Sentenza — n. 34038/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri del 9.2.2016, con cui Simone Bucci è stato condannato alla pena di due anni di reclusione, ed alle pene accessorie decennali previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall., in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva (avuto riguardo agli artt. 203, comma primo, e 216 I. fall., così corretta l'imputazione dalla sentenza d'appello, eliminato il riferimento all'art. 95 d.l. n. 270 del 1999, non essendo la cooperativa una grande impresa in crisi) ed al fallimento della Cooperativa Trasporti Bucci a r.I., sottoposta a liquidazione coatta amministrativa dal 19.9.2010 (decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 359 del 16.9.2010), della quale è stato amministratore; il ricorrente è stato riconosciuto colpevole della condotta di aver sottratto alla cooperativa cinque veicoli e la somma di oltre 288.000 euro iscritta in conto cassa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 603 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 34038/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò non è stato nel caso di specie, per quello che è emerso dalle puntuali verifiche del commissario liquidatore, né tantomeno il ricorso ha segnalato particolari di fatto o ragioni circa il momento storico in cui avrebbe fornito informazioni alla curatela sugli automezzi distratti oggetto della contestazione, smentendo così la sua "assenza" nel periodo cruciale di reperimento dell'attivo societario.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUCCI SIMONE nato a ARTENA il 09/12/1971 avverso la sentenza del 10/05/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri del 9.2.2016, con cui Simone Bucci è stato condannato alla pena di due anni di reclusione, ed alle pene accessorie decennali previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall., in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva (avuto riguardo agli artt. 203, comma primo, e 216 I. fall., così corretta l'imputazione dalla sentenza d'appello, eliminato il riferimento all'art. 95 d.l. n. 270 del 1999, non essendo la cooperativa una grande impresa in crisi) ed al fallimento della Cooperativa Trasporti Bucci a r.I., sottoposta a liquidazione coatta amministrativa dal 19.9.2010 (decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 359 del 16.9.2010), della quale è stato amministratore; il ricorrente è stato riconosciuto colpevole della condotta di aver sottratto alla cooperativa cinque veicoli e la somma di oltre 288.000 euro iscritta in conto cassa.
2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo un'unica censura, con la quale denuncia vizio di motivazione carente in risposta al motivo specifico d'appello con cui si è chiesta l'assoluzione dell'imputato. Anzitutto si sottolinea che vi è omessa motivazione sull'eccezione relativa al fatto che il primo giudice non aveva tenuto in conto l'elenco, consegnato ai commissari liquidatori, che conteneva l'indicazione di tutti gli autocarri di proprietà della cooperativa e la loro esatta ubicazione nonché il nominativo del soggetto che li deteneva.
Il ricorrente riproduce l'elenco nel ricorso, con la segnalazione, per ciascuno degli autocarri che si contestano come oggetto di distrazione, che essi non sono mai stati ritirati dai luoghi nei quali sì trovavano in ragione di una scelta economica del commissario liquidatore (solo di uno di essi si evidenzia come non sia mai stato in suo possesso), sicchè non sussiste materialmente la condotta distrattiva. Anche quanto alla somma di 288.896 euro, che pure sarebbe stata distratta, il ricorrente lamenta di aver fornito prova al commissario governativo, in data 25.6.2010, di come essa sia stata destinata al pagamento di lavoratori non regolarmente assunti, adducendo la lista dei loro nominativi e le somme a ciascuno versate; gli stessi lavoratori sono stati sentiti dal commissario, che ne ha dato atto nella relazione del 18.11.2010, confermando la circostanza.
3. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che si indicheranno di seguito.2. Il primo motivo è manifestamente infondato quanto alla parte di contestazione relativa alla distrazione degli autocarri di proprietà della fallita. La laconicità della sentenza d'appello è compensata dalla pronuncia di primo grado, che con essa forma una "doppia conforme", con cui si è chiaramente e dettagliatamente esposta la sorte di tutto il parco veicoli della cooperativa, fornendo le ragioni specifiche sulla base delle quali si è concluso nel senso che quattro di essi (su 31) - esattamente quelli contestati, tranne l'autocarro targato S0226759, in relazione al quale già il giudice di prime cure, preso atto del suo rinvenimento presso una autofficina di riparazioni accertato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, aveva escluso la condotta distrattiva - non sono stati sicuramente rinvenuti né tantomeno consegnati dall'imputato al commissario liquidatore.
