esito del pagamento.
Si tratta di conversazione rilevante soprattutto nella parte in cui il ricorrente indica al rappresentante della ditta Gecoprem, la Comel s.r.l. come destinataria della mall cui inviare il descritto preventivo, tanto a conferma della ritenuta schermatura assicurata dalle società, risultate formali intestatarie degli appalti, rispetto all'attività di materiale esecuzione assicurata dal Bagalà. La diversa lettura proposta del colloquio ambientale del 6 agosto 2012 e, comunque, l'indicazione che alcun lavoro sarebbe stato realizzato dalla Gecoprem nell'appalto che qui interessa, sono osservazioni che involgono un (ri) esame nel merito delle conversazioni captate, nonché degli atti di indagine, inibito, per quanto detto, a questo Collegio.
Con riferimento all'appalto Palazzetto dello sport del Waterfront di Gioia Tauro (capi da 10 a 14, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., appalto aggiudicato alla Barbieri Costruzioni s.r.l. nella data indicata del 27 dicembre 2012, con inizio esecuzione lavori in data 1 aprile 2014) appare congruo e immune da censure di ogni tipo il rinvio alla richiesta cautelare (cfr. pag. 17 dell'ordinanza impugnata) non risultando illustrata la decisività dell'erronea indicazione delle pagine della richiesta cui il Tribunale rimanda al solo ed evidente fine di ricostruire conoscibili elementi di fatto.
La motivazione, nella sostanza non è apparente ma ampia e logica e, comunque, non è attinta da censure consentite in questa sede, ma viene sollecitata la rilettura delle diverse fonti di prova e il (ri) esame di queste da parte del Collegio cui è inibito tale approccio valutativo. Con riferimento all'appalto riqualificazione ambientale torrente Budello (lungomare lato Nord, capi da 15 a 17, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., appalto aggiudicato all'impresa Barbieri Costruzioni s.r.l. in data 23 ottobre 2012, con inizio esecuzione lavori in data 24 maggio 2013) la Difesa denuncia vizio di travisamento della prova inammissibile, posto che non viene indicato, rispetto alla conversazione del 10 agosto 2012, come l'errore dedotto sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774).
Detta decisività non si rinviene nella specie, analizzando il complessivo ragionamento, non manifestamente illogico, dei giudici di merito. Infine, si scredita la valenza indiziaria di conversazioni, successive all'inizio dei lavori ed all'aggiudicazione (cfr. conversazione del 25 luglio 2013 tra Morabito e Francesco Bagalà classe '90 e '77 ) prospettando una giustificazione del contenuto dei colloqui che pretende una valutazione in fatto, non consentita.Infine, anche con riferimento all'appalto centro polifunzionale (capi da 18 a 20, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., appalto aggiudicato all'impresa Cittadini s.r.l. in data 22 ottobre 2012, con inizio esecuzione lavori in data 1 ottobre 2015 interrotti per avvio del procedimento Cumbertazione) la Difesa si limita a censure nel merito del contenuto delle captazioni, nonché finisce per fornire una alternativa lettura dei colloqui, onde screditare la valenza probatoria di quelli successivi all'aggiudicazione dell'appalto pur presi in esame dal provvedimento impugnato. 1.1.4.
In ordine alle truffe aggravate coerente e immune da censure è la motivazione del tribunale (cfr. pag.
27) nella parte in cui evidenzia come il reato sia configurabile nella specie, stante la non integrale identificazione, in fatto, tra il soggetto passivo ed il reo. Si valorizza, invero, il dato relativo alla esistenza oltre al singolo funzionario indicato come colluso (ing. Nicoletta), di una complessa struttura finalizzata ai procedimenti di destinazione dei fondi pubblici e alla liquidazione delle somme e quindi la non completa identificazione dell'autore dell'illecito con il soggetto passivo del reato, argomento con il quale il ricorso non si confronta, specificamente. 1.1.5.Infine appare del tutto inconducente il rilievo secondo il quale la sussistenza di un cartello mirato all'aggiudicazione e esecuzione degli appalti con modalità illecite, con la finalità di agevolare il dan Piromalli, sarebbe stato escluso nell'ambito del procedimento Cumbertazione.
Ciò, in primo luogo, in quanto una diversa qualificazione è stata adottata soltanto in sede cautelare, ma il ricorrente, anche in quel procedimento risulta rinviato a giudizio (cfr. decreto di citazione nel diverso procedimento Cumbertazione all. 9 alla produzione della Difesa) anche per associazione a delinquere aggravata ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 203 del 1991 e, comunque, per reati fine di turbativa per i quali è contestata la medesima aggravante, proprio in quanto finalizzata all'agevolazione della 'ndrangheta nello specifico della cosca Piromalli.
