Sentenza — n. 34018/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 4 novembre 2019 (dep. il 12 novembre 2019) la Corte t-P appello di Roma - a seguito dell'appello interposto nell'interesse di Juste Rene COMPAORE - ha confermato la pronuncia in data 31 dicembre 2019, con la quale il Tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474, comma 2, cod. pen.) e l'aveva condannato alla pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34018/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dunque, la Corte territoriale - come già la sentenza di primo grado, contrariamente a quanto assunto nel ricorso che ha riportato in maniera parziale il contenuto della decisione impugnata - ha ritenuto l'offensività della condotta, affermando che il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. è reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo un reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti vengano tratti in inganno, poiché l'idoneità a ledere la fede pubblica non va valutata in relazione alla visione del prodotto al momento dell'acquisto ma nella successiva utilizzazione di esso. 1.2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMPAORE JUSTE RENE nato in COSTA D'AVORIO il 14/10/1980 avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta in data 20/04/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile del ricorso; (/4)
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 novembre 2019 (dep. il 12 novembre 2019) la Corte t-P appello di Roma - a seguito dell'appello interposto nell'interesse di Juste Rene COMPAORE - ha confermato la pronuncia in data 31 dicembre 2019, con la quale il Tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474, comma 2, cod. pen.) e l'aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza di appello il difensore di Juste Rene COMPAORE ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 474 cod. pen. nonché la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione all'affermazione della responsabilità del COMPAORE per il delitto in imputazione. 2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate la violazione dell'art. 131-bis cod. pen nonché la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen.), a cagione dell'esclusione dei presupposti per ritenere non punibile il fatto per particolare tenuità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Con il primo motivo sono stati allegati la violazione dell'art. 474 cod. pen. e il vizio di motivazione. Il ricorrente: - ha anzitutto assunto che nel caso di specie non potrebbe affermarsi la sussistenza di una «doppia conforme», poiché vi sarebbe una contraddizione: • tra la sentenza di primo grado, che - nel fornire l'esegesi della norma incriminatrice - avrebbe affermato che l'attitudine alla falsificazione a ingenerare confusione non deve essere valutata con riferimento al momento dell'acquisto ma in relazione alla successiva utilizzazione, il che equivarrebbe a ritenere, ad avviso della difesa, che il precetto penale punirebbe condotte (quali quella ascritta all'imputato) che consentono a chi non ha i mezzi per acquistare il prodotto originale di «trarre in inganno» (mediante il prodotto contraffatto) gli altri consociati (segnatamente, coloro che possono acquistare l'originale), non potendosi tuttavia individuare in ciò la funzione di tutela del diritto penale;• e la sentenza di secondo grado, che avrebbe invece fatto riferimento all'idoneità della falsificazione a trarre in inganno un consumatore medio, aspetto che - ad avviso della difesa - dovrebbe comunque rimanere estraneo al diritto penale e trovare «probabilmente» tutela ih sede civile; - ha esposto che:
• l'art. 474 cod. pen. è invece «posto a salvaguardia della fede pubblica piuttosto che dell'interesse dell'industria a vedere tutelati propri marchi e, quindi, i propri prodotti» e l'azione avrebbe rilevanza penale «nel momento in cui il consumatore medio è ingannato dalla condotta prefigurata dall'art. 474 cod. pen.»; • il fatto commesso dall'imputato «ha creato, verosimilmente, un lievissimo danno all'industria, ma in termini di offensività penale della condotta» non avrebbe alcuna rilevanza, poiché il diritto penale dovrebbe avere ad oggetto «ben altre questioni»; e qualora si volesse tutelare l'industria, «al fine di ritenerla, nello specifico, meritevole di tutela e protezione [...], ci si dovrebbe occupare dei metodi di produzione adoperati, dei luoghi in cui tali produzioni avvengono, del trattamento riservato ai lavoratori [...], del rispetto della salute e dell'ambiente in genere» (cfr. ricorso). 1.1.
Juste Rene COMPAORE è stato ritenuto responsabile del delitto di commercio di prodotti con segni falsi per avere detenuto per la vendita prodotti industriali con marchi contraffatti (3 borse). La sentenza impugnata ha dato conto del fatto che l'imputato è stato colto dalla polizia giudiziaria sulla pubblica via mentre offriva in vendita le borse che teneva con sé; e del fatto che il teste Enrico SANTORO (esperto del marchio de quo) ha dichiarato che i prodotti in discorso erano copie fedeli della collezione PRADA e vi era apposto un marchio contraffatto idoneo a trarre in inganno un consumatore medio.
