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Sentenza — n. 34030/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34030/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34030/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del giorno 24 gennaio 2020 (dep. il 17 febbraio 2020) la Corte di appello di Roma, rigettando il gravame interposto nell'interesse della parte civile Raffaele FITTO, ha confermato la pronuncia in data 31 marzo 2017 con la quale il Tribunale di Roma aveva assolto, perché il fatto non sussiste, Nicola VENDOLA e Miguel Arturo MORA DIAZ dall'imputazione di diffamazione aggravata (artt. 595, commi 1, 2 e 3, cod. pen., e 13 L. 47/1948) in pregiudizio dello stesso FITTO, ascritta agli imputati - il primo in qualità di intervistato, il secondo quale giornalista e autore - in relazione a un articolo pubblicato sul quotidiano spagnolo EL PAIS in data 31 agosto 2009 e successivamente diffuso in Italia tramite internet.

Regesto Legislator

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art. 425 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34030/2021 — snpen · Corte di Cassazione: • avrebbe del tutto disatteso talune deposizioni testimoniali, e segnatamente quella del vice-direttore de EL PAIS, Soledad GALLEGO DIAZ, la quale non solo ha spiegato il modus operandi mediante il quale si raccoglie un articolo/intervista, ma ha anche rappresentato la capacità dell'imputato MORA di comprendere la lingua italiana; piuttosto, di tale deposizione la Corte di appello (come già il Tribunale) non avrebbe tenuto conto, senza neppure spiegare le ragioni per cui l'hanno considerata non attendibile o irrilevante; • avrebbe affermato che al momento dell'intervista era presente il capo di gabinetto dell'allora Presidente VENDOLA, Francesco MANNA, nonostante gli stessi imputati abbiano escluso tale circostanza, dunque la deposizione del MANNA sarebbe priva di attendibilità.

Parole chiave

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segreto professionale dei giornalisti procedura per diffamazione responsabilità politica punibilità dei mass media dichiarazioni inverosimili libertà di espressione e d'informazione

Disposizioni normative citate

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art. 425 c.p
art. 616 c.p
All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288/2016
Sez. 2, n. 7667/2015
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: dalla parte civile FITTO RAFFAELE nato a MAGLIE il 28/08/1969 nel procedimento a carico di: VENDOLA NICOLA nato a BARI il 26/08/1958 MORA DIAZ MIGUEL ARTURO nato in SPAGNA il 06/07/1964 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso della parte civile; l'avvocato NICOLA DE FUOCO per la parte civile, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed ha depositato conclusioni e nota spese; l'avvocato ALESSIA LIISTRO nell'interesse degli imputati, che si è associata alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del giorno 24 gennaio 2020 (dep. il 17 febbraio 2020) la Corte di appello di Roma, rigettando il gravame interposto nell'interesse della parte civile Raffaele FITTO, ha confermato la pronuncia in data 31 marzo 2017 con la quale il Tribunale di Roma aveva assolto, perché il fatto non sussiste, Nicola VENDOLA e Miguel Arturo MORA DIAZ dall'imputazione di diffamazione aggravata (artt. 595, commi 1, 2 e 3, cod. pen., e 13 L. 47/1948) in pregiudizio dello stesso FITTO, ascritta agli imputati - il primo in qualità di intervistato, il secondo quale giornalista e autore - in relazione a un articolo pubblicato sul quotidiano spagnolo EL PAIS in data 31 agosto 2009 e successivamente diffuso in Italia tramite internet.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore della parte civile ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione della legge penale, indicata negli artt. 595, commi 1, 2 e 3, cod. pen., e 13 L. 47/1948, nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la sentenza è pervenuta alla conferma della assoluzione, sia pure con la diversa formula per non aver commesso il fatto. 2.2. Con il secondo motivo sì è censurata la pronuncia impugnata e, segnatamente, la sua motivazione, perché avrebbe in maniera «ermetica» escluso il nesso causale tra la condotta contestata e l'evento dannoso che si è prodotto in capo al FITTO, come dimostrerebbe la deposizione della teste Raffaella MARIN.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, rimanendo assorbito il secondo motivo.

