Sentenza — n. 34034/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 13 luglio 2020 (dei:). il 24 agosto 2020) la Corte di appello di Ancona - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Antonio ESPOSITO e Fortunato MONACO - ha confermato la pronuncia in data 7 novembre 2019, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato i medesimi imputati responsabili di tutti i delitti loro ascritti (più ipotesi di danneggiamento, furto - uno dei quali tentato - e indebito utilizzo e 1 it falsificazione di carte di credito e di pagamento, con le aggravanti in contestazione) commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, li aveva condannati alla pena di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali, ed aveva disposto la confisca del profitto dei delitti cui all'art. 493-ter, comma 1, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 84 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34034/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa di Antonio ESPOSITO ha censurato la sentenza impugnata poiché, nonostante quanto allegato con l'atto di appello, ha confermato la decisione del primo Giudice e, erroneamente e con motivazione «inappropriata, ha ritenuto che la foratura, ascritta all'imputato, dei pneumatici delle vetture delle persone offese abbia integrato sia le condotte di danneggiamento per cui ha pure riportato condanna, sia la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, ritenuta in relazione ai delitti di furto; laddove, invece, avrebbero dovuto ravvisarsi i presupposti del reato complesso (ex art. 84 cod. pen.). 2.1.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO ANTONIO nato a NAPOLI il 23/06/1984 MONACO FORTUNATO nato a NAPOLI il 07/08/1995 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE DI APPELLO DI ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di PAOLA FILIPPI, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; e l'avvocato ANTONIO POLLIO che, nell'interesse di ESPOSITO ANTONIO si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 luglio 2020 (dei:). il 24 agosto 2020) la Corte di appello di Ancona - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Antonio ESPOSITO e Fortunato MONACO - ha confermato la pronuncia in data 7 novembre 2019, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato i medesimi imputati responsabili di tutti i delitti loro ascritti (più ipotesi di danneggiamento, furto - uno dei quali tentato - e indebito utilizzo e 1 it falsificazione di carte di credito e di pagamento, con le aggravanti in contestazione) commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, li aveva condannati alla pena di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali, ed aveva disposto la confisca del profitto dei delitti cui all'art. 493-ter, comma 1, cod. pen.
2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati. 2.1. Nell'interesse di Antonio ESPOSITO è stato formulato un unico motivo di ricorso, con il quale sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 635, 624 e 625 n. 2, 84 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett.
b) e e), cod. proc. pen.), poiché la Corte territoriale ha condannato l'imputato anche per le condotte di danneggiamento a lui contestate, pur avendo ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento in relazione ai delitti di furto di cui pure lo ha dichiarato responsabile, senza ravvisare i presupposti del reato complesso. 2.2. Nell'interesse di Fortunato MONACO sono state prospettate, nel corpo di un unico motivo di ricorso, la violazione della legge penale e l'illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett.
b) e e), cod. proc. pen.), in relazione: - alla ritenuta sussistenza del reato punito dall'art. 635, comma 2, cod. pen., assumendo che l'ipotesi in discorso avrebbe dovuto essere «ricompresa ex art. 84 [cod. pen.] nella fattispecie complessa del furto aggravato dal mezzo fraudolento»; - alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., poiché «i beni sottratti» dagli imputati «non erano incustoditi (trovandosi nelle auto)» e le persone offese «erano presenti e quindi [i beni] non [erano] espost[e] alla pubblica fede»; - alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., «tenuto conto che la violenza sulle cose è assorbita nel reato complesso di furto aggravato, come del resto insussistente l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, in mancanza di verbali di sequestro di un qualsiasi mezzo fraudolento».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell'interesse di Antonio ESPOSITO è infondato; quello proposto nell'interesse di Fortunato MONACO è nel complesso infondato. Entrambi, dunque, devono essere rigettati.1. I ricorrenti sono stati ritenuti responsabili di numerose ipotesi di danneggiamento, furto (uno dei quali tentato) e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, con le aggravanti in contestazione. In particolare, per quel che qui rileva in relazione ai motivi di ricorso: il delitto di furto è stato ritenuto aggravato perché commesso con mezzo fraudolento, con destrezza e su beni esposti ala pubblica fede; e il delitto di danneggiamento è stato ritenuto perché commesso su automobili esposte per necessità alla pubblica fede.
I Giudici di ,merito hanno ritenuto che gli imputati, in più occasioni, abbiano foratoneumatici di veicoli parcheggiati in luoghi aperti al pubblico, così costringendo le persone offese a sostituire la gomma forata e, dunque, distraendole e facendo sì che venisse meno o si riducesse in maniera apprezzabile la loro possibilità di vigilare sui beni presenti all'interno dell'abitacolo, beni di cui gli imputati si sono impossessati e tra i quali erano ricomprese pure le carte di pagamento da costoro indebitamente utilizzate.