Dunque, la Corte territoriale - come già la sentenza di primo grado, contrariamente a quanto assunto nel ricorso che ha riportato in maniera parziale il contenuto della decisione impugnata - ha ritenuto l'offensività della condotta, affermando che il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. è reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo un reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti vengano tratti in inganno, poiché l'idoneità a ledere la fede pubblica non va valutata in relazione alla visione del prodotto al momento dell'acquisto ma nella successiva utilizzazione di esso. 1.2.
Ciò posto, è dirimente considerare che il ricorso non si è confrontato effettivamente con l'impianto argomentativo posto a base della condanna. Esso, infatti, oltre a riportare parzialmente quanto esposto dai Giudici di merito e a indicare in maniera generica e sulla base di petizioni di principio quale sia l'oggetto della tutela penale nella materia in esame, sotto il profilo dell'offensività della specifica condotta in imputazione - che ha inteso negare - non ha considerato in alcun modo il dato fondamentale cui la Corte territoriale (come già il Tribunale) ha fatto riferimento, ossia la deposizione del teste Enrico SANTORO, che ha rappresentato che la contraffazione dei beni detenuti per la vendita dal COMPAORE era atta a ingannare il consumatore medio, vale a dire a offendere la fede pubblica.
Il ricorso è pertanto del tutto generico, poiché non ha confutato in alcun modo tale profilo - si ribadisce, decisivo - della decisione e, pertanto, difetta di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce ossia di un confronto puntuale con le argomentazioni di esso (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 1.3. Pertanto, con riferimento al tema dell'offensività del delitto in discorso, è sufficiente osservare quanto segue. 1.3.1. Il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. è integrato dalla detenzione per la vendita o dalla vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; la norma incriminatrice tutela la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio che ha interesse a mantenere la certezza sulla funzione del segno distintivo come garanzia di particolare qualità e originalità della propria produzione (Sez. 2, n. 16821 del 03/04/2008, Diop Mamadou, Rv. 239783;
Sez. 2, n. 45545 del 15/11/2005, Nguer Khadim, Rv. 232832). La fattispecie di cui all'art. 474 cod. pen. si differenzia da quella di cui all'art.517 cod. pen. che, invece, è posta a tutela dell'ordine economico e punisce la messa in circolazione di prodotti dell'ingegno o di opere industriali recanti marchi o segni distintivi atti ad ingannare il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (Sez. 5, n. 13322 del 23/01/2009, Liang, Rv. 243937; Sez. 2, n. 27376 del 17/02/2017, Lu Xhiva, Rv. 270312; Sez. 3, n. 54356 del 02/10/2018, Scatigna, Rv. 275264). 1.3.2.
L'ipotesi di reato impossibile di cui all'art. 49, comma 2, cod. pen. ricorre ogni qual volta il reato non possa verificarsi o per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto. In tale caso, l'offesa manca del tutto, escludendo la tipicità normativa e la sussistenza del reato. In particolare, sotto il profilo dell'inidoneità dell'azione - rilevante ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen. -, deve ricorrere un'inefficacia assoluta, intrinseca ed originaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo potenziale, l'evento consumativo, da valutarsi, ex ante e in concreto, in rapporto alla condotta originaria dell'agente, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ivi comprese le eventuali cautele poste in essere dalla persona offesa, e dai risultati ottenuti e in generale da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto (da ultimo, Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085). 1.3.3.