Anzi, quest'ultimo, la dott.ssa Fargnolí, ha sottolineato in istruttoria che Bucci era irrintracciabile in quel periodo in cui si è proceduto all'inventario dei beni della società all'epoca in liquidazione coatta amministrativa. Nel merito, il ricorrente non si confronta con tali risultati probatori e ripropone la tesi, apodittica ed indimostrata, non emersa da alcuno degli atti processuali, secondo cui egli avrebbe indicato la collocazione anche degli autocarri residui oggetto di contestazione (non avvedendosi, peraltro, che quanto a quello targato S0226759, la stessa sentenza di primo grado aveva escluso che rientrasse nel cerchio dell'imputazione in relazione alla quale si è affermata la sua colpevolezza); inoltre, si lamenta che il commissario liquidatore avrebbe "per scelta" deciso di non recuperare detti autoveicoli, anche in questo caso proponendo una deduzione apodittica nella sua assertiva genericità e carente di specificità, oltre che evidentemente inammissibile poiché formulata secondo direttrici di verifica sottratte al giudice di legittimità.
In proposito, il Collegio rammenta che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Dal punto di vista dell'analisi in diritto della doglianza relativa alla condotta di bancarotta distrattiva avente ad oggetto gli autocarri, ancora una volta facendo perno sulla sentenza di primo grado, cui quella impugnata si richiama confermandola, deve sottolinearsi che le affermazioni giurisprudenziali alle quali si sono ispirati i giudici di merito sono corrette e fondano la responsabilità del ricorrente.
Costituisce, infatti, principio consolidato ritenere che, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (cfr. tra le tante, Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710;
Sez. 5, n. 19896 del 7/3/2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204). In applicazione del principio la Corte, in tale ultima sentenza n. 17228 del 2020, questa Sezione ha ritenuto che non possa valere a superare l'apparente inversione dell'onere della prova della distrazione di beni mobili a carico del fallito l'indicazione generica della loro ubicazione che non ne consenta l'esatta individuazione, dovendo invece il giudice tenere conto dell'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione.
Ciò non è stato nel caso di specie, per quello che è emerso dalle puntuali verifiche del commissario liquidatore, né tantomeno il ricorso ha segnalato particolari di fatto o ragioni circa il momento storico in cui avrebbe fornito informazioni alla curatela sugli automezzi distratti oggetto della contestazione, smentendo così la sua "assenza" nel periodo cruciale di reperimento dell'attivo societario.
3. Il ricorso, invece, deduce una carenza motivazionale rilevante avuto riguardo alla contestazione della distrazione della somma di 288.896 euro in conto cassa, che l'imputato ha sostenuto, sin dall'atto di appello, di aver destinato al pagamento dei lavoratori non regolarmente assunti, consegnando una lista di essi e le singole somme a ciascuno versate. Già nell'impugnazione di merito, infatti, il ricorrente aveva formulato specifico riferimento alle dichiarazioni dei lavoratori "in nero" rese al commissario governativo, delle quali si sarebbe dato atto nel verbale 25.10.2010 e nella relazione di quest'ultimo del 18.11.2010.
Nella sentenza di primo grado, tale prospetto nominativo dei lavoratori e delle somme versate loro per compensi è stato riconosciuto come consegnato dal ricorrente, ma sottovalutato nella sua efficacia probatoria favorevole all'imputato perché - si è detto - in alcun modo confortato da documentazione contabile, sicchè non sarebbe certa la veridicità di quanto asserito nel prospetto. Dinanzi ad una puntuale affermazione della sentenza di primo grado, cui l'imputato si era opposto con una altrettanto specifica doglianza che indicava la documentazione in atti (che il Collegio, peraltro, ha riscontrato effettivamente esistente nel fascicolo processuale, data la natura del vizio dedotto di possibile travisamento della prova), la Corte d'Appello ha del tutto omesso qualsiasi risposta al riguardo, pur trattandosi di una verifica dì immediata accessibilità, che avrebbe avuto ad oggetto i verbali commissariali in atti, eventualmente determinando la necessità di un intervento integrativo ex art. 603 cod. proc. pen., ascoltando i lavoratori direttamente o, nuovamente, sul punto i commissari che hanno agito nel corso della crisi della cooperativa, ma che, comunque, in ogni caso, era doverosa e di cui doveva darsi conto in sentenza. 3.1.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla distrazione della somma di euro 288.896,00, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma, che, all'esito del nuovo giudizio sul punto, dovrà provvedere, oltre che alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio principale, qualora necessario, alla rimodulazione delle pene accessorie fallimentari previste dall'art. 216 I. fall., tenendo conto dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018. Si rammenta, in proposito, che i giudici delle leggi hanno dichiarato l'incostituzionalità della durata fissa delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, prevista ex lege in dieci anni dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall., in relazione alle ipotesi di condanna relativa ai reati di bancarotta fraudolenta, ed hanno rimodulato, con la suddetta sentenza manipolativa sostitutiva, la formula normativa con il disposto "fino a dieci anni".
La valutazione dei parametri fattuali ai quali ancorare la determinazione della misura della sanzione accessoria deve essere operata dal giudice di merito commisurandola ai criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., in ossequio alle indicazioni delle Sezioni Unite rese con la sentenza Sez. U, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla distrazione della somma di euro 288.896,00, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma. Dich