2. La difesa di Antonio ESPOSITO ha censurato la sentenza impugnata poiché, nonostante quanto allegato con l'atto di appello, ha confermato la decisione del primo Giudice e, erroneamente e con motivazione «inappropriata, ha ritenuto che la foratura, ascritta all'imputato, dei pneumatici delle vetture delle persone offese abbia integrato sia le condotte di danneggiamento per cui ha pure riportato condanna, sia la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, ritenuta in relazione ai delitti di furto; laddove, invece, avrebbero dovuto ravvisarsi i presupposti del reato complesso (ex art. 84 cod. pen.). 2.1.
Invero, per la configurabilità del reato complesso - che sussiste quando «la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato» (art. 84, comma 1, cod. pen,) - «non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro» (Sez. 5, n. 2935 del 05/11/2018 - dep. 2019, Manzo, Rv. 274589 - 02).
Difatti, «la costruzione di un reato complesso deve essere opera del legislatore, e non può quindi risultare dalla combinazione, in sede di applicazione giurisprudenziale, tra le singole figure criminose e le circostanze aggravanti comuni» (Corte cost., n. 249 del 05/07/2010).Ebbene, come è agevole rilevare dal confronto delle norme poste dal codice penale, la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento posta per il delitto di furto (art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.: «se il colpevole Li si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento») non può dirsi, sul piano dell'astratta previsione legislativa, che contempli la condotta tipica descritta dall'art. 635, comma 2, cod. pen. che - per quel che qui rileva - punisce chi «distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili» le res altrui specificate nella stessa norma.
È, dunque, infondato il ricorso dell'ESPOSITO.
3. Nell'interesse di Fortunato MONACO è stata censurata la sentenza impugnata, sub specie della violazione della legge penale e dell'illogicità della motivazione. 3.1. In primo luogo, si assunto che per le condotte di danneggiamento avrebbero dovuto ravvisarsi i presupposti del reato complesso in relazione alle ipotesi di furto aggravato dal mezzo fraudolento. Al riguardo, deve ribadirsi quanto appena esposto in ordine alla medesima censura avanzata dal difensore dell'ESPOSITO; pertanto, sotto tale profilo il ricorso è infondato. 3.2. In secondo luogo, il ricorrente si è doluto dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., rappresentando che: - i beni sottratti dagli imputati non erano incustoditi, poiché si trovavano sulle automobili in uso alle persone offese; - e queste ultime erano presenti, quindi i beni non potevano dirsi esposti alla pubblica fede.
Invero: - «ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità» (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119 - 01: in motivazione, la pronuncia ha chiarito che assumono rilievo, nella ratio dell'aggravante, non soltanto i bisogni di carattere straordinario, ma anche le ordinarie incombenze della vita quotidiana); - «in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento» (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01).
Tenuto conto in particolare di tali princìpi giurisprudenziali, l'allegazione difensiva è inammissibile, poiché è meramente assertiva e non può ritenersi una argomentata e specifica censura di quanto ritenuto sul punto dai Giudici di merito, censura che richiede, invece, «la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso» rispetto al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01, che condivisibilmente ha puntualizzato che «contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è [...] innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale [...] con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta»; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). 3.3. Infine, il ricorrente ha avanzato doglianze in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., adducendo che: - «la violenza sulle cose è assorbita nel reato complesso di furto aggravato»; - e che non ricorrerebbero i presupposti della «aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, in mancanza di verbali di sequestro di un qualsiasi mezzo fraudolento». Quanto alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, distinta da quella dell'uso del mezzo fraudolento pure posta dall'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (cfr.
Sez. 4, n. 8860 del 11/02/2020, Cantore, Rv. 278604 - 01; e già Sez. 2, n. 12404 del 20/06/1975, Oggianu, Rv. 131590-01), è dirimente considerare che essa non è stata ritenuta dai Giudici di merito (ad avviso dei quali, per vero, non è stata contestata; cfr. in particolare, la sentenza di primo grado). Con riguardo, invece, all'uso del mezzo fraudolento, la sentenza i impugnata - come già quella di primo grado - ha individuato la condotta che j(l'ha integrato nella foratura de pneumatici delle vetture delle vittime. Ne discende che la prospettazione difensiva, oltre che essere patentemente scarna, è comunque del tutto generica - ed anch'essa, dunque, inammissibile - perché non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata (cfr.
Sez. 6, n. 8700/2013, cit.).
4. Al rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condann