Nei reati di falso, l'inidoneità della azione viene ricondotta al cosiddetto "falso grossolano", cioè al falso che, per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, con la precisazione che la grossolanità del falso attiene alla materialità della condotta, non già alle modalità della stessa; ed anzi, ancor prima, presuppone un oggetto materiale su cui l'alterazione, da chiunque percepibile, viene ad incidere, indipendentemente dal successivo utilizzo di quell'oggetto. Non vi è ragione per escludere, a priori, l'operatività del "falso grossolano" da alcune categorie dei reati di falso, come invece sembra trasparire dal tenore di alcune massime tratte da decisioni del giudice di legittimità circa il reato di cui all'art. 474 cod. pen. (tra le altre Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814;
Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse, Rv. 252836; Sez. 5, n. 21049 del 26/04/2012, Pescale, Rv. 252974). 1.3.4. Con specifico riferimento al delitto di cui all'art. 474 cod. pen., dall'applicazione dei principi sopra richiamati discende che, perché il falso possa essere considerato grossolano, e dunque, perché il reato possa essere ritenuto impossibile, è necessario che le caratteristiche intrinseche del marchio siano tali da escludere immediatamente la possibilità che una persona di comune avvedutezza e discernimento possa essere tratta in inganno (Sez. 2, n. 16821 del 03/04/2008, Diop Mamadou, Rv. 239783;
Sez. 2, n. 45545 del 15/11/2005, Nguer Khadim, Rv. 232832). Proprio perché il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi tutela la pubblica fede, occorre valutare l'attitudine ingannatoria del marchio in sé, non le modalità di vendita e le altre circostanze che attengono, invece, alla tutela del consumatore. La valutazione della grossolanità della falsificazione deve essere allora parametrata alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti (Sez. 2, n. 22133 del 19/02/2013, Ye, Rv. 255933;
Sez. 5, n. 33324 del 17/04/2008, Gueye, Rv. 241347; Sez. 2, n. 39863 del 02/10/2001, Babacar, Rv. 220236). Di contro è certamente irrilevante - in linea con la giurisprudenza consolidata Sez. 2, n. 16807/2019, cit.; Sez. 5, n. 5260/2014, cit.; Sez. 2, n. 20944/2012, cit.; Sez. 5, n. 21049/2012, cit. - che il prezzo di vendita, le caratteristiche della merce e dei materiali, la qualità dell'offerente siano tali da garantire la consapevolezza da parte dell'acquirente della contraffazione, il quale potrebbe persino essere stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio (Sez. 2, n. 28423 del 27 aprile 2012, Fabbri, Rv. 253417), in quanto anche in tali casi ricorre la potenzialità lesiva del marchio contraffatto, che si correla all'azione di diffusione del prodotto falsificato ad un numero indeterminabile di consociati nonché alla idoneità del marchio stesso a fare falsamente apparire un dato prodotto come proveniente da un determinato produttore, danneggiando comunque il detentore del marchio.
2. Con il secondo motivo sono state prospettate la violazione dell'art. 131-blc cod. pen. e il vizio di motivazione, adducendo che: il Giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi in ordine all'applicazione della causa di non punibilità contemplata dalla norma appena citata, che la difesa aveva richiesto in via subordinata; e che la Corte di appello avrebbe negato i presupposti di essa, nonostante l'imputato sia stato colto in possesso soltanto di tre borse, poiché ha valutato negativamente il fatto che egli si fosse fermato per farsi indentificare mentre altri si davano alla fuga e «dando credito a circostanze che - eccezion fatta per un precedente risalente al 2007 - non sono emerse nel corso del processo [...] quali l'assenza di lavoro e di fissa dimora» del COMPAORE, da cui ha tratto la «non occasionalità» della condotta, cui la Corte peraltro avrebbe erroneamente attribuito rilievo ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. che invece fa riferimento al carattere abituale della condotta incriminata. 2.1.
Anche il motivo in esame è inammissibile, perché non si confronta in toto con l'impianto argomentativo della sentenza impugnata. Invero, ai sensi dell'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. - per i reati la cui pena rientra nello spazio edittale previsto dalla stessa norma - «la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale». Dunque, non rileva in effetti la occasionalità del comportamento, bensì la sua abitualità che ricorre, «quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Tuttavia, la Corte di appello - nel rigettare il motivo di gravame con il quale era stata avanzata la richiesta di dichiarare non punibile il fatto per la sua particolare tenuità - ha in primo luogo fatto riferimento alla condotta dell'imputato, rimarcando che egli era intento insieme ad altri a offrire borse con marchio contraffatto (e dunque non soltanto alla sua condizione di persona priva di lavoro e fissa dimora nonché al suo precedente specifico, da cui ha tratto la non occasionalità del fatto); in tal modo, ha svolto un apprezzamento di merito dell'offensività del fatto, rispetto al quale il ricorso non ha mosso specifiche censure di legittimità e che qui non può essere sindacato.
3. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C