Inoltre, emerge dal documento allegato dalla Difesa che permane in sede di cognizione, la contestazione anche per l'odierno imputato di partecipazione all'associazione mafiosa descritta al capo 1 della rubrica. In secondo luogo si osserva che, secondo i provvedimenti cautelari, quel procedimento inerisce la diversa attività svolta a monte delle aggiudicazioni, rispetto a quella accertata, nel presente procedimento, sotto il profilo indiziario, contestuale e successiva all'aggiudicazione medesima, consistente nell'esecuzione materiale degli appalti ottenuti, con la finalità di agevolazione mafiosa.
Dunque, si tratta di condotte diverse per le quali non può incidere il giudicato cautelare del procedimento Cumbertazione. 1.2. Il terzo motivo è infondato.1.2.1. Il primo profilo prospettato pone una questione non rilevante per il caso di specie (avvenuta esclusione in fase cautelare, nell'ambito del procedimento Cumbertazione, dell'aggravante dell'art. 7 della Legge n. 203 del 1991). Il titolo custodiale attualmente adottato in capo al ricorrente fonda, infatti, secondo la ricostruzione dei giudici del riesame su elementi di novità rappresentati, tra l'altro, dalle dichiarazioni del collaboratore Francesco Triunfo, utilizzate non soltanto quali autonome fonti a carico ma anche quali riscontri di precedenti prove dichiarative, raccolte in diverso procedimento e, dunque, per completare il giudizio di affidabilità delle dichiarazioni di altri propalanti.
La deduzione del vizio di travisamento nella specie fondata sulla riproduzione, nel corpo del ricorso, di stralci delle dichiarazioni in questione (allegate per esteso : cfr. ali. 6 della produzione, trascrizione integrale dell'interrogatorio di Triunfo) e, comunque, è inammissibile. Il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Inoltre il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774). Detta decisività non viene specificamente illustrata, con riferimento alle singole vicende oggetto di esame, con conseguente aspeficità della deduzione. 1.2.2.Sotto il secondo profilo inerente il vizio di motivazione, formalmente, si deduce una censura ammissibile in sede di legittimità, ma, nella sostanza, si invoca la rilettura delle dichiarazioni di Triunfo circa la riferibilità a Morabito (e dunque, ai Piromalli) dei lavori del lungomare in Gioia Tauro, nota a Bagalà, cioè all'esecutore di quei lavori.
Si richiamano, peraltro, provvedimenti giudiziari con esito assolutorio emessi a favore di altri soggetti di cui si sollecita l'esame (in quanto peraltro allegati al ricorso : cfr. all. 7-8) e si esorta, in sostanza, alla rilettura delle dichiarazioni di Triunfo e delle risultanze in ordine ai rapporti tra Bagalà e la cosca Piromalli, quindi alla rivalutazione di fonti di prova, operazione non consentita in sede di legittimità, in quanto riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio ammissibile la prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle medesime risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. cit.; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. cit.; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. cit.). Va, infine, osservato che la motivazione del Tribunale si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte per la quale l'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416 bis.1 c.p.) è aggravante di natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento, finalità che non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art.416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615) ovvero che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale (Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300).
Nella specie si indicano elementi gravemente indiziari per ritenere Bagalà dominus di un vero e proprio cartello di imprese che risulta avere ricevuto gli appalti grazie all'influenza criminale proprio del clan Piromalli e risulta avere poi eseguito le opere appaltate frodando nelle pubbliche forniture al fine di ottenere un profitto destinato in parte a sé, in parte al sodalizio mafioso. La consapevolezza di agire nell'interesse, sia pur non esclusivo, ma concorrente, dell'associazione mafiosa, è stata desunta in maniera univoca, con ragionamento logico e privo di violazioni di ogni tipo, dagli stessi rapporti diretti tra Morabito, referente dei Bagalà, e Romagnosi, referente della cosca Piromalli per i lavori a Gioia Tauro.
Tanto, con ragionamento del tutto in linea con l'orientamento di questa Corte di legittimità nella sua massima espressione che attribuisce, appunto, natura soggettiva all'aggravante speciale in esame (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). 1.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. I reati per i quali l'indagato è sottoposto a misura cautelare sono aggravati dall'art. 416 bis.1 cod. pen., in ordine ai quali è sancita la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Sicché, proprio operando la presunzione indicata, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo prova contraria, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., deve considerarsi sussistente in astratto ed ex ante in quanto operato dal legislatore, il giudizio di attualità e concretezza del pericolo; tale, cioè, da fondare una valutazione di costante pericolo, salvo che emergano elementi di segno contrario (Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174;
Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). A ciò si aggiunga che il Tribunale, con motivazione esauriente e non manifestamente illogica, ha valutato positivamente la sussistenza di concrete esigenze cautelari, fondata sulla valutazione di precedente condanna definitiva riportata dall'indagato nel procedimento cd. Ceralacca, nonché sull'esistenza a suo carico del procedimento cd. Cumbertazione, nel quale era stata anche applicata misura custodiale per reati della stessa specie (associazione a delinquere finalizzata alla turbativa di gara e delitti contro la pubblica amministrazione, nonché reati fine contestati come aggravati ai sensi dell'art. 7 Legge n. 203 del 1991).