1. Con il primo motivo di ricorso sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla statuizione di conferma della decisione di primo grado. Più in particolare, ad avviso del ricorrente: - la Corte territoriale avrebbe assolto gli imputati, peraltro con la diversa formula «per non aver commesso il fatto», tramite una motivazione stereotipata, mutuata dalla decisione del giudice di prima istanza; - il contenuto diffamatorio delle frasi riportate nell'articolo sarebbe indubitabile, come riconosciuto da questa Corte, già adita dalla parte civile (come si specificherà in fra, a seguito della sentenza di proscioglimento resa dal G.u.p. del Tribunale di Roma), nella pronuncia in data 4 novembre 2014, la quale:

• aveva affermato che le frasi medesime sono da attribuire al VENDOLA (caso in cui il giornalista dovrebbe andare esente da responsabilità penale) ovvero esclusivamente al MORA DIAZ per aver infedelmente riportato le dichiarazioni del VENDO LA; • ed aveva censurato il ragionamento espresso dal G.u.p., fondato sull'impossibilità di risalire all'esatto contenuto delle dichiarazioni in assenza di una registrazione; - la Corte di appello, secondo un ragionamento non condivisibile, alla luce del tempo decorso dall'intervista e del fatto che, dunque, nessuno dei soggetti escussi sarebbe riuscito a riferire nei dettagli la conversazione tra il VENDOLA e il MORA DIAZ, ha assunto che sia rimasta incerta l'attribuzione delle espressioni in imputazione e ha fatto discendere dall'incertezza probatoria l'assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto; - tuttavia, la Corte di merito avrebbe disatteso una parte del compendio probatorio, da cui dovrebbe trarsi che le frasi de quibus sono riconducibili a un'azione sinergica degli imputati che ha leso la reputazione del FITTO, all'epoca dei fatti Ministro della Repubblica; - segnatamente, la Corte di appello:

• non avrebbe argomentato (riprendendo sinteticamente quanto già esposto dal Tribunale) sulle ragioni per cui sarebbe impossibile risalire al colpevole o ai colpevoli, così disattendendo il principio di diritto già enunciato da questa Corte nella richiamata sentenza (principio secondo cui lé frasi avrebbero dovuto essere attribuite o all'uno o all'altro degli imputati, nei termini già esposti); • non avrebbe considerato neppure quanto affermato dalla stessa sentenza di legittimità, secondo cui la smentita del VENDOLA è stata formulata in termini imprecisi e generici; ed anzi la pronuncia impugnata avrebbe negato rilevanza al difetto di una formale rettifica da parte del VENDOLA, valorizzando invece i due comunicati da lui divulgati nell'immediatezza;

• avrebbe del tutto disatteso talune deposizioni testimoniali, e segnatamente quella del vice-direttore de EL PAIS, Soledad GALLEGO DIAZ, la quale non solo ha spiegato il modus operandi mediante il quale si raccoglie un articolo/intervista, ma ha anche rappresentato la capacità dell'imputato MORA di comprendere la lingua italiana; piuttosto, di tale deposizione la Corte di appello (come già il Tribunale) non avrebbe tenuto conto, senza neppure spiegare le ragioni per cui l'hanno considerata non attendibile o irrilevante; • avrebbe affermato che al momento dell'intervista era presente il capo di gabinetto dell'allora Presidente VENDOLA, Francesco MANNA, nonostante gli stessi imputati abbiano escluso tale circostanza, dunque la deposizione del MANNA sarebbe priva di attendibilità.

