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Sentenza — n. 34040/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34040/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34040/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 1 aprile 2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di Gianfranco Cassano e Francesco Russo per il delitto di concorso in furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, dal numero dei partecipanti al delitto e dall'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità oltre che, quanto a Francesco Russo, dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e, quanto a Gianfranco Cassano, dalla recidiva reiterata infraquinquennale, e li ha condannati alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 99 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 34040/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Cassano aveva quindi programmato unitariamente i vari furti, che presentavano similitudini nelle modalità esecutive. Sussistevano quasi tutti gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso e ciononostante l'istanza era stata rigettata. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, e la manifesta illogicità della motivazione in ordina al diniego della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato formulata con l'istanza di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen..

Parole chiave

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altri reati sanzioni penali traffico di cocaina infrazioni riguardanti la canapa crimine sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
pen., la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., sostenendo che sarebbero state mal valutate ed interpretate le prove acquisite, dalle quali emergeva la sua innocenza.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., la violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
e dell'art. 81 cod. pen..
art. 129 cod. proc. pen
pen., neppure viene richiamato l'art. 129 cod. proc. pen.
art. 99 cod. pen
pen., la violazione dell'art. 99 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
pen., della violazione dell'art. 62-bis cod. pen..
art. 133 cod. pen
Le attenuanti generiche erano state negate facendo riferimento ai precedenti penali del Cassano, mentre la Corte di appello avrebbe dovuto valutare tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Cassano Gianfranco, nato a Torino il 24/02/1953 2. Russo Francesco, nato a Cerignola il 17/09/1975 avverso la sentenza del 22/11/2019 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 1 aprile 2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di Gianfranco Cassano e Francesco Russo per il delitto di concorso in furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, dal numero dei partecipanti al delitto e dall'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità oltre che, quanto a Francesco Russo, dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e, quanto a Gianfranco Cassano, dalla recidiva reiterata infraquinquennale, e li ha condannati alla pena di giustizia.

In particolare, la Corte di appello ha riqualificato il fatto quale furto ex art.624 cod. pen. e ha ridotto l'entità della pena. Ai due imputati si contesta il concorso, insieme ad altre persone rimaste ignote, dopo avere forzato i cancelli di ingresso alla ditta dove erano custodite, nell'impossessamento, al fine di trarne profitto, di un ingente quantitativo di nocciole e di un autocarro, cagionando un danno di circa euro 600.000,00. In particolare, da quanto emerge dalle due sentenze di merito, la penale responsabilità del Cassano è stata affermata sulla base delle dichiarazioni accusatorie di Francesco Longo, suo compagno di cella, il quale ha asserito di avere ricevuto dal Cassano, che temeva potesse accadergli «qualcosa», un memoriale in cui il egli ammetteva una serie di furti per i quali egli era già sottoposto a misura cautelare, tra i quali non è compreso quello per il quale si procede in questa sede.

Inoltre, secondo quanto riferito dal Longo, il Cassano gli aveva confidato verbalmente di avere commesso ulteriori furti, non menzionati nel memoriale, e tra questi anche il furto delle «noccioline» per il quale si procede in questa sede.

2. Avverso detta sentenza di appello ha proposto ricorso Gianfranco Cassano, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di sette motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., sostenendo che sarebbero state mal valutate ed interpretate le prove acquisite, dalle quali emergeva la sua innocenza. Le accuse del Longo erano inattendibili, in quanto egli aveva reso dichiarazioni su circostanze apprese dal Cassano, ma non inserite nel «memoriale» che quest'ultimo gli aveva consegnato con l'incarico di portarlo a conoscenza dell'autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui gli fosse accaduto un incidente.

La Corte di appello aveva, invece, valorizzato tali dichiarazioni come prova e non quali indizi. Egli, in realtà, aveva reso le sue dichiarazioni, anche avvalendosi della consultazione di appunti che aveva portato con sé, al fine di ottenere, come premio, il suo trasferimento in altro carcere a lui più gradito. Inoltre, i vari indizi a carico del Cassano non potevano ritenersi gravi, precisi e concordanti e comunque le modalità con le quali il furto risultava essere stato commesso divergevano da quelle riferite dal Longo; anche i tabulati telefonici, utilizzati quali elemento di riscontro, non potevano fungere a tale scopo, sia per le celle agganciate, sia perché non vi era prova che si riferissero ad utenze di telefonia mobile in uso agli imputati e comunque i brevi contatti telefonici tra i due imputati erano inidonei a consentire una accurata pianificazione del furto, cosicché la motivazione risultava finanche illogica.

Dei tre furti riferiti dal Longo, ai quali il Cassano avrebbe partecipato, ne era stato accertato uno solo e commesso con modalità diverse da quelle da lui descritte; degli altri due i carabinieri aveva perfino escluso la sussistenza. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. Nello specifico, il ricorrente afferma che il motivo di appello volto a contestare l'attendibilità del Longo è stato eluso grazie all'impiego di formule di stile, cosicché la motivazione risulta apparente.

In particolare, la Corte di appello non ha fornito alcuna motivazione in ordine alle allegazioni difensive volte ad evidenziare la mancanza di riscontri o addirittura la presenza di riscontri negativi alle dichiarazioni del Longo. Neppure vi erano riscontri alle dichiarazioni della persona offesa in relazione alla sottrazione del furgone ed alla presenza sullo stesso delle chiavi. La Corte di appello, sostiene il ricorrente, non ha motivato in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli indizi, che consentivano ipotesi di ricostruzione del fatto alternative a quella che contemplava la partecipazione del Cassano al furto. 2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e dell'art. 81 cod. pen.. In particolare, egli si duole del mancato accoglimento dell'istanza avanzata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione alla quale il Pubblico ministero aveva prestato il suo consenso. Sostiene che, diversamente dalla ipotesi di patteggiannento di cui agli artt.444 e segg. cod. proc. pen., la Corte di appello non poteva spingersi a valutare se la pena fosse adeguata al caso concreto, essendo diverse le finalità e gli effetti di tale patteggiannento rispetto a quello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., che, a differenza del primo, non può condurre all'estinzione del reato.

La Corte di appello avrebbe potuto respingere la richiesta solo laddove la pena fosse stata illegale; al di fuori di tale ipotesi essa era obbligata ad accogliere l'istanza. Difatti, nell'ipotesi di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., neppure viene richiamato l'art. 129 cod. proc. pen. che consente di emettere una pronuncia di proscioglimento. In ogni caso, la pena indicata nella richiesta era quella da applicare in aumento per la continuazione con altri reati per i quali il Cassano era stato già giudicato. La applicazione del beneficio della continuazione non era stato chiesto con l'atto di appello perché al momento dell'impugnazione l'altra sentenza non era ancora stata pronunciata.

Comunque, il vincolo della continuazione era stato ingiustamente ritenuto insussistente dalla Corte di appello sebbene i vari reati fossero tutti contigui territorialmente e temporalmente. La Corte di appello aveva, invece, valorizzato le differenti modalità esecutive e la partecipazione di soggetti diversi ai vari reati. In realtà, dall'interrogatorio reso dal Cassano in data 29 marzo 2012 emergeva che egli era stato il promotore ed organizzatore di un'associazione dedita alla commissione di furti e che nel momento in cui era stato commesso il furto per il quale si procede in questa sede erano già stati programmati i furti per i quali era stata pronunciata la sentenza già passata in giudicato.

Il Cassano aveva quindi programmato unitariamente i vari furti, che presentavano similitudini nelle modalità esecutive. Sussistevano quasi tutti gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso e ciononostante l'istanza era stata rigettata. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, e la manifesta illogicità della motivazione in ordina al diniego della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato formulata con l'istanza di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen..

Sostiene il ricorrente che la Corte di appello non ha motivato il rigetto di detta istanza e che comunque la motivazione risulta illogica, poiché si è affermato che i partecipanti ai delitti già giudicati e i partecipanti al delitto per il quale si procede in questa sede sono diversi, sebbene tutti di origine pugliese. Inoltre la partecipazione di soggetti diversi ai vari delitti non esclude di per sé la unicità del disegno criminoso, tenuto conto che le modalità esecutive dei vari furti sono le stesse e che la commissione dei furti in luoghi tra loro distanti era finalizzata ad evitare che i loro autori fossero riconosciuti.

La realizzazione dei furti in luoghi distanti da quello di origine lasciava invece supporre che i vari reati fossero stati preventivamente organizzati in modo accurato. La motivazione risulta illogica in quanto si afferma che i furti sono stati accuratamente preparati e commessi da soggetti «professionisti» e ben organizzati e poi si asserisce che essi non sono stati commessi in esecuzione di un disegno unitario. Né l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato poteva escludersi sol perché il Cassano si era dichiarato innocente. 2.5.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 99 cod. pen. in relazione al rigetto dell'istanza di esclusione della recidiva. 4 4/i I suoi precedenti penali erano relativi a fatti di diversa indole commessi negli anni '70 e nel 1995 ed erano quindi inidonei a giustificare l'applicazione della recidiva, che richiedeva che anche il nuovo fatto fosse espressione di una più accentuata pericolosità del reo. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione della legge penale in relazione all'applicazione delle circostanze aggravanti.

L'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen. non poteva essere applicata, non essendovi prova che, oltre al Russo ed al Cassano, avessero partecipato al furto altre persone. La Corte di appello era pervenuta a tale conclusione sulla base di mere congetture. Le dichiarazioni del Longo, che aveva riferito di otto partecipanti, non erano attendibili e comunque non erano riscontrate. Anche l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità era indimostrata, in quanto basata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa in ordine al quantitativo di nocciole sottratto e non su risultanze documentali; in ogni caso la persona offesa era assicurata contro i furti. 2.7.

