Sentenza — n. 34043/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 27.10.2017, ha concesso il beneficio della non menzione della condanna in favore di Giovanni Montaperto, confermando nel resto la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, consistita nella manomissione del contatore ENEL per ottenere una modifica dei consumi registrati pari all'ottanta per cento in meno del reale; all'imputato sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti alla suddetta aggravante. La pena finale inflitta è stata quantificata in mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 162-ter cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 159 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34043/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Diversamente, nel caso in cui l'irreperibilità sia accertata solo da un addetto al servizio postale e non dall'ufficiale giudiziario secondo la procedura tipizzata prevista dall'art. 159 cod. proc. pen., la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha ritenuto la sussistenza di una nullità assoluta se la notificazione è eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cit. (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 57801 del 29/11/2018, Nita, Rv. 274892). La parte di censura che lamenta, invece, la mancata indicazione, nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio, dell'autorità giudiziaria cui indirizzare eventuali comunicazioni sul cambio di domicilio è del tutto generica.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTAPERTO GIOVANNI nato a PALERMO il 02/05/1956 avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 27.10.2017, ha concesso il beneficio della non menzione della condanna in favore di Giovanni Montaperto, confermando nel resto la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, consistita nella manomissione del contatore ENEL per ottenere una modifica dei consumi registrati pari all'ottanta per cento in meno del reale; all'imputato sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti alla suddetta aggravante. La pena finale inflitta è stata quantificata in mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo sette motivi. 2.1. Il primo argomento eccepito deduce violazione di legge e nullità del decreto che dispone il giudizio, per nullità della notifica, effettuata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in ragione del fatto che l'ufficiale notificatore ha attestato che l'imputato, il quale aveva eletto domicilio presso la sua abitazione sita in via Fucini, n. 3 in Palermo, nominando difensore di fiducia, è risultato sconosciuto a detto indirizzo, senza nominativo indicato su citofoni o cassette postali ed ignoto agli abitanti vicini.
Tale situazione, a giudizio della difesa, non avrebbe consentito di procedere alla notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dovendosi, invece, accertare l'eventuale trasferimento del domicilio o la sopravvenienza di altra causa che rende impossibile la notifica nel luogo precedentemente indicato, tanto più che quest'ultimo sicuramente era stato il luogo di residenza dell'imputato, coincidendo con l'abitazione teatro del furto di energia. Inoltre, all'imputato, in sede di elezione di domicilio, non sarebbe stato dato avviso di quale fosse l'autorità giudiziaria alla quale comunicare i mutamenti del domicilio eletto, come da obbligo di legge, poiché il relativo verbale non conteneva l'indicazione dell'autorità giudiziaria procedente (si cita Sez. 3, n. 34893 del 27.9.2011). 2.2.
La seconda censura deduce vizio di motivazione apparente quanto alle ragioni con le quali sono state disattese le richieste difensive di verificare l'entità del danno subito dall'ENEL, attraverso la rinnovazione istruttoria e l'esame di un responsabile dell'azienda, al fine di determinare se i pagamenti dei quali l'imputato ha fornito prova documentale corrispondessero all'entità del risarcimento (essendo nota soltanto l'entità della sottrazione di energia, parti a 1396 Kw) e se, dunque, consentissero l'estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen. o, quantomeno, il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.Qbf Peraltro, anche la manomissione del contatore e l'entità dell'energia sottratta non è stata accertata con una perizia, necessaria a giudizio del difensore, e possibile, poiché, nonostante le affermazioni dubbie della Corte d'Appello, non vi è in atti prova che il contatore non fosse più esistente nel domicilio ove si verificò la sottrazione. 2.3.
Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge per genericità del capo d'imputazione, privo delle indicazioni specifiche sull'entità dell'energia sottratta, sull'importo in danaro corrispondente e persino sul periodo di tempo in cui si sono verificate le indebite percezioni di energia elettrica, appreso solo nel corso del processo e collocato da luglio a novembre 2012, quando intestatario dell'utenza era appunto l'imputato, ma senza consentirgli previa difesa. Tale mancanza determinerebbe, secondo il ricorrente, non già una nullità relativa non (dedotta tempestivamente dalla sua difesa) del decreto di citazione a giudizio per genericità del capo d'imputazione, bensì una nullità della sentenza per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza di primo grado, deducibile con l'atto di appello, come ritualmente eccepito. 2.4.
Una quarta censura lamenta violazione di legge perché l'accertamento sulla manomissione del contatore sarebbe stato condotto dalla polizia giudiziaria senza avvisi per l'imputato, all'epoca indagato, nonostante sì tratti di accertamento tecnico irripetibile; vi sarebbe, altresì, difetto motivazionale poiché non è chiaro se all'accertamento fossero davvero presenti agenti di polizia giudiziaria ovvero esso sia stato condotto soltanto dal tecnico ENEL e, in tale seconda eventualità, mancherebbe qualsiasi valutazione sull'attendibilità del teste che ha poi riferito della sua verifica tecnica e, allo stesso modo, il ricorrente non avrebbe potuto fornire il proprio contributo difensivo al test sull'effettivo funzionamento svolto dal tecnico privato. 2.5.
