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Sentenza — n. 34035/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34035/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34035/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è fondato, nei termini che si espongono. La sentenza impugnata ha assolto l'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., limitandosi ad affermare che «le sole dichiarazioni della persona offesa, tra l'altro costituitasi parte civile, non sono sufficienti, in mancanza di ulteriori elementi, a fondare un giudizio di colpevolezza piena dell'imputato». Si tratta di una motivazione apparente - e dunque resa in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la cui inosservanza rileva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. -, poiché essa non è in alcun modo riferibile alle risultanze processuali del caso di specie ma costituisce un asserto apodittico che non dà effettivamente conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione adottata sulla scorta dei dati relativi allo specifico caso sottoposto alla valutazione del Giudice (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014,dep. 2015,Rv. 263100 - 01;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34035/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Brindisi.

Parole chiave

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minaccia non comprovata sufficienza della testimonianza prova del timore di persecuzione principio accusatorio testimonianza della vittima assunzione di prove a titolo cautelare
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCEnel procedimento nei confronti di: MARINOSCI COSIMO, nato a FRANCAVILLA FONTANA il 01/01/1949 in cui è parte civile: SCARAFILO ARCANGELO avverso la sentenza del 16/10/2019 del GIUDICE DI PACE DI BRINDISIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 —dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; - nonché le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocatoMAURO BLONDA che,nell'interesse dell'imputato, hacontestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto;RITENUTO IN FATTO 1.

Con sentenza emessa il 16 ottobre 2019 (dep. il 21 ottobre 2019) il Giudice di pace di Brindisi ha assolto Cosimo MARINOSCI dall'imputazione di minaccia ai danni di ArcangeloSCARAFILO, perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce, che ha dedotto la violazione di legge ed il difetto di motivazione, lamentando che l'imputato sia stato assolto sul rilievo erroneo che le dichiarazioni della persona offesa - non contraddette da alcun elemento in atti e, nella specie, attendibili - fossero insufficienti, in mancanza di ulteriori elementi, a fondare un giudizio di colpevolezza; e ciò in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini che si espongono. La sentenza impugnata ha assolto l'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., limitandosi ad affermare che «le sole dichiarazioni della persona offesa, tra l'altro costituitasi parte civile, non sono sufficienti, in mancanza di ulteriori elementi, a fondare un giudizio di colpevolezza piena dell'imputato». Si tratta di una motivazione apparente - e dunque resa in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la cui inosservanza rileva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. -, poiché essa non è in alcun modo riferibile alle risultanze processuali del caso di specie ma costituisce un asserto apodittico che non dà effettivamente conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione adottata sulla scorta dei dati relativi allo specifico caso sottoposto alla valutazione del Giudice (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014,dep. 2015,Rv. 263100 - 01;

Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 - 01; Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686). Inoltre, essa è difforme dai consolidati principi espressi da questa Corte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte,Rv. 253214 - 01: «le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi)»; cfr. pure Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312).

2. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Brindisi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Brindisi Così deciso il 27/05/2021. Il Consigliere estensore Il President? Giovanni Francolini Antonio' SettgMbie i MIO> DEPOS