Sentenza — n. 34028/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, del 15 giugno 2015, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Modena, in data 18 giugno 2014, nei confronti di Pietro Galeone e Fabio Cecoro, in relazione ai reati di cui agli artt. 223, 216, comma 1, n. 1 r.d. n. 167 del 16 marzo 1942 (capo a), artt. 223, commal, 216, comma 1 n. 2, Legge fall (capo b), artt. 223, 216 comma 1, n. 1 Legge fall. (capo c) e art. 223, comma 1, in relazione all'art. 226 Legge fall (capo d), questi ultimi ascritti al solo Galeone, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari per entrambi gli imputati e confermando, nel resto, l'impugnata sentenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 108 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34028/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ai sensi dell'art. art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 01/04/2021, n. 44, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, riportandosi alla precedente requisitoria resa dall'Ufficio, per l'udienza del 5 febbraio 2021.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GALEONE PIETRO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 07/05/1974 CECORO FABIO nato a AVERSA il 18/05/1985 avverso la sentenza del 07/06/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, del 15 giugno 2015, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Modena, in data 18 giugno 2014, nei confronti di Pietro Galeone e Fabio Cecoro, in relazione ai reati di cui agli artt. 223, 216, comma 1, n. 1 r.d. n. 167 del 16 marzo 1942 (capo a), artt. 223, commal, 216, comma 1 n. 2, Legge fall (capo b), artt. 223, 216 comma 1, n. 1 Legge fall. (capo c) e art. 223, comma 1, in relazione all'art. 226 Legge fall (capo d), questi ultimi ascritti al solo Galeone, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari per entrambi gli imputati e confermando, nel resto, l'impugnata sentenza.
2. Avverso detto provvedimento hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati deducendo quattro vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 108 cod. proc. pen. La Corte di appello non ha tenuto conto della richiesta di rinvio, determinata dal cambio di difensore, per effetto della revoca di quello di fiducia, avvenuta solo quattro giorni prima dell'udienza, in uno a quella di termine a difesa, ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen. pervenuta a mezzo p. e. c. Nella specie, la Corte territoriale non solo non ha concesso il termine, ma ha anche deciso il processo, peraltro senza prendere in esame l'istanza di termine a difesa e, quindi, senza operare la necessaria valutazione di eventuali finalità processuali incompatibili con la richiesta.
Con violazione del diritto di difesa per impossibilità di prendere visione degli atti e del fascicolo. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 216, comma 1, n. 1 Legge fall. in ordine all'elemento soggettivo del reato di bancarotta patrimoniale . La Corte territoriale si riporta alle argomentazioni del Tribunale, ritenendo con riguardo ai beni strumentali utilizzati dalla fallita, che i ricorrenti avevano rappresentato al curatore dove erano stati lasciati i beni non rinvenuti, indicando i cantieri presso i quali erano stati utilizzati prima della risoluzione dei contratti di appalto con il gruppo Montorsi.
Ciò, senza che il curatore, poi, si fosse attivato per il recupero. Di qui l'assenza, in capo ai ricorrenti, della volontà di destinare ad altro i beni, elemento devoluto con il gravame sul quale la Corte territoriale avrebbe omesso ogni motivazione. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, cod. proc. pen., 216 comma 1 n. 2 e 217 Legge fall.Per la Difesa, si tratterebbe di mera negligenza nella tenuta delle scritture contabili, le quali erano compilate in maniera irregolare, come risulterebbe dalla stessa sentenza di primo grado.
Per la Difesa, peraltro, i ricorrenti avevano nominato un consulente che si occupava della tenuta della contabilità anche dopo il 2008 quando i rapporti con il gruppo Montorsi si erano interrotti. Né la Corte di appello indicherebbe elementi in base ai quali va ritenuto il dolo non potendosi desumere lo stesso dalla mera tenuta in modo tale da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della società. 2.4 Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 438, comma 5, 442, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte territoriale trascura, ai fini della decisione, l'integrazione probatoria che era stata chiesta ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. Elemento probante era stato rappresentato dalla sola audizione del curatore, tanto da fondare solo su questa la decisione di primo grado. La richiesta di ammissione all'abbreviato condizionato all'esame del curatore (già rigettata nell' udienza preliminare) è stata ignorata dal Tribunale al fine di applicare, all'esito del dibattimento, la riduzione del terzo, per effetto del rito speciale immotivatamente non ammesso (si richiama Sez. 2, 41073 del 2012).
La Corte territoriale, per la Difesa, non motiverebbe sul punto.
3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ai sensi dell'art. art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 01/04/2021, n. 44, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, riportandosi alla precedente requisitoria resa dall'Ufficio, per l'udienza del 5 febbraio 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
1. Il primo motivo è infondato. 1.1.In primo luogo si osserva che, secondo l'indirizzo di questa Corte di legittimità nella sua composizione più autorevole, va illustrato, specificamente, l'interesse alla declaratoria di nullità. Sul punto si richiama il decisivo intervento di questa Corte per il quale l'interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità. Il che si verifica quando, con l'impugnazione, si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato (Sez.
U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 4 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976). L'eccezione svolta, in assenza di deduzioni specifiche, non può considerarsi, nel caso al vaglio, destinata a produrre un risultato più favorevole per l'imputato e, in ogni caso, si appalesa generica, posto che il ricorrente non indica, specificamente, in cosa il difensore sia stato concretamente leso nel non aver ricevuto il chiesto termine, risultando soltanto dedotta l'impossibilità di prendere visione degli atti per l'imminente data dell'udienza.
Né si precisa il diverso, più favorevole, risultato per la posizione dell'imputato, a fronte della concessione del chiesto termine. Risulta, peraltro, la nomina del nuovo difensore, risalente al 3 giugno a fronte di udienza celebrata il 7 giugno successivo, termine reputato comunque congruo, con ragionamento evidentemente implicito dal giudice di merito il quale ha rigettato la richiesta non ravvisando ragioni di "opportunità", né potendo qualificare l'istanza come richiesta di rinvio per impedimento legittimo a comparire del difensore. 1.1.2.Si osserva, in secondo luogo, che questa Corte di legittimità ha escluso per il difensore, la sussistenza di un diritto al rinvio dell'udienza, ove questo sia motivato sul presupposto di non aver potuto accedere agli atti per tardività della nomina.
Si è, infatti, ritenuto che la facoltà, sempre riconosciuta all'imputato, di nominare il difensore in qualsiasi momento del processo vada bilanciata con il principio di ragionevole durata dello stesso ed esercitata in modo da non consentire che il susseguirsi delle nomine e le revoche dei difensori, incida sulle scansioni ed i tempi del processo, soprattutto in relazione a impegni di non consistente entità (Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, Di Mauro, Rv. 267804). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Corretta è la motivazione per relationem rispetto a quella di primo grado, svolta dalla Corte territoriale, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, caso in cui i provvedimenti di merito si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929;
Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722). 1.2.1.In ogni caso, sul punto, si osserva che secondo i principi dettati da questa Corte di legittimità, per il delitto di bancarotta per distrazione, è centrale la configurazione della fattispecie incriminatrice come reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). I giudici di merito, nella specie, hanno accertato l'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo, nonché l'elemento soggettivo, rappresentato dal dolo generico, valorizzando, quale "indice di fraudolenza", la mancanza assoluta di ogni richiesta di restituzione da parte degli amministratori dei beni asseritamente lasciati presso i cantieri, beni peraltro, indicati dai provvedimenti di merito come mai rinvenuti nemmeno dagli organi della procedura. 1.2.2.
Si osserva, poi, che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295;
Sez. 5, n. 3400 del 15 dicembre 2004, dep. 2005, Sabino, Rv. 231411). Né tale principio comporta un'effettiva inversione dell'onere probatorio nel processo penale. Secondo la costante elaborazione giurisprudenziale seguita dal giudice di legittimità, l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia.
La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. 1.3.11 terzo motivo è inammissibile in quanto reiterativo di identico motivo di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione congrua e logica, immune da censure di ogni tipo (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).Si osserva, poi, in relazione alla censura sull'esistenza di un terzo al quale era stata affidata la tenuta delle scritture contabili, che è principio pacifico, espresso reiteratamente da questa Corte di legittimità, al quale il Collegio aderisce, quello secondo il quale non può escludersi la responsabilità dell'imprenditore e, comunque, dell'amministratore ove la contabilità sia affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, dovendosi logicamente presumere che la contabilità sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità.
E', infatti, diretto e personale l'obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 25795001; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251), connesso ai doveri di vigilanza e controllo che derivano dalla accettazione della carica (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816). 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. Si rileva, sul punto, che la Corte territoriale, diversamente da quanto dedotto, prende in esame la deduzione difensiva di applicare, all'esito del dibattimento, la riduzione del terzo, per effetto del rito speciale immotivatamente non ammesso in sede di udienza preliminare e dal Tribunale.
Quindi non sussiste il dedotto vizio di motivazione. Inoltre, si osserva che la pronuncia è logica e congrua tenuto conto che, quando è presentata richiesta di giudizio abbreviato condizionato, al giudice è demandato il controllo sulla fondatezza della domanda al fine di verificare se l'integrazione probatoria sia necessaria e compatibile con le finalità di economia processuale del rito (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259932). Nella specie, in linea con tale onere, la Corte territoriale sottolinea la superfluità della prova cui era stata condizionata la richiesta di rito abbreviato (esame del curatore fallimentare) per essere già allegata agli atti la relazione ex art. 33 Legge fall. ed il verbale di sommarie informazioni testimoniali.
2. Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc