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Sentenza — n. 34019/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34019/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34019/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il primo motivo, con riguardo al delitto di furto (di cui al capo 1 della rubrica), è stato prospettato il vizio di motivazione. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe ritenuto la prova della commissione del delitto da parte dell'imputato in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti ed anzi l'avrebbe desunta, mediante una valutazione atomistica: - dalla conoscenza personale di un operatore di polizia, secondo cui l'imputato sarebbe colui che in epoca coeva alla contestazione aveva effettuato un tentativo di prelievo presso uno sportello bancomat sito a breve distanza dal luogo di commissione del furto; - e dalla sola presenza del SANTORI nel luogo in cui il furto è avvenuto, unico dato che la sentenza avrebbe posto a fondamento della decisione sul punto. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 192, comma 2 cod. proc. pen, art. 493-ter cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34019/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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usurpazione d'identità altri capi d'accusa altri reati risarcimento per atto illecito imputazione di furto indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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art. 192, comma 2 cod. proc. pen
7667/2015, cit.); - «in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod.
art. 493-ter cod. pen
231 del 2007 e oggi dall'art. 493-ter cod. pen., in piena continuità normativa; cfr.
art. 616 c.p
All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700/2013
Sez. 2, n. 46288/2016
Sez. 2, n. 7667/2015
Sez. 2, n. 7667/2015, cit.); - «in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTORI NICOLA nato a PIETRASANTA il 28/10/1976 avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta in data 20/04/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 gennaio 2020 (dep. il 22 gennaio 2020) la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia in data 2 aprile 2019, con la quale il Tribunale di La Spezia aveva affermato la responsabilità di Nicola SANTORI per i delitti di furto e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento (artt. 624 e 493-ter cod. pen.) e, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di furto (capo 1 della rubrica). 2.2. Con il secondo motivo sono stati addotti l'omessa motivazione e la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione alla condotta di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento (capo 2 della rubrica), in particolare poiché nella specie non sarebbe stato ravvisato un reato impossibile. 2.3. Con il terzo motivo, sempre con riferimento alla condotta descritta al capo 2, sono state prospettate la carenza e l'illogicità della motivazione nonché l'erronea applicazione di norme processuali, in particolare degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen.), in relazione al riconoscimento dell'imputato quale autore del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo, con riguardo al delitto di furto (di cui al capo 1 della rubrica), è stato prospettato il vizio di motivazione. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe ritenuto la prova della commissione del delitto da parte dell'imputato in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti ed anzi l'avrebbe desunta, mediante una valutazione atomistica: - dalla conoscenza personale di un operatore di polizia, secondo cui l'imputato sarebbe colui che in epoca coeva alla contestazione aveva effettuato un tentativo di prelievo presso uno sportello bancomat sito a breve distanza dal luogo di commissione del furto; - e dalla sola presenza del SANTORI nel luogo in cui il furto è avvenuto, unico dato che la sentenza avrebbe posto a fondamento della decisione sul punto. 1.1.

Come affermato in più occasioni da questa Corte: - è inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione non muova una critica argomentata al provvedimento cui si riferisce, critica che è la funzione tipica dell'impugnazione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); difatti, «contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è [...] innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.; cfr. pure Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi addotti nel giudizio di legittimità, devono essere «di spessore tale da risultare percepibili ictu °gufi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, che rimanda a Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito - valutazione, per vero, preclusa alla Corte di cassazione, innanzi alla quale non può utilmente dedursi il travisamento del fatto -, dovendo essa piuttosto «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 2, n. 46288/2016, cit., che richiama Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; conf.

Sez. 2, n. 7667/2015, cit.); - «in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al thema probandum, precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi» (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020 - dep. 2021, Piras, Rv. 280414 - 01); - «in tema di valutazione della prova indiziaria, il vizio di mancata valutazione globale deve essere dedotto, per non incorrere nella genericità, evidenziando le ambiguità o i limiti di significato attribuiti dal giudice agli indizi singolarmente considerati che siano destinati a dissolversi nella loro valutazione congiunta, essendo sempre necessario chiarire l'effettiva incidenza della violazione delle regole valutative sulla tenuta logica della motivazione» (Sez. 5, n. 40274 del 19/04/2017, P., Rv. 271011 - 01). 1.2.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha attribuito all'imputato il delitto di furto argomentando in maniera logica e conforme a diritto, e in particolare individuando e compiutamente elencato gli elementi dai quali ha tratto la prova indiretta della commissione del furto da parte del SANTORI, facendo riferimento: al fatto che egli sia stato riconosciuto dal maresciallo maggiore dei Carabinieri Cristiano CORTESI (tramite la visione delle immagini riprese dalla telecamere di sorveglianza) come colui che ha fatto ingresso nei locali degli istituti bancari dove sono stati effettuati i tentativi di prelevamento con la carta di pagamento sottratta alla persona offesa Daniela FILPI; al tempo trascorso tra il momento in cui hanno avuto luogo i tentativi di prelievo (tramite detta carta) e l'impossessamento di essa; all'ubicazione rispetto al luogo del furto delle banche presso le quali l'imputato si è recato; alla presenza dell'imputato (rassegnata anche dal teste Marco COMIS), pochi minuti prima che la FILPI si accorgesse di aver subito il furto, nel locale dove si trovava la stessa persona offesa e proprio nei pressi del luogo dove era la borsa della donna (la Corte di merito ha rilevato pure come il SANTORI sia stato indicato dallo stesso teste come l'unico soggetto che si è approssimato alla luogo dove era la borsa).

