Sentenza — n. 34036/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARONE LUIGI nato a ROMA il 14/07/1941 avverso la sentenza del 03/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma in riforma della sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 14.11.2017, aveva condannato Barone Luigi alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta di cui al capo A) dell'imputazione, accogliendo l'accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., applicava la disciplina della continuazione tra i fatti di cui al menzionato capo A) dell'imputazione e quelli oggetto della sentenza n. 11243/18 R.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34036/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta del 9.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio per nuovo esame, solo sul punto della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARONE LUIGI nato a ROMA il 14/07/1941 avverso la sentenza del 03/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma in riforma della sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 14.11.2017, aveva condannato Barone Luigi alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta di cui al capo A) dell'imputazione, accogliendo l'accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., applicava la disciplina della continuazione tra i fatti di cui al menzionato capo A) dell'imputazione e quelli oggetto della sentenza n. 11243/18 R.
Sent. pronunciata dalla corte di appello di Roma il 12.10.2018, divenuta irrevocabile il 14.4.2019, nei confronti dello stesso Barone, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio nella misura di anni quattro mesi quattro di reclusione, "ferme le pene accessorie e le rimanenti statuizioni della sentenza della corte di appello sopra indicata".
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in quanto la corte territoriale ha mantenuto ferma la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale per la durata di anni dieci, originariamente irrogata nei confronti del Barone ai sensi dell'art. 216, ultimo comma, I. fall., con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale oggetto della sentenza n. 11243/18, nonostante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di tale disposizione normativa. 2.1.
Con requisitoria scritta del 9.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio per nuovo esame, solo sul punto della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari.
3. Il ricorso è fondato e va accolto. Ed invero la corte territoriale, nell'accogliere l'accordo intervenuto tra le parti, ha condannato il Barone alla pena finale di anni quattro mesi quattro di reclusione, alla quale è pervenuta, in applicazione della disciplina della continuazione, operando sulla pena di anni tre mesi quattro di reclusione, irrogata in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, oggetto della sentenza n. 11243/18 pronunciata dalla corte di appello di Roma in data 12.10.2018, divenuta irrevocabile il 14.4.2019, l'aumento di un anno di reclusione, in relazione ai fatti di bancarotta di cui al capo A) dell'imputazione.
Con riferimento, tuttavia, alle pene accessorie "fallimentari" di cui all'art. 216, ultimo comma, I.fall., la corte territoriale, come si evince dalla lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza oggetto di ricorso, decideva di mantenere ferme quelle irrogate con la citata sentenza della corte di appello di Roma del 12.10.2018, divenuta irrevocabile, precisando che andavano eliminate solo le corrispondenti pene accessorie applicate, in relazione ai fatti di cui al capo A) dell'imputazione dal tribunale di Roma con la sentenza pronunciata il 14.11.2017, proprio perché già inflitte con la sentenza passata in giudicato il 14.4.2019.
Orbene, tale decisione non può essere condivisa. Ed invero, con riferimento alle pene accessorie "fallimentari", la cui durata è stata fissata operando un generico rinvio alle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216, I. fall., senza alcuna specifica motivazione sul punto, va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 dei 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione normativa, nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché:
«la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». In conseguenza di tale intervento del Giudice delle leggi, come chiarito dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, proprio con riferimento all'irrogazione delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133, c.p., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37, c.p. (cfr.
Cass., Sez. U., n. 28910, del 28.2.2019, rv. 276286). Sul punto, pertanto, non potendo essere conservata una pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, in quanto non conforme al principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena (cfr. Cass, Sez. U. n. 33040 del 26.2.2015, rv. 264207), la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma esclusivamente per la rideterminazione della durata delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta documentale dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 216, I. fa li.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte di appello di Roma. Co