Sentenza — n. 34022/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAmancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto relativo all'analisi della deposizione del testimone, carabiniere Emiliano Dalle Pezze; carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui ha esaminato e valorizzato le deposizioni rese dai testimoni Soave, Chemelli, Moussali, Soardi e Magro;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34022/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va pertanto ribadito, come chiarito da alcuni recenti arresti, che anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, sussiste a carico del ricorrente l'onere di puntuale indicazione ed allegazione degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, onere la cui violazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr.
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DELL'OLIO MAURO nato a BISCEGLIE il 04/11/1978 ISAC ANDREI nato il 06/07/1987 PEDROTTI CHRISTIAN nato a VERONA il 09/10/1973 avverso la sentenza del 13/02/2019 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trento riformava in senso favorevole agli imputati limitatamente alla sola entità del trattamento sanzionatorio la sentenza con cui il tribunale di Rovereto, in data 10.5.2018, aveva condannato Dell'Olio Mauro, Isac Andrei e Pedrotti Christian, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto ex artt. 110, 582 e 585, c.p., loro in rubrica ascritto, commesso in danno di Magro Lorenzo, attraverso la condotta descritta nel capo d'imputazione.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi comuni, lamentando:
1) mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto relativo all'analisi della deposizione del testimone, carabiniere Emiliano Dalle Pezze;
2) carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui ha esaminato e valorizzato le deposizioni rese dai testimoni Soave, Chemelli, Moussali, Soardi e Magro;
3) carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sull'efficacia probatoria dei riconoscimenti effettuati su fotografie dai testimoni nel corso del dibattimento di primo grado;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato;
5) violazione di legge in relazione all'art. 40, co. 2, c.p.,in quanto la corte territoriale ha affermato la responsabilità penale del Pedrotti sotto il profilo omissivo, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità materiale del suddetto imputato nella produzione dell'evento lesivo;
6) carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità degli imputati;
7) carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto concernente il risarcimento del danno assegnato alla parte civile, fondato su di un travisamento del fatto, risultante dalle deposizioni dei testi Magro, Soave, Chemelli, Moussali, Speziali, Soardi e Dalle Pezze.
3. Con requisitoria scritta del 29.4.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. Pervenivano, infine, in cancelleria, a firma dell'avv. Giovanni Bondardo, sia memoria nell'interesse del Pedrotti, con cui si ribadiscono le doglianze già espresse, sia conclusioni, con cui il difensore, nel replicare alle osservazioni del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso.
4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, innanzitutto per violazione del principio della cd. "autosufficienza". Ed invero è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatto costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, va mantenuta fermo anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti "specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
e) del codice", è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. Come è stato correttamente affermato in un condivisibile arresto della Suprema Corte, "sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso" (cfr.
Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Può, dunque, affermarsi che il principio della cd autosufficienza del ricorso per cassazione in materia penale, impone al ricorrente, anche dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione normativa, di adempiere all'onere di specifica indicazione degli atti che si assumono travisati. Tale indicazione non può che tradursi, in concreto, proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organo amministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamento, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale.
Ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l'inadeguata valutazione da parte del giudice di merito. Orbene, nel caso in esame, gli imputati, con riferimento alle dichiarazioni dei testi Dalle Pezze, Soave, Chemelli, Moussali, Soardi e Magro, oggetto dei rilievi critici sviluppati nel primo, secondo, terzo e settimo motivo di ricorso, non hanno adempiuto agli oneri di precisione, completezza e specificità, in cui si sostanzia il principio della cd. "autosufficienza" del ricorso.
Va pertanto ribadito, come chiarito da alcuni recenti arresti, che anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, sussiste a carico del ricorrente l'onere di puntuale indicazione ed allegazione degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, onere la cui violazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr.
Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). 4.1 Ciò posto va affrontato il tema del concorso di persone nel reato, affrontato nei rilievi articolati nel quarto, quinto e sesto motivo di impugnazione.
4. Non sembra superfluo, al riguardo, operare una breve ricostruzione dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nel reato, secondo cui ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune (cfr. Cass., Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177). Ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, infatti, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (cfr.
Cass., Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177; Cass., Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, Rv. 271755). Sotto altro profilo si è affermato che in tema di concorso di persone nel reato il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), precisando, al tempo stesso, che tale pluralità di modi in cui può concretamente atteggiarsi il contributo morale alla materiale consumazione del reato non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110, c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (cfr.
Cass., sez. U. 30.10.2003, n. 45276, rv. 226101), principio ribadito in seguito da altre condivisibili decisioni dei giudici di legittimità (cfr., ex plurimis, da ultima, Cass., sez. I, 28.11.2014, n. 7643, rv. 262310). Approfondendo lo sguardo sulle forme di concorso morale rappresentate dall'agevolazione alla preparazione o alla consumazione del delitto ovvero dal rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, può, dunque, dirsi che il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.
Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (cfr. Cass., sez. V, 13.4.2004, n. 21082, rv. 229200;
Cass., sez. VI, 22.5.2012, n. 36818, rv. 253347) Sempre all'interno dello sforzo interpretativo volto a delineare con la maggiore chiarezza possibile gli ambiti del concorso morale di persone nel reato, in modo da ricondurre ad una tipizzazione soddisfacente in termini di certezza normativa l'evidente atipicità della condotta criminosa concorsuale, va ribadita la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto, individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr.