2. Al fine di provvedere è utile, anzitutto, dare conto - per quel che qui rileva - delle cadenze del procedimento. Risulta che a seguito dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di Nicola VENDOLA e Miguel Arturo MORA DIAZ, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma aveva r 3 in \\.) emesso sentenza di non luogo a procedere e che essa, su ricorso della parte civile, era stata annullata con rinvio da questa Corte. Dunque, il G.u.p. - quale giudice del rinvio - ha emesso decreto che dispone il giudizio e, come già esposto, il Tribunale di Roma all'esito del giudizio di primo grado ha assolto Nicola VENDOLA e Miguel Arturo MORA DIAZ, perché il fatto non sussiste; a seguito dell'appello della parte civile Raffaele FITTO la Corte di appello di Roma ha reso la sentenza impugnata, che ha rigettato il gravame, indicando in motivazione come corretta la formula assolutoria per non aver commesso il fatto. 2.1.

Con riguardo alla formula assolutoria, deve rilevarsi che «la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l'intangibilità delle statuizioni penali» (Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016 - dep. 2017, Sdolzini, Rv. 268894 - 01).

Quindi del tutto erroneamente la motivazione della sentenza impugnata ha indicato la diversa formula assolutoria. Trattasi di una errore che non ha avuto alcuna influenza sul dispositivo - con il quale, come detto, ritualmente è stata resa una statuizione di conferma della sentenza di primo grado - essendo sufficiente dunque la rettificazione qui appena compiuta (art. 619, comma 1, cod. proc. pen.) 3. Ancora, deve osservarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: - è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che «difetti di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce - che è la funzione tipica dell'impugnazione - poiché «contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è [...] innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi addotti nel giudizio di legittimità, devono essere «di spessore tale da risultare percepibili ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, che rimanda a Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - la mancata rispondenza alle acquisizioni processuali delle argomentazioni con le quali il giudice di merito ha motivato il proprio convincimento può essere dedotta nel giudizio di legittimità qualora si sostanzi nel «c.d. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato» (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.); difatti, deve tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di procedere ad un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi (Sez. 2, n. 7667/2015, cit.; cfr. pure Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789;

Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621).

4. Tanto premesso, la sentenza impugnata ha confermato - a seguito dell'appello della parte civile Raffaele FITTO - la decisione liberatoria di primo grado perché ha escluso che sia stata raggiunta la prova dell'attribuzione delle espressioni de quibus - la cui portata diffamatoria ha ravvisato - a Nicola VENDOLA, quale soggetto intervistato che le avrebbe rese, o a Miguel Arturo MORA DIAZ, quale giornalista che avrebbe riportato in maniera difforme quanto dichiarato dallo stesso VENDOLA. La Corte territoriale è pervenuta a tale assunto richiamando l'esito dell'istruttoria dibattimentale e, segnatamente, sulla scorta: - della lunga durata dell'intervista (o della conversazione tra i due imputati) e del fatto che essa non sia stata registrata (poiché il MORA DIAZ ha soltanto preso appunti); - dell'assenza di altri soggetti durante l'intervista, tranne Francesco MANNA (all'epoca capo di gabinetto del VENDOLA, Presidente della Regione Puglia); - dell'oggetto ampio dell'intervista, resa in italiano e tradotta in spagnolo per la prima pubblicazione sull'edizione cartacea del periodico EL PAIS e poi ritradotta in lingua italiana per la pubblicazione telematica de qua; - del fatto che:

• da una parte, il MORA DIAZ ha affermato che l'articolo pubblicato sul giornale sarebbe una sintesi eccessiva della lunga intervista, tuttavia da lui riportata con la maggiore fedeltà possibile a quello che l'intervistato aveva dichiarato; • dall'altra, il VENDOLA, pur non avendo chiesto una formale rettifica, illo tempore ha emesso due comunicati nei quali ha esposto che alcune delle proprie considerazioni erano state forzate eccessivamente dalla sintesi giornalistica, accomunando temi e soggetti distinti, come precisato dallo stesso imputato pure nel corso dell'esame dibattimentale. 4.1.