Rispetto a tale ricostruzione il ricorso si è limitato a muovere censure per nulla puntuali, genericamente assumendo - al di là del richiamo ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità - che la Corte di appello avrebbe compiuto un apprezzamento atomistico del compendio in atti, contrariamente a quanto appena sopra rilevato. Dunque, il motivo in esame non si è confrontato effettivamente con l'impianto argomentativo della sentenza impugnata ed è perciò generico, oltre che per vero manifestamente infondato.

2. Con il secondo motivo sono state addotte l'omessa motivazione e la violazione della legge penale poiché la condotta di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento (descritta al capo 2) non è stata qualificata come reato impossibile. Il ricorrente ha osservato che il fatto dell'imputato, ossia l'aver utilizzato la carta di credito di Daniela FILPI tentando di prelevare denaro, senza esservi riuscito per l'errata digitazione del PIN, sarebbe inidonea al raggiungimento dello scopo, dato che è massima d'esperienza quella secondo cui le carte di credito o di pagamento sono utilizzabili soltanto qualora si conosce la necessaria stringa numerica (PIN); ragion per cui il solo impossessamento della tessera e il tentativo di prelievo ricadrebbero nell'ipotesi regolata dall'art. 49, comma 2, cod. pen.

Inoltre, il ricorrente ha soggiunto che sul punto la Corte di appello avrebbe omesso qualsivoglia motivazione. 2.1. La prospettazione in discorso - inerente alla qualificazione giuridica del fatto - è manifestamente infondata. La giurisprudenza di questa Corte in relazione all'incriminazione in discorso (già posta dall'art. 12 d.l. n. 143 del 1991, conv. in I. n. 197 del 1991, e poi dall'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007 e oggi dall'art. 493-ter cod. pen., in piena continuità normativa; cfr. Sez. 4, n. 13492 del 21/01/2020, Anselmo, Rv. 279002 - 02), in più occasioni ha affermato che: - il reato di indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito e di pagamento «si consuma anche nell'ipotesi in cui l'utilizzazione di una carta bancomat, di provenienza furtiva da parte di chi non è in possesso del codice PIN, è effettuata mediante la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automatico di denaro, senza ottenere alcun prelievo di denaro» (Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018, Pasquale, Rv. 273033 - 01), «indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine» (Sez. 5, n. 16572 del 20/04/2006, Sabau, Rv. 234460; cfr. pure Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018 - dep. 2019, S., Rv. 275109 - 01); - e non può dunque ravvisarsi in tali ipotesi un reato impossibile, avuto riguardo alla natura di reato di pericolo della fattispecie criminosa in discorso e considerato pure che l'incriminazione de qua non tutela il bene del patrimonio, ma garantisce, in modo più o meno diretto, i valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico economico e della fede pubblica (Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018, che richima Sez. 2, n. 37016 del 05/10/2011, Zolli, Rv. 251155;

Sez. 6, n. 29821 del 24/04/2012, Battigaglia, Rv. 253175; Sez. 2, n. 15834 del 08/04/2011, Bonassi, Rv. 250516; Sez. 5, Sentenza n. 41317 del 21/11/2006, P.M. in proc. Lavagno e altro, Rv. 235761, nonché Corte cost., con la sentenza n. 302 del 11/07/2000). Non ricorre, dunque, l'asserita violazione della legge penale. Né, per vero, potrebbe ravvisarsi in parte qua alcun difetto di motivazione, che comunque non avrebbe potuto avere rilievo alla luce della manifesta infondatezza della prospettazione difensiva (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01), per la dirimente considerazione che essa non era stata avanzata con l'atto di appello.

3. Con il terzo motivo sono stati denunciati il vizio motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. Il ricorrente ha censurato la decisione impugnata poiché avrebbe ritenuto il SANTORI autore del reato descritto al capo 2 della rubrica sulla scorta del suo riconoscimento da parte del maresciallo maggiore dei Carabinieri Cristiano CORTESI, nelle immagini riprese dalla telecamere di sorveglianza. Ad avviso del ricorrente: - non esisterebbe il riconoscimento dell'indagato quale atto di indagine regolato dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen; - il collegamento probatorio tra l'autore del fatto e l'imputato nella specie deriverebbe soltanto dalla memoria dell'operante; - la conoscenza personale non potrebbe ritenersi prova atipica e comunque, «pur non avanzando dubbi circa la bontà delle dichiarazioni degli operatori», comunque occorrerebbe tenere conto della «fallibilità umana» e quindi negare a tale dato il crisma di prova al di là di ogni ragionevole dubbio. 3.1.

Le censure in discorso non erano state avanzate innanzi al Giudice di appello (cfr. atto di appello). Dunque, in parte qua il ricorso è inammissibile perché ha irritualmente devoluto a questa Corte profili sui quali il Giudice del gravame non era stato chiamato a pronunciarsi (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01, secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»).

Non occorre, allora, ivrfilo%re oltre sul punto.

4. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de