Sentenza — n. 34026/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione di legge e vizio di motivazione, in ordine, al necessario accertamento della provenienza delle frasi diffamatorie attribuite alla Colella "postate" su Internet, da un IP riconducibile a quest'ultima ovvero da dispositivi ad essa riferibili; vizio di motivazione con riferimento alla individuazione dei soggetti destinatari delle espressioni diffamatorie;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34026/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta del 29.4.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria inoltrata mediante posta certificata il 12.5.2021, la ricorrente reitera le proprie doglianze, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLELLA DEBORAH nato a PISA il 28/12/1972 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Pisa, in data 26.1.2017, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato Colella Deborah alla pena ritenuta di giustizia, in ordine al reato ex art. 595, co. 3, c.p., in rubrica ascrittole.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando:
1) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine, al necessario accertamento della provenienza delle frasi diffamatorie attribuite alla Colella "postate" su Internet, da un IP riconducibile a quest'ultima ovvero da dispositivi ad essa riferibili;
2) vizio di motivazione con riferimento alla individuazione dei soggetti destinatari delle espressioni diffamatorie;
3) mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in favore dell'imputata della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.;
4) manifesta illogicità in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Con requisitoria scritta del 29.4.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria inoltrata mediante posta certificata il 12.5.2021, la ricorrente reitera le proprie doglianze, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, sotto diversi profili. 4.1. Manifestamente infondato, generico e di natura meramente fattuale, appare il primo motivo di ricorso. Al riguardo si osserva che in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.
VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758), con la cui motivazione l'imputata non si confronta realmente. Ed invero, indiscutibile è il dato oggettivo che su di un profilo "Facebook" che appariva riconducibile alla Colella Deborah erano apparse le frasi dal contenuto diffamatorio riportate nel capo d'imputazione, aventi come destinatarie le persone offese Saporita Annalisa e il marito D'Andrea Francesco. La ricorrente contesta la riconducibilità di tali espressioni all'imputata, sul presupposto che siano stati omessi "accertamenti tecnici specifici sulla provenienza del post da un IP riconducibile all'imputata o da dispositivi alla stessa riferibili".
Si tratta, come si è detto, di una censura di merito e generica, in quanto, da un lato, la ricorrente non contesta specificamente la riconducibilità alla Colella del profilo "Facebook" dove è stato inserito il "post" dal contenuto diffamatorio, dall'altro, sia il giudice di secondo grado che il giudice di primo grado (le cui sentenze costituiscono un prodotto unico, essendo sorrette da un apparato argomentativo uniforme e da criteri omogenei: cfr. Cass., Sez. 3, n. 10163 del 1.2.2002, Rv. 221116), attraverso una puntuale disamina del contenuto dei "post" inseriti nel menzionato profilo, hanno individuato nella Colella, vicina di casa delle persone offese, l'autrice del "post" diffamatorio.
Ciò in quanto sul suo profilo erano apparsi commenti che dimostravano una diretta conoscenza delle persone offese, dell'attività lavorativa della Saporita (titolare ed educatrice di un asilo infantile privato), dell'origine meridionale di quest'ultima e dell'intervento effettuato da personale della stazione dei CC. di Ponsacco il 27.5.2014, presso l'abitazione dei coniugi D'Andrea. Del tutto incongruo appare, pertanto, il richiamo al precedente di questa Sezione del 22.11.2017, n. 2637, imputata Nacci, in cui erano stati avanzati dubbi sulla effettiva riconducibilità di un "post" avente contenuto diffamatorio a un profilo "Facebook" intestato al quest'ultima, non solo per la mancanza di accertamenti sull'IP di provenienza del "post" incriminato, ma anche sulla base di altri elementi di fatto, attinenti ai rapporti tra l'imputata e la persona offesa, ad avviso del Collegio decidente non adeguatamente considerati dalla corte territoriale.
Nel caso in esame, invece, è proprio la natura dei commenti "postati" sul profilo riconducibile alla Colella a consentire, senza che la motivazione sul punto appaia contraddittoria o manifestamente illogica, l'individuazione dell'autrice del "post" offensivo nella ricorrente. 4.2 Manifestamente infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 13979 del 25.1.20121, Rv. 281023).
Tale principio va ovviamente coordinato con l'ulteriore assunto, secondo cui, essendo il reato di diffamazione configurabile in presenza di un'offesa alla reputazione di una persona determinata, esso può ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti individuati o individuabili (cfr. Cass., Sez. 5, n. 3809 del 28.11.2017, Rv. 272320) Pertanto, qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, ad un novero di più persone, individuabili e individuate sulla base di indici rivelatori, ciascuna di esse può ragionevolmente sentirsi destinataria di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato "de quo" (cfr.
Cass., Sez. 5, n. 18249 del 28.3.2008, Rv. 239831). Orbene le decisioni dei giudici di merito appaiono assolutamente in linea con tali principi, in quanto, come si è detto, proprio in ragione del contenuto dei "post" inviati sul profilo "Facebook" della Collella i destinatari delle espressioni, di cui la ricorrente non contesta il contenuto diffamatorio, erano certamente individuabili. 4.3. Manifestamente infondati e di natura meramente fattuale appaiono gli ultimi due motivi di ricorso. Ed invero, da un lato, è sufficiente osservare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in una serie di condivisibili arresti, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis, c.p., non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità.
Ai fini del riconoscimento della menzionata causa di non punibilità, il giudice è tenuto, pertanto, a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (cfr. Cass., Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Rv. 277674; Cass., Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Rv. 275940). Orbene la corte territoriale, lungi dal fare ricorso a clausole di stile, ha reso sul punto una motivazione assolutamente conforme agli indicati approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, individuando nella gravità della condotta posta in essere dalla ricorrente, complessivamente valutata, l'ostacolo al riconoscimento della predetta causa di non punibilità, facendo, dunque buon governo dei principi in precedenza richiamati.
Senza tacere che nessuna argomentazione viene svolta dalla ricorrente a sostegno della fondatezza della sua pretesa di ottenere il riconoscimento dell'anzidetta causa di non punibilità.Dall'altro, con riferimento alla doglianza in tema di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, si osserva che il relativo motivo va dichiarato inammissibile, in quanto con esso il ricorrente pone questioni attinenti al merito della scelta discrezionale del giudice di secondo grado, che, lungi dall'essere meramente assertiva, si fonda sulla presenza di elementi di fatto (le circostanze dell'azione, le modalità della diffamazione, la reiterazione di condotte offensive da parte della Colella, pur non contestate in sede penale), ritenuti, con logico argomentare, ostativi alla formulazione di una prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento dell'imputato, presupposto indefettibile per la concessione della sospensione condizionale della pena, ai sensi del disposto dell'art. 164, co. 1, c.p.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processu