Anzitutto, il ricorso ha assunto che la responsabilità degli imputati sarebbe stata negata erroneamente, richiamando - a sostegno di tale allegazione - il principio di diritto posto dalla sentenza con la quale questa Corte aveva annullato la sentenza di non luogo a procedere emessa in un primo momento dal G.u.p. Invero, la sentenza rescindente: - aveva premesso il principio secondo cui nel caso dell'intervista, se le frasi sono da attribuire solo all'intervistato (nella specie al VENDOLA), il giornalista - ricorrendone le condizioni, - potrebbe andare esente da responsabilità penale (cfr.

Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001, Galiero, Rv. 219651 - 01: «in tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un'intervista, vi riporti, anche se "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sè dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca, l'individuazione dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione sfugge al sindacato di legittimità»); se, invece, è stato il giornalista (nella specie, il MORA DIAZ) a riportare infedelmente le dichiarazioni dell'intervistato le espressioni denigratorie e la relativa responsabilità penale dovrebbero attribuirsi solo allo stesso giornalista; - ed aveva ritenuto contraddittorio ed erroneo il provvedimento del G.u.p. in quanto, contrariamente alle regole di giudizio proprie dell'udienza preliminare, diverse dalla cognitio piena riservata al giudice chiamato a decidere sulla responsabilità degli imputati, pur attribuendo contenuto diffamatorio alle espressioni de guibus e in presenza di elementi a carico degli imputati (o almeno, alternativamente, di uno tra gli stessi), aveva fondato il proprio convincimento circa la impossibilità di risalire all'esatto contenuto delle dichiarazioni del VENDOLA sul fatto che non fosse disponibile un supporto magnetico dell'intervista, non considerando la possibilità di acquisire altre prove (comprese le prove orali) per riscostruire il fatto.

La pronuncia rescindente ai sensi dell'art. 627, comma 3, c.p.p. vincolava il G.u.p. del Tribunale di Roma, quale giudice del rinvio, a non utilizzare il medesimo erroneo parametro di valutazione e a non impiegare il medesimo percorso argomentativo illogico (come, peraltro, ha chiarito la stessa pronuncia di questa Corte, «il giudice del rinvio, riesaminando, alla luce dei principi sopra riportati, le emergenze processuali, sarà libero di determinarsi tanto per il rinvio a giudizio, quanto per una (nuova) sentenza ex art. 425 c.p.p., evitando tuttavia di incorrere nei medesimi errori - di logica e di diritto - in cui è caduto il primo giudicante»); ma non vincolava anche i Giudici che nel medesimo processo ne hanno trattato la fase dibattimentale, sia in primo sia in secondo grado (cfr.

Sez. 3, n. 23052 del 23/04/2013, S., Rv. 256170 - 01; Sez. 1, n. 18215 del 11/12/2018 - dep. 2019, Ammendola, Rv. 276527 - 04), chiamati ad apprezzare le prove (comprese quelle formatesi proprio nel corso dell'istruttoria dibattimentale) e a decidere sulla scorta del compendio acquisito secondo i diversi parametri a tal fine posti dalla legge. Dunque, nella parte in cui ha addotto una violazione dei princìpi posti dalla sentenza che ha annullato la pronuncia di non luogo a procedere, il ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.

Diviene superfluo rilevare che, la sentenza impugnata - come si esporrà pure oltre - ha rigettato il gravame non perché ha disatteso tale principio ma perché ha ritenuto che non sia stata provata né l'una né l'altra delle ipotesi indicate nella sentenza rescindente. 4.2. Anche nella parte in cui deduce un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ossia un vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), il ricorso è inammissibile. Sotto tale profilo, la difesa ha assunto che le espressioni oggettivamente diffamatorie sarebbero riconducibili alla sinergica azione degli imputati; tuttavia, le allegazioni sul punto non possono dirsi specifiche in relazione alla ratio decidendi.

Il ricorso ha riportato un passo della citata sentenza di annullamento resa da questa Corte, secondo cui la smentita del VENDOLA sarebbe stata formulata in termini imprecisi e generici. Tuttavia, sotto tale profilo, fermo quanto sopra già rilevato a proposito degli effetti della pronuncia di legittimità in discorso, questa Corte - chiamata ad apprezzare la correttezza della sentenza di non luogo a procedere nei termini già richiamati - non ha svolto alcun apprezzamento di merito sulla prova (non consentito in sede di legittimità) ma ha rilevato la contraddittorietà della motivazione del provvedimento del G.u.p. dal cui testo ha tratto («per quel che si legge nella sentenza impugnata») che «la stessa smentita del VENDOLA sarebbe stata formulata in termini imprecisi e generici».

Ancora, il ricorso ha indicato taluni passi delle trascrizione dell'esame del MORA DIAZ (compendiandone il contenuto) relativi alle modalità mediante le quali dovrebbe essere chiesta la rettifica alla stampa, e ha richiamato la deposizione di Soledad GALLEGO DIAZ, osservando che ella nel corso del proprio esame testimoniale aveva spiegato le modalità mediante le quali viene realizzato un articolo o un'intervista ed aveva riferito della capacità del MORA di comprendere la lingua italiana; infine, ha richiamato i passi dell'esame degli imputati che hanno negato la presenza di altri nel corso dell'intervista, soggiungendo che pertanto erroneamente sarebbe stato attribuito peso alla deposizione dello stesso MANNA.

In altri termini, le allegazioni sopra indicate non minano la tenuta della motivazione, perché: - fermo restando che la sentenza di questa Corte aveva ad oggetto (come rilevato) la logicità della sentenza di non luogo a procedere illo tempore impugnata e non può ovviamente incidere sulla congruità del decisum a seguito dell'assunzione delle prove in dibattimento; - le modalità mediante le quali può chiedersi una smentita, la comprensione da parte del MORA DIAZ della lingua italiana e la presenza del MANNA al momento dell'intervista non sono profili che la Corte territoriale ha posto a fondamento della sua decisione, basata sul fatto che alla luce delle dichiarazioni dei soggetti escussi (compresi gli imputati), non è stato possibile comprendere se sia stato il VENDOLA a proferire le frasi diffamatorie o se esse siano da attribuire al MORA DIAZ non a cagione di una sua erronea comprensione della lingua italiana (la Corte, difatti, ha fatto riferimento a una sintesi eccessiva e ha richiamato la traduzione dell'articolo dallo spagnolo all'italiano senza attribuirla al MORA), considerato pure che la sentenza impugnata ha dato conto del tenore dei comunicati del VENDOLA proprio allorché ha affermato l'incertezza probatoria, rilevando che sulla scorta di essi (e in difetto di una formale rettifica) non può attribuirsi neppure al MORA il fatto diffamatorio; - l'erroneità della motivazione sull'assenza del MANNA durante l'intervista, assenza rimarcata dalla difesa, non incide su tale compendio argomentativo, non essendo stato neppure addotto il travisamento del narrato di costui in ordine alla paternità delle dichiarazioni ed avendo anzi lo stesso ricorrente assunto l'inattendibilità del teste; - le dichiarazioni della GALLEGO DIAZ sulle modalità generali mediante le quali viene rilasciata un'intervista quale quella in discorso non incidono sul percorso argomentativo mediante il quale è stata escluso che sia stato provato a quale dei due imputati fossero da attribuire le frasi in discorso, poiché - si è rilavato poco sopra - esso non è stato tratto né dalla mancata comprensione della lingua italiana da parte del DIAZ MORA e la GALLEGO DIAZ ha, per l'appunto, riferito su un generale modus operandi nulla adducendo sulla specifica intervista, dunque l'allegazione difensiva sul punto non può incidere sulla motivazione.

5. Il secondo motivo attiene alla motivazione resa sulla domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile; e, alla luce dell'inammissibilità del primo motivo di ricorso relativo alla responsabilità degli imputati, esso è assorbito.

6. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare