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Sentenza — n. 34042/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34042/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34042/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 28 marzo 2019 del Tribunale di Milano, che ha affermato la penale responsabilità di Massimo Mezzanotti e Tullio Pieri per il delitto concorso in bancarotta fraudolenta documentale commessa, in relazione al fallimento della Innex Group s.r.l. dichiarato il 22 maggio 2014, mediante sottrazione, a partire dall'anno 2012, dei libri e delle scritture contabili con lo scopo di occultare i ricavi conseguiti ed evadere le imposte ad essi relative.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34042/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto tardivamente. Difatti, la sentenza di secondo grado è stata emessa il 6 febbraio 2020 e nel dispositivo viene fissato il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Considerato che i termini sono rimasti sospesi dal 9 marzo al 11 maggio ai sensi dell'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, il termine per il deposito della sentenza scadeva il 9 giugno. La sentenza è stata depositata il 2 aprile, tempestivamente. Dal 9 giugno 2020 iniziava a decorrere il termine di 45 giorni per proporre ricorso. Il termine scadeva quindi il 24 luglio 2020, mentre il ricorso è datato 3 settembre ed è stato proposto il 7 settembre 2021.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie consegna di documenti bancarotta fraudolenta produzione di documenti finanziari ufficiale dei fallimenti falsità in documenti di servizio
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pieri Tullio, nato a Cesena il 17/10/1948 avverso la sentenza del 06/02/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. Alessandro Zonta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 28 marzo 2019 del Tribunale di Milano, che ha affermato la penale responsabilità di Massimo Mezzanotti e Tullio Pieri per il delitto concorso in bancarotta fraudolenta documentale commessa, in relazione al fallimento della Innex Group s.r.l. dichiarato il 22 maggio 2014, mediante sottrazione, a partire dall'anno 2012, dei libri e delle scritture contabili con lo scopo di occultare i ricavi conseguiti ed evadere le imposte ad essi relative.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Tullio Pieri, a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la assenza di motivazione della sentenza impugnata. La sentenza appellata ha rinviato alla motivazione della sentenza del Tribunale di Milano, che tuttavia è anch'essa affetta da carenza motivazionale, non avendo dato risposta a tutti gli argomenti in quella sede dedotti a sostegno dell'assoluzione dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 216, primo comma n. 2, e 223 r.d. n. 267 del 1942.

Il Pieri aveva amministrato la società fallita sino al 5 agosto 2013, quando gli era subentrato il Mezzanotti, che in tale occasione aveva ricevuto due borse contenenti le scritture contabili che gli erano state poi sequestrate dalla Guardia di Finanza e non erano più state restituite alla fallita. La sottrazione non era, quindi, avvenuta e comunque non si specificava in sentenza chi ne fosse l'autore. La documentazione consentiva comunque di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari, tanto che l'Agenzia delle entrate aveva proceduto a notificare alla società un avviso di accertamento fondato proprio sulle risultanze di dette scritture.

Peraltro, il Mezzanotti aveva riferito di non avere più incontrato il Pieri dopo essergli subentrato nella carica di amministratore e non era dato comprendere come il Pieri avesse concorso nella sottrazione delle scritture contabili. In assenza del concorso, ciascuno dei due amministratori, il Pieri ed il Mezzanotti, poteva rispondere esclusivamente di quanto avvenuto durante la propria gestione. Né poteva sostenersi che il Pieri avesse omesso di tenere la contabilità al fine di occultare i ricavi conseguiti, poiché questi non sono stati provati.

Infine, manca il dolo del delitto contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto tardivamente. Difatti, la sentenza di secondo grado è stata emessa il 6 febbraio 2020 e nel dispositivo viene fissato il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Considerato che i termini sono rimasti sospesi dal 9 marzo al 11 maggio ai sensi dell'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, il termine per il deposito della sentenza scadeva il 9 giugno. La sentenza è stata depositata il 2 aprile, tempestivamente. Dal 9 giugno 2020 iniziava a decorrere il termine di 45 giorni per proporre ricorso. Il termine scadeva quindi il 24 luglio 2020, mentre il ricorso è datato 3 settembre ed è stato proposto il 7 settembre 2021.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma di denaro che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Mic ele Romano Eduardo De