Cass., sez. V, 22.3.2013, n. 2805, rv. 258953; Cass., sez. V, 12.1.2012, n. 14991, rv. 252322). In questa prospettiva si è sottolineato come, nel caso in cui il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, non possa pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento (cfr.
Cass., sez. I, 17.2.1999, n. 8763, rv. 214114). Né va taciuto, che, come sottolineato dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro. (cfr.
Cass., sez. U., 22.11.2000, n. 31, rv. 218525), per cui è del tutto legittimo il concorso morale nell'altrui condotta, che si manifesti in itinere, senza la necessità di un preventivo accordo, vale a dire nel corso della fase esecutiva, mediante una condotta adesiva, che rafforzi o agevoli la realizzazione dell'altrui proposito criminoso. La volontà di concorrere, invero, non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (cfr.
Cass., sez. II, 15.1.2013, n. 18745, rv. 255260). La responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso, in ultima analisi, non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da altro dei concorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso (cfr. Cass., sez. I, 9.12.2014, n. 15860, rv. 263089). Orbene, alla luce dei principi sinteticamente esposti nelle pagine che precedono, deve ritenersi dimostrato, ogni oltre ragionevole dubbio, il concorso di tutti gli imputati nella produzione delle lesioni personali patite dal Magro Lorenzo, compiutamente descritte nel capo d'imputazione.
Ed invero la corte territoriale, con motivazione affatto carente, manifestamente illogica o contraddittoria, attraverso una puntuale disamina del contenuto delle deposizioni dei testimoni oculari (Chemelli, Moussali, Soave Speziali) e della persona offesa, ha evidenziato come il Dell'Olio e l'Isac abbiano fatto parte del gruppo di cinque "buttafuori" che hanno dato inizio all'aggressione in danno del Magro all'interno della discoteca "Fanum" di Mori, colpendolo ripetutamente, sia all'interno che all'esterno del locale.Ragione per la quale può ben dirsi, in applicazione dei principi in precedenza richiamati, che entrambi gli imputati abbiano fornito un consapevole e volontario contributo materiale alla realizzazione del reato, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, vale a dire con gli altri addetti alla sicurezza che presero parte al "pestaggio" del Magro.
Risulta, pertanto, corretta l'affermazione della corte territoriale, che ha evidenziato come non sia necessario accertare quale sia stato il primo "buttafuori" ad aggredire il Magro all'interno della discoteca, essendo sufficiente, ai fini dell'affermazione di responsabilità del Dell'Olio e dell'Isac secondo le regole del concorso di persone nel reato, l'accertata adesione di tutti gli addetti alla sicurezza in termini di rinforzo dell'iniziale azione offensiva, "nell'ambito di una condotta unitaria sotto il profilo oggettivo e soggettivo" (cfr. p. 11).
Quanto al Pedrotti, titolare dell'agenzia di sicurezza "B&D Agency s.r.l.", cui appartenevano i "buttafuori" in precedenza indicati, va sottolineato che quest'ultimo non ha partecipato direttamente all'aggressione fisica del Magro, ma è stato indicato dal Magro e dai testi Gerola e Soave, come "colui che teneva lontano ogni possibile disturbatore dalla scena del reato, che pure era sotto gli occhi di tutti" (cfr. p. 4). La sua posizione, pertanto, correttamente è stata valutata dalla corte territoriale non assimilabile a quella di un mero connivente, "avendo egli offerto un contributo apprezzabile alla condotta degli aggressori, che poteva seguire, sia personalmente, che a mezzo di contatto radio e che aveva ogni possibilità di fermare al momento opportuno", proprio in ragione del suo ruolo sovraordinato, dal punto di vista lavorativo, rispetto agli aggressori, "se avesse voluto" (cfr. p. 11).
Appare, pertanto, evidente che il contributo del Pedrotti al verificarsi dell'evento lesivo si sia manifestato attraverso un concorso morale all'altrui condotta criminosa, che, come già detto, si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa, nel caso in esame posta in essere dai "buttafuori" della sua agenzia. Tale conclusione, infine, appare conforme ad un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui perché il concorrente morale risponda di un reato di evento (nelle specie: lesioni personali e danneggiamento) non è necessario, come per l'esecutore materiale, che l'evento sia stato da lui voluto con dolo diretto, ma è sufficiente che sia stato voluto con dolo eventuale e, pertanto, egli deve aver concorso all'azione dell'esecutore materiale non soltanto prevedendo in concreto l'evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, ma addirittura accettandone il rischio di accadimento, pur di realizzare l'azione concordata e sempre che l'evento rientri, in modo diretto e conseguenziale, nello schema esecutivo di tale azione (cfr.
Cass., Sez. 2, n. 20793 del 15.4.2016, Rv. 267038). A fronte del limpido argomentare della corte territoriale i rilievi difensivi risultano, pertanto, manifestamente infondati e di natura meramente fattuale, come tali non scrutinabili in sede di legittimità. Ciò vale anche per il motivo riguardante il risarcimento del danno, su cui la corte territoriale ha reso una congrua motivazione, imperniata sulle modalità particolarmente gravi e umilianti per la persona offesa della condotta delittuosa, in relazione alla quale i ricorrenti eccepiscono un travisamento del fatto, come noto non deducibile in sede di legittimità.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). L'inammissibilità dei ricorsi rende del tutto irrilevante la mancata risposta all'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile, formulata dai ricorrenti ai sensi dell'art.