Sentenza — n. 34039/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti del 10.4.2013, ha dichiarato nei confronti di Lorenzo Giovane non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato ascrittogli al capo B (la contravvenzione prevista dall'art. 699, comma 2, cod. pen. avente ad oggetto il porto di un coltello a serramanico), rideterminando la pena relativa al residuo reato di tentato furto aggravato in abitazione (capo A), in mesi cinque e giorni dieci di reclusione, nonchè 180 euro di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 135 cod. pen, art. 133-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 34039/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 22458 del 29/3/2018, Addario, Rv. 273150; Sez. 5, n. 9400 del 21/12/2017, dep. 2018, Becciani, Rv. 272281, entrambe queste ultime sull'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017) in considerazione dei criteri vigenti di ragguaglio. Il ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., infatti, deve essere commisurato alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 62, della legge n. 94 del 2009, entrate in vigore il 08/08/2009 (in base alle quali ad ogni giorno di pena detentiva corrispondono euro 250,00 di multa in luogo di euro 38 di multa originariamente previsti).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIOVANE LORENZO nato a ASTI il 18/02/1993 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti del 10.4.2013, ha dichiarato nei confronti di Lorenzo Giovane non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato ascrittogli al capo B (la contravvenzione prevista dall'art. 699, comma 2, cod. pen. avente ad oggetto il porto di un coltello a serramanico), rideterminando la pena relativa al residuo reato di tentato furto aggravato in abitazione (capo A), in mesi cinque e giorni dieci di reclusione, nonchè 180 euro di multa.
2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui lamenta violazione di legge quanto alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, negata sul presupposto erroneo che l'art. 53 della legge n. 689 del 1981 preveda il limite per la conversione suddetta nella condanna ad una pena detentiva al massimo pari ad un mese, mentre invece la disposizione citata fissa il tetto di convertibilità in sei mesi.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'art. 53 della legge n. 689 del 1981 è stato modificato dalla legge 12 giugno 2003, n. 134 e, prima ancora, dal d.l. n. 187 del 4 giugno 1993, conv. in legge 12 agosto 1993, n. 296, con la previsione di nuovi limiti per la sostituzione di pene detentive brevi. Il testo di legge originario e precedente a dette novelle prevedeva effettivamente il limite di un mese per la conversione. L'attuale formulazione della disposizione normativa - che peraltro è da tempo in vigore, come già evidenziato - stabilisce, quanto alla possibilità che sia convertita la pena detentiva in quella pecuniaria di specie corrispondente, che la pena da convertire non debba essere superiore a sei mesi (i limiti sono estesi, invece, a due anni per la sostituzione di pena detentiva con la semidetenzione e ad un anno per la sua sostituzione con la libertà controllata).
Il ricorrente, dunque, aveva diritto a vedersi sostituita la pena detentiva, ricompresa nei limiti di legge, in quella pecuniaria.2.1. Deve essere disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata sostituzione della pena detentiva, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della stessa Corte d'Appello di Torino. Il rinvio è necessario, nonostante l'automatismo del criterio di conversione previsto dall'art. 135 cod. pen. per i riti diversi da quello del decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 30590 del 3/6/2014, Valeri, Rv. 260262;
Sez. 3, n. 22458 del 29/3/2018, Addario, Rv. 273150; Sez. 5, n. 9400 del 21/12/2017, dep. 2018, Becciani, Rv. 272281, entrambe queste ultime sull'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017) in considerazione dei criteri vigenti di ragguaglio. Il ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., infatti, deve essere commisurato alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 62, della legge n. 94 del 2009, entrate in vigore il 08/08/2009 (in base alle quali ad ogni giorno di pena detentiva corrispondono euro 250,00 di multa in luogo di euro 38 di multa originariamente previsti).
L'entità della possibile conversione richiede una valutazione del giudice di merito ai sensi dell'art. 133-bis cod. pen., che ha introdotto un criterio commisurativo ulteriore e specifico rispetto a quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. là dove venga in rilievo la determinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie della multa o dell'ammenda. In base a tale disposizione, il giudice deve tener conto, oltre che degli elementi valutativi indicati dall'art. 133, appunto, anche delle condizioni economiche del reo, potendo aumentare sino al triplo o diminuire la pena stabilita dalla legge sino a un terzo quando ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.
In proposito, per quanto potrebbe rilevare nella rideterminazione futura, si rammenta che l'eccessiva gravosità della sanzione pecuniaria rispetto alle capacità economiche del soggetto, quale presupposto dell'applicazione dell'art. 133-bis cod. pen. (configurata come una circostanza attenuante), deve comportare una vera e propria impossibilità, o quantomeno un'estrema difficoltà, di soddisfare la pena che la faccia apparire meritevole di riduzione (cfr., tra le più recenti sentenze che esprimono tale orientamento, Sez. 6, n. 56297 del 16/11/2017, Alvarez Nuesi, Rv. 271675).
Infine, è utile rammentare che, a monte, l'esito della richiesta di sostituzione è soggetto pur sempre ad una valutazione discrezionale del giudice di merito (cfr. Sez. 7, ord. n. 32381 del 28/10/2020, Rv. 279876). P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata sostituzione della pena detentiva, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino. Co