Con il settimo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 62-bis cod. pen.. Le attenuanti generiche erano state negate facendo riferimento ai precedenti penali del Cassano, mentre la Corte di appello avrebbe dovuto valutare tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.. Il Cassano aveva ammesso la partecipazione agli altri furti per i quali si è proceduto separatamente ed aveva optato per il giudizio abbreviato ed anche tali circostanze avrebbero dovuto essere valutate ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Francesco Russo, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale lamenta la carenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto. L'analisi delle celle agganciate dal telefono in uso all'imputato non dimostrava la sua precisa collocazione al momento del furto e quindi la sua partecipazione al delitto. Né era sufficiente l'utilizzo dell'appellativo «Francè» rilevato nel corso delle intercettazioni telefoniche. La Corte di appello si era limitata a dichiarare di condividere le argomentazioni del Giudice di primo grado, senza dare risposta ai motivi di appello. Anche le circostanze attenuanti generiche erano state negate con un generico riferimento ai precedenti penali, senza considerare la non gravità dei fatti ad essi relativi e la loro lontananza nel tempo rispetto al furto per il quale si procede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Gianfranco Cassano è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Questa Suprema Corte ha affermato, in tema di ricorso per cassazione, che la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; pertanto, essa può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, Sentenza n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha fornito in ordine ai motivi di appello volti a contrastare l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato adeguata motivazione che risulta esente da contraddittorietà o manifesta illogicità.

In particolare, la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione in ordine all'attendibilità del Longo e ha chiarito le ragioni per le quali il mancato riscontro a talune sue dichiarazioni non risulta decisivo. Ha pure chiarito le ragioni per le quali le dichiarazioni del Longo, unitamente ai vari elementi di riscontro, consentono di affermare con certezza che il Cassano ha partecipato al delitto. Nel resto le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Inoltre, il ricorrente si è in questa sede limitato a reiterare le medesime argomentazioni svolte nell'atto di appello, senza attaccare le ragioni poste dal giudice di appello a fondamento della sua decisione, cosicché appare evidente la genericità dei motivi di ricorso. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahnnetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.3.

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente, sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha diffusamente motivato in ordine alle ragioni per le quali il furto per il quale si procede in questa sede non è legato dal vincolo della continuazione agli altri furti per i quali si è proceduto separatamente. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che per le modalità esecutive, per l'oggetto della refurtiva e per la partecipazione al delitto di soggetti diversi da quelli unitamente ai quali egli ha operato per eseguire gli altri delitti, il reato di furto per il quale egli è stato condannato nel presente procedimento non è stato programmato unitamente agli altri delitti.

La motivazione fornita su tale punto non presenta carenze o profili di contraddittorietà o illogicità ed anche in questo caso il ricorrente sollecita a questa Corte di cassazione una rivalutazione del merito non consentita in questa sede di legittimità. Dovendo essere confermata la esclusione del vincolo della continuazione, correttamente la Corte di appello ha rigettato l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. Ogni altro motivo di ricorso avverso il rigetto risulta inammissibile, in quanto anche laddove esso fosse fondato, non potrebbe condurre all'accoglimento dell'istanza. 1.4.

Anche il quinto motivo di ricorso è inammissibile La Corte di appello ha adeguatamente motivato spiegando le ragioni per le quali, nonostante i precedenti del Cassano siano numericamente modesti e distanti temporalmente dal fatto per il quale si procede, deve comunque essere applicato l'aumento per la contestata recidiva. I giudici di secondo grado hanno osservato che il nuovo reato di furto, per le sue modalità esecutive, che denotano un'accurata preventiva preparazione del delitto e la professionalità dei partecipanti e tra questi in particolare del Cassano, evidenzia una maggiore e più spiccata capacità criminale del ricorrente.

Il ricorrente non si confronta con tali argomentazioni e torna a ribadire gli argomenti contenuti nel motivo di appello già dichiarati infondati dalla Corte territoriale. 1.5. Anche il sesto motivo di ricorso è inammissibile. Laddove il ricorrente afferma che l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non è dimostrata e che l'aggravante del numero delle persone poggia su una mera congettura, egli solleva censure di merito. In particolare, quanto all'aggravante del numero delle persone, egli neppure si confronta con le ragioni poste dalla Corte territoriale a suo fondamento, cosicché il motivo risulta anche generico. 1.6.

Inammissibile è il settimo motivo di ricorso. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha richiamato i medesimi argomenti già posti a fondamento dell'applicazione dell'aumento per la recidiva.

2. Anche il ricorso di Francesco Russo è inammissibile. Il motivo di ricorso è inammissibile per la sua estrema genericità, tenuto conto della ampia motivazione fornita dalla Corte territoriale in ordine alla sua penale responsabilità. Anche laddove egli si duole del diniego delle circostanze attenuanti il motivo di ricorso risulta estremamente generico. La Corte di appello ha fatto riferimento sia alla particolare gravità del reato, sia alla carriera criminale del Russo. Anche quest'ultimo non si confronta con i motivi posti dai giudici di secondo grado a sostegno del diniego.

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, 8 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma di denaro che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i