Inoltre, si valorizza la realizzazione dei reati per i quali il ricorrente risulta rinviato a giudizio nel diverso procedimento, in concorso con coindagati anche nell'ambito del procedimento cautelare sub iudice, a dimostrazione della reiterazione nel tempo dell'attività illecita. Si valuta, inoltre, in concreto l'attualità della pericolosità, con ragionamento logico, che evidenzia come la deduzione difensiva, secondo cui le condotte ascritte al ricorrente risalirebbero al più al 2014, sia del tutto priva di fondamento. Il Tribunale esclude che siano emersi elementi in grado di elidere le esigenze di cautela descritte, considerando che i reati contestati sono indicati come eseguiti fino al 2016 e che Bagalà era stato già sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere nel 2017, nell'ambito del procedimento Cumbertazione, per reati della stessa specie, fatti per i quali risulta attualmente rinviato a giudizio, anche con la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 Legge n. 203 del 1991. 1.4..
Il quinto motivo è infondato. L'ordinanza in esame ha indicato, espressamente, i rapporti tra i due procedimenti, quello denominato Cumbertazione e quello Waterfront. La ricostruzione da parte del Tribunale del riesame dei rapporti tra i due procedimenti, rende atto dell'adozione di ordinanza di custodia cautelare nel febbraio 2017 nel procedimento Cumbertazione a carico del ricorrente, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati di turbative d'asta aggravati, ex art. 7 Legge n. 203 del 1991 dalla finalità di agevolare la cosca Piromalli.
Si tratta di ordinanza, confermata in sede di riesame, ma annullata dalla Corte di legittimità. Il provvedimento impugnato ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati di cui ai capi dell'incolpazione provvisoria del presente procedimento, nonché la desumibilità dei fatti reato sub iudice, dagli atti del diverso procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza custodiale, sottolineando che i reati per i quali è stata emessa la seconda ordinanza sono emersi in base alle risultanze di consulenze tecniche del pubblico ministero, depositate il 29 novembre 2017, nonché su quella relativa all'impiego dei fondi PISU, depositata il 16 gennaio 2018, a fronte di un decreto di rinvio a giudizio disposto nel procedimento Cumbertazione del 12 luglio 2017. 1.4.1.
Si tratta di ragionamento in linea con l'indirizzo espresso da questa Corte di legittimità in tema di cd. contestazione a catena. Si è, infatti, affermato che ove nei confronti del medesimo imputato siano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi, in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un diverso procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (Sez.
U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058). Ove invece, le ordinanze adottate in procedimenti diversi riguardino fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez.
U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909). Nell'alveo di tale quadro interpretativo, pur considerando la dedotta connessione qualificata — non pacifica secondo la ricostruzione, in fatto, resa dai giudici del riesame — tra i fatti dei procedimenti Cumbertazione e Waterfront, sarebbe stata comunque indispensabile, ai fini dell'invocata retrodatazione dei termini di fase, la desumibilità dagli atti dei fatti oggetto di contestazione nel secondo procedimento. Il concetto di desumibilità, poi, va delimitato secondo l'indirizzo pacifico di questa Corte di legittimità per il quale questa corrisponde non alla materiale disponibilità della informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente acquisiti, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi recepito, risultante dal tempo obiettivamente occorrente al pubblico ministero per una lettura ponderata del materiale (Sez. 1, n. 12906 del 17/03/2010, Cava, Rv. 246839).
Risulta, dunque, necessario il decorso di un lasso temporale idoneo a consentire al rappresentante della pubblica accusa di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi raccolti, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 277351). Alla stregua di tale linea interpretativa, dunque, appare infondato il rilievo difensivo secondo il quale i brogliacci e supporti informatici delle intercettazioni, erano già contenuti nelle informative della Guardia di Finanza del 9 e 13 giugno 2017 che indicavano Bagalà come dominus anche della fase esecutiva dei progetti affidati alle società Cittadini, Barbieri Costruzioni e Come!.
Ciò pur a fronte della( — segnalata iscrizione del ricorrente, il 23 giugno 2017, nel registro degli indagati, per le condotte relative all'esecuzione degli appalti. La prospettazione difensiva