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Sentenza — n. 34020/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34020/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34020/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 52 cod. pen. Ad avviso del ricorrente: - la Corte di appello - pur avendo correttamente ricostruito il fatto - avrebbe erroneamente ravvisato la possibilità per il CIRIACO di sottrarsi all'aggressione subita da Giuseppe SIGNORINO e dal figlio Andrea SIGNORINO, traendo tale conclusione dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente che ha ammesso di aver reagito allorché è stato aggredito; - tuttavia, nel caso di specie, non solo non ricorrevano i presupposti di un commodus discessus; ma più a monte il CIRIACO non avrebbe potuto darsi alla fuga sottraendosi al pericolo di un'offesa ingiusta (ed egli in effetti non lo ha mai affermato) poiché, quando egli ha reagito, l'aggressione posta in essere dai SIGNORINO era già in corso (e non solo in una fase di pericolo attuale), quindi in sostanza l'unica alternativa che il CIRIACO avrebbe avuto era subire l'offesa.1.1.

Regesto Legislator

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art. 52 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 585 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34020/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta); e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01).

Parole chiave

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circostanza attenuante azione civile lesioni gravi danneggiamento lesioni conseguenti risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 52 cod. pen
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 52 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 131-bis cod. pen (art.
art. 585 cod. pen
art. 616 c.p
All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRIACO GIUSEPPE nato a MESSINA il 11/02/1969 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; lette: - la requisitoria scritta in data 20/04/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - le conclusioni scritte in data 04/05/2021 presentate, ai sensi della stessa norma dall'avvocato ADRIANA LA MANNA che, nell'interesse del ricorrente, che ha contestato quanto esposto dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1.

Con sentenza del 21 settembre 2020 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia in data 17 ottobre 2019 del Tribunale di Messina - appellata da Giuseppe CIRIACO, Giuseppe SIGNORINO e Andrea SIGNORINO - ha rideterminato in mesi quattro di reclusione la pena inflitta a ciascuno dei predetti imputati (con il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale), confermando nel resto la decisione di primo grado, con la quale Giuseppe CIRIACO era stato dichiarato responsabile del delitto di lesioni personali aggravate in danno di Giuseppe SIGNORINO e quest'ultimo, in concorso con Andrea SIGNORINO, del delitto di lesioni aggravate in pregiudizio di Giuseppe CIRIACO; la Corte territoriale ha, altresì, compensato le spese di costituzione sostenute nel giudizio di gravame dal CIRIACO e da Giuseppe SIGNORINO quali parti civili.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore di Giuseppe CIRIACO ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 52 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), assumendo che nella specie la Corte territoriale erroneamente non avrebbe riconosciuto - quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 3, cod. proc. pen. - che l'imputato ha agito per legittima difesa. 2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 131-bis cod. pen (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), in particolare poiché la Corte di appello avrebbe escluso i presupposti per ritenere non punibile il fatto per particolare tenuità unicamente sulla scorta dell'utilizzo di un'arma impropria da parte del CIRIACO.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 52 cod. pen. Ad avviso del ricorrente: - la Corte di appello - pur avendo correttamente ricostruito il fatto - avrebbe erroneamente ravvisato la possibilità per il CIRIACO di sottrarsi all'aggressione subita da Giuseppe SIGNORINO e dal figlio Andrea SIGNORINO, traendo tale conclusione dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente che ha ammesso di aver reagito allorché è stato aggredito; - tuttavia, nel caso di specie, non solo non ricorrevano i presupposti di un commodus discessus; ma più a monte il CIRIACO non avrebbe potuto darsi alla fuga sottraendosi al pericolo di un'offesa ingiusta (ed egli in effetti non lo ha mai affermato) poiché, quando egli ha reagito, l'aggressione posta in essere dai SIGNORINO era già in corso (e non solo in una fase di pericolo attuale), quindi in sostanza l'unica alternativa che il CIRIACO avrebbe avuto era subire l'offesa.1.1.

Invero, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta); e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01).

Ebbene, con le allegazioni difensive appena sopra riportate è proprio tale ultima censura che in sostanza è stata avanzata, poiché - pur affermando che la Corte avrebbe correttamente ricostruito l'accaduto - il ricorrente ha in realtà rimarcato che i Giudici di secondo grado abbiano in maniera erronea ritenuto che nella specie il CIRIACO potesse allontanarsi in vece che colpire chi lo aggrediva. Ciò posto, la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado, negando che nella specie ricorressero i presupposti della legittima difesa (invocata pure in sede di gravame), dopo aver dato conto della dinamica del fatto e in particolare valorizzando le dichiarazioni dello stesso CIRIACO, segnatamente nella parte in cui egli ha ammesso di aver reagito all'aggressione subita colpendo i propri aggressori «senza limitarsi a "tenersi" gli schiaffi e andare via», riportando le espressioni proferite dallo stesso imputato da cui ha tratto che egli avrebbe potuto sottrarsi all'aggressione allontanandosi.

Tuttavia, nel caso di specie, non si è denunciato puntualmente un travisamento della prova da parte della Corte territoriale ma si è prospettata una diversa interpretazione degli elementi di fatto apprezzati dalla Corte, interpretazione che in questa sede di legittimità non può essere resa (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

2. Con il secondo motivo è stata assunta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente ha rassegnato che: - la Corte di appello avrebbe escluso i presupposti per ritenere non punibile il fatto per particolare tenuità unicamente perché il CIRIACO ha utilizzato un'arma impropria (un casco da motociclista); - tuttavia, la ricorrenza - nel caso di lesioni personali - dell'aggravante della commissione del fatto con armi (art. 585 cod. pen.) non esclude ex se la possibilità di fare applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ed anzi gli stessi indici utilizzati dalla Corte territoriale per commisurare la pena e concedere il beneficio della non menzione avrebbero potuto essere valutati ai fini dell'applicazione del predetto istituto. 2.1.

Nel caso in esame non sussiste la dedotta violazione di legge. Deve, difatti, ritenersi che i Giudici di secondo grado - nel far riferimento all'utilizzo da parte del CIRIACO di un'arma impropria per cagionare lesioni - abbiano compiuto un apprezzamento non correlato alla mera sussistenza dell'aggravante ma abbiano svolto un apprezzamento di merito dell'offensività della condotta - la cui congruità rispetto agli elementi in atti non è in contestazione - relativo alla specifica condotta posta in essere dal ricorrente che in questa sede non può essere sindacato.

3. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021. Il Consigliere estensor