Il quinto motivo eccepisce violazione di legge quanto al raggiungimento di una piattaforma probatoria coerente con i principi dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. e utile alla individuazione dell'imputato come autore della manomissione e consapevole utilizzatore del contatore a consumi ridotti: egli era subentrato nel contratto di locazione dell'immobile da pochissimo tempo rispetto al periodo di percezione indebita di energia e non poteva escludersi che altri, prima di lui, avessero manomesso il contatore stesso. Viceversa, sarebbe insufficiente la motivazione della Corte d'Appello con cui, risolvendo il motivo d'appello dedicato, si è evidenziato che la prova della riferibilità all'imputato della condotta sarebbe nella collocazione temporale della "flessione" dei consumi ENEL in epoca coeva al subentro nell'utenza da parte sua, flessione, peraltro, di cui non si specifica l'entità relativa rispetto ai consumi precedenti, non escludendosi in tal modo altri fattori leciti che avrebbero potuto darvi luogo.
L'elemento "flessione dei consumi" ha natura solo indiziaria, non connotata dai caratteri di precisione e concordanza con altri indizi sì da costituire prova poiché la motivazione del giudice d'appello si è fondata solo su di esso.2.6. Il ricorrente propone un sesto motivo di censura con cui deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza a carico dell'imputato dell'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 624, comma primo, n. 2, cod. pen., non essendovi prova certa che questi sia l'autore della manomissione del contatore, ma solo che egli era subentrato nel contratto di fornitura stipulato dal precedente intestatario dell'utenza. 2.7.
Un ultimo motivo denuncia vizio di motivazione avuto riguardo: al giudizio di bilanciamento non in prevalenza tra le concesse circostanze attenuanti generiche e l'aggravante della violenza sulle cose e all'eccessiva dosimetria sanzionatoria; al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (vi è poi l'indicazione che lamenta il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, invece concesso dalla Corte d'Appello, sicchè deve intendersi il riferimento come refuso derivato dall'atto di appello). In particolare, si lamenta che il giudizio di prevalenza sia stato negato sul presupposto del rilevante quantitativo di energia sottratta, senza quantificarlo in concreto e senza individuarne il valore economico, ma soltanto facendo riferimento alla generica indicazione relativa alla capacità della manomissione di incidere sul conteggio dei consumi con un abbattimento dell'80%.
3. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso, argomentando puntualmente su ciascun motivo formulato dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, a dispetto della apparente meticolosità delle censure dedotte e della loro diffusione argomentativa, caratteristiche che amplificano la palese infondatezza e pretestuosità delle eccezioni, del tutto incuranti delle argomentazioni compiute e puntuali dei provvedimenti di merito e, anche per questo, palesemente sottratte al sindacato di legittimità.
2. Il primo motivo formulato, di ordine processuale, è stato già genericamente proposto in appello e la Corte palermitana ha chiarito, nel provvedimento impugnato, che l'irreperibilità dell'imputato era stata accertata dall'ufficiale giudiziario con puntualità, segnalando che non vi era alcun nominativo sul citofono all'indirizzo indicato e che gli accertamenti di vicinato avevano dato esito negativo. In ogni caso, l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti la sua irreperibilità, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art.157 cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 58120 del 22/6/2017, Tuppi, Rv. 271772). Nel caso di specie, per la stessa prospettazione difensiva, l'imputato aveva eletto domicilio presso la sua abitazione sita in via Fucini, n. 3, a Palermo (nominando anche difensore di fiducia), sicchè il tentativo di notifica dell'ufficiale notificatore è stato regolarmente effettuato, anche con meticolosità e scrupolo, nel solco delle indicazioni espresse dalle Sezioni Unite. Anche di recente, è stato affermato che l'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione "definitiva" che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell'imputato o l'inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio" (Sez.4, n. 3930 del 12/01/2021, Lo Presti, Rv.280383).
Diversamente, nel caso in cui l'irreperibilità sia accertata solo da un addetto al servizio postale e non dall'ufficiale giudiziario secondo la procedura tipizzata prevista dall'art. 159 cod. proc. pen., la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha ritenuto la sussistenza di una nullità assoluta se la notificazione è eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cit. (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 57801 del 29/11/2018, Nita, Rv. 274892). La parte di censura che lamenta, invece, la mancata indicazione, nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio, dell'autorità giudiziaria cui indirizzare eventuali comunicazioni sul cambio di domicilio è del tutto generica.
Il ricorrente non rappresenta la sua diversa residenza altrove, rispetto al domicilio dichiarato nel momento in cui gli sono stati notificati l'avviso ex art. 415-bis e il decreto di citazione a giudizio, mentre, d'altra parte, risulta che egli sia stato avvisato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio eletto e del fatto che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità di tale comunicazione, le notificazioni sarebbero avvenute ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 16630 del 23/12/2016, dep. 2017, Zheng, Rv. 269565). 2.1.
Il secondo motivo è del tutto inammissibile; non è stata neanche specificata nel ricorso l'entità del pagamento che l'imputato ha effettuato all'ENEL, sicchè non ha alcun rilievo la sua osservazione difensiva relativa al fatto di non aver potuto eventualmente accedere alla diversa soluzione definitoria dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, né il Collegio ha elementi per valutare aporie nel mancato rilievo della attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. 2.2. La terza ragione difensiva è manifestamente infondata.
La giurisprudenza di legittimità è stabile nel ritenere che non vi è incertezza sui fatti descritti nell'imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 2/3/2020, Latini, Rv. 279090; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Morante, Rv. 258948). Nel caso del ricorrente le manchevolezze dell'imputazione, denunciate nel ricorso e nell'atto di appello, non sono tali da determinare incertezza sui fatti descritti e contestati:
è stata indicata la data dell'accertamento dei fatti, che contestualizza adeguatamente la vicenda delittuosa; sono stati precisati, altresì: il quantitativo percentuale di energia sottratta; l'utenza ENEL in relazione alla quale si è verificato il furto di energia elettrica e le modalità con le quali la condotta è stata commessa (in ogni caso, la genericità dell'imputazione determina una nullità relativa e non assoluta, con conseguente tardività dell'eccezione proposta dal ricorrente solo con l'atto di appello: Sez. 3, n. 19649 del 27/2/2019, S., Rv. 275749).
Non è poi conferente il riferimento al fatto che ci si trovi dinanzi ad una nullità assoluta per mancanza di corrispondenza tra accusa e sentenza piuttosto che ad una nullità relativa per genericità del capo di imputazione: l'imputato lamenta solo la non completa indicazione di alcuni elementi di fatto nel capo di imputazione e non una diversa condotta accertata a suo carico, disomogenea rispetto alla contestazione. 2.3. Il quarto motivo è esposto in modo dubitativo, confuso e generico e, per questo, sconta un'intrinseca inammissibilità. In ogni caso, la verifica della manomissione del contatore ENEL non può ritenersi un accertamento irripetibile, trattandosi di un'operazione di mera constatazione dello stato della res (ad ogni modo, l'omissione dell'avviso all'indagato, alla persona offesa e ai difensori di accertamenti irripetibili integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado e non soltanto con l'atto di appello, né men che meno per la prima volta con il ricorso per cassazione: cfr.
Sez. 1, n. 28459 del 23/4/2013, Ramella, Rv. 256105; Sez. 1, n. 12400 del 5/2/2021, C., Rv. 280980). 2.4. Il quinto argomento di censura è inammissibile poiché proposto sulla base di motivi formulati secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità. Il Collegio richiama gli orientamenti consolidati che hanno chiarito oramai come siano precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nel caso di specie, la Corte d'Appello e il giudice di primo grado hanno ampiamente espresso le ragioni per le quali hanno ritenuto di individuare nel ricorrente l'autore della condotta.2.5. Anche il sesto motivo è manifestamente infondato. Il Collegio richiama, infatti, le affermazioni di Sez. 5, n. 1353 del 23/3/1999, Bonfim, Rv. 213121, secondo cui l'illecita fruizione consapevole dell'energia elettrica altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore; la registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato (il principio era stato declinato in una fattispecie di manomissione di sigilli del contatore).
Di conseguenza, il fatto che il ricorrente non sia stato colui che abbia allacciato i "cavi volanti" alla rete elettrica per fruire abusivamente dell'erogazione non rileva ai fini della configurabilità del reato nei suoi confronti, dal momento che egli è risultato che utilizzava continuativamente l'energia elettrica illecitamente sottratta, in modo assolutamente consapevole riguardo all'illegittimità del servirsene. Inoltre, ai fini della prova della sussistenza del reato a carico del ricorrente, ed anche della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose, va ricordato che essa è configurabile quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale, quindi, si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438; vedi anche Sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745).
Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato sulle ragioni evidenti di consapevolezza della condotta delittuosa in atto da parte del ricorrente. 2.6. Infine, il settimo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La pena inflitta al ricorrente è di poco superiore al minimo e non sono stati ritenuti sussistenti elementi di fatto che potessero fondare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Le motivazioni dei provvedimenti dei giudici di merito, che si integrano tra loro, trattandosi di doppia pronuncia conforme, non rivelano iati logici né gravi carenze argomentative, sicchè, per quanto riguarda la sentenza impugnata, essa si sottrae al sindacato di legittimità nella valutazione sul giudizio di bilanciamento e circa la sussistenza dell'attenuante invocata, nonché, più specificamente, in relazione alla indicazione della sanzione inflitta, tutti parametri plausibilmente coordinati con la gravità della condotta rapportata alla percentuale di decurtazione del conteggio di energia certamente rilevante, poiché pari a circa l'80% del dovuto.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000, alla luce delle considerazioni relative alla evidente pretestuosità dei motivi addotti. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe