Sentenza — n. 34023/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 18/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con cui il tribunale di Cosenza, in data 8.2.2018, aveva condannato Carchidi Gabriele alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto ex art. 595, co. 3, c.p., commesso in danno di Sammarco Franco, in rubrica ascrittogli 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34023/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Circostanza che rende del tutto priva di rilevanza la dedotta questione di legittimità costituzionale, di per sé anche irricevibile in considerazione della assoluta genericità con cui è stata articolata la pretesa violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 24, Cost.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 18/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con cui il tribunale di Cosenza, in data 8.2.2018, aveva condannato Carchidi Gabriele alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto ex art. 595, co. 3, c.p., commesso in danno di Sammarco Franco, in rubrica ascrittogli 2.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, dovendosi rilevare la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, con conseguente nullità delle sentenze di primo e di secondo grado, per mancanza in esso dell'avvertimento di cui all'art. 419, co. 7, c.p.p., avendo, inoltre, il giudice di primo grado proceduto in assenza dell'imputato, presumendo la conoscenza da parte di quest'ultimo del procedimento, per averne avuto notizia al momento della consegna a mani proprie dell'avviso ex art. 415 bis, c.p.p., laddove, invece, il suddetto giudice avrebbe dovuto rinviare l'udienza e disporre la notifica del relativo avviso personalmente al Carchidi ad opera della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 420 quater, c.p.p., in difetto della quale il giudice avrebbe poi dovuto disporre, con ordinanza, la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente.
In subordine, il ricorrente eccepisce la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, c.p.p., nella parte in cui non è stata modificata con l'espresso avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420 quater e 420 quinquies, c.p.p., per contrasto con l'art. 24, Cost.
3. Con requisitoria scritta del 27.4.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 10.5.2021 il difensore della costituita parte civile, avv. Roberto Le Pera, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla suddetta parte civile, come da relativa nota spese. ardo dalla memoria inoltrata mediante posta certificata il 12.5.2021, la ricorrente reitera le proprie doglianze, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Con conclusioni dell'8.5.2021 il difensore del ricorrente, avv. Nicola Mondelli, insiste per l'accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi che lo sorreggono. Ed invero, come è stato affermato con orientamento dominante dalla giurisprudenza di legittimità e in dottrina, la mancanza dell'avvertimento all'imputato che, se non compare, si procederà, in sua contumacia nella previgente disciplina, ora in sua assenza, ai sensi del disposto dell'art. 419, co. 7, c.p.p., come modificato dall'art. 9, co. 1, I. 28 aprile 2014, n. 67, non è causa di nullità del decreto di citazione a giudizio, in quanto si tratta di un avviso che non costituisce uno dei requisiti della citazione (meno che mai della citazione diretta ex art. 552, c.p.p.), la cui omissione è processualmente sanzionata con la nullità dell'atto, svolgendo semplicemente la funzione di informare l'imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l'ordinario svolgimento del processo.
Con la conseguenza che, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, in applicazione del principio della tassatività delle nullità, l'omissione di tale avviso non è sanzionata (cfr. Cass., Sez. 4, n. 27494, del 14.2.2017, Rv. 270706; Cass., Sez. 4, n. 5017, del 19.12.2018, Rv. 275116; Cass., Sez. 5, n. 40427 del 20.6.2019,Rv. 277123). Nel caso in esame, peraltro, come del pari evidenziato dalla corte territoriale, nessuna violazione del diritto dell'imputato in termini di conoscenza del procedimento si è verificata, per cui difetta in capo allo stesso anche l'interesse alla proposizione del ricorso, in quanto il Carchidi, come si evince dalla lettura degli atti processuali, consentita in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, dichiarato assente dal giudice di primo grado all'udienza del 16.5.2017, era presente alla successiva udienza dell'8.2.2018, nel corso della quale egli aveva reso dichiarazioni spontanee.
Circostanza che rende del tutto priva di rilevanza la dedotta questione di legittimità costituzionale, di per sé anche irricevibile in considerazione della assoluta genericità con cui è stata articolata la pretesa violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 24, Cost.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 2.200,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 18.5.2021.