Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34017/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34017/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34017/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale, rappresentando che: - il Tribunale aveva ritenuto che le condotte ascritte all'imputato a titolo di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta documentale integrassero un unico reato, sia pure «aggravato dalla circostanza della commissione di più fatti, prevista dall'art. 219 L.F.»;- la Corte territoriale, invece, avrebbe ritenuto che l'imputato ha commesso due distinti delitti e ciò avrebbe già costituirebbe una situazione deteriore; - comunque, non avrebbe dovuto ritenersi l'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, pure applicata dal Tribunale, poiché tra le due fattispecie incriminatrici non può ipotizzarsi un concorso formale e il fatto di bancarotta impropria avrebbe dovuto ritenersi assorbito nella rimanente ipotesi delittuosa; - dunque, pure a fronte della riduzione della pena da parte dei Giudici di secondo grado, si sarebbe fatta applicazione della predetta aggravante, ciò che avrebbe inciso sul giudizio di bilanciamento e sulla commisurazione della pena. 1.1.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 81 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34017/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ebbene, fermo restando che - come ha chiarito la giurisprudenza civile di questa Corte «l'accettazione della nomina ad amministratore di una società - necessaria, avendo i poteri degli amministratori, fonte contrattuale - non richiede l'osservanza di specifiche formalità e può essere anche tacita, prescindendo dall'adempimento degli oneri pubblicitari di cui all'art.2383, quarto comma cod. civ.; in tal caso, l'accettazione può essere desunta da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina e il relativo accertamento, investendo una questione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato» (Sez. 1 Civ., n. 6928 del 22/05/2001, Cagnin contro C.F.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie reato economico amministrazione infedele ufficiale dei fallimenti solvibilità finanziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 81 cod. pen
1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.» (Sez.
art. 616 c.p
All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700/2013
Con riferimento al primo profilo di doglianza deve rilevarsi l'assoluta genericità della prospettazione del ricorrente (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.; Sez.
Sez. 2, n. 7667/2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZOLLI RICCARDO nato a ROMA il 27/03/1950 avverso la sentenza del 27/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; lette: - la requisitoria scritta in data 20/04/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - le conclusioni in data 28/04/2021 presentate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato ANDREA DI RENZO che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato quanto esposto dal Procuratore generale e insistito nell'accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1.

Con sentenza del 27 maggio 2019 (dep. il 4 giugno 2019) la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia in data 5 luglio 2019 - con la quale il Tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità di Riccardo ZOLLO per bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta documentale, con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e della commissione di più fatti di bancarotta e ritenuta la recidiva reiterata e infraquinquennale (ed esclusa la recidiva specifica) - ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, stimate equivalenti alle aggravanti, ed ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad anni tre di reclusione; la Corte territoriale ha altresì ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari applicate e determinato in anni cinque la durata dell'interdizione dello ZOLLO dai pubblici uffici.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto che l'imputato ha commesso due distinti reati (bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta documentale) laddove il primo Giudice aveva ritenuto che la condotta dello ZOLLI integrasse un unico reato. 2.2.

Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, indicate negli artt. 2475 e 2383 cod. civ., con riguardo all'attribuzione all'imputato della qualità di amministratore della società fallita. 2.3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, richiamando gli artt. 40, comma 2, cod. pen. e 2932 cod. civ., nonché il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, con riferimento alla data in cui sarebbero sorti i presupposti dell'imposizione dei tributi poi non onorati dalla fallita e alla prevedibilità dell'evento che lo ZOLLI avrebbe dovuto impedire, e alla luce della sua condanna per un fatto omissivo quantunque gli sia stara contestata una condotta attiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale, rappresentando che: - il Tribunale aveva ritenuto che le condotte ascritte all'imputato a titolo di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta documentale integrassero un unico reato, sia pure «aggravato dalla circostanza della commissione di più fatti, prevista dall'art. 219 L.F.»;- la Corte territoriale, invece, avrebbe ritenuto che l'imputato ha commesso due distinti delitti e ciò avrebbe già costituirebbe una situazione deteriore; - comunque, non avrebbe dovuto ritenersi l'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, pure applicata dal Tribunale, poiché tra le due fattispecie incriminatrici non può ipotizzarsi un concorso formale e il fatto di bancarotta impropria avrebbe dovuto ritenersi assorbito nella rimanente ipotesi delittuosa; - dunque, pure a fronte della riduzione della pena da parte dei Giudici di secondo grado, si sarebbe fatta applicazione della predetta aggravante, ciò che avrebbe inciso sul giudizio di bilanciamento e sulla commisurazione della pena. 1.1.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - «il giudice d'appello, nell'esercizio del potere dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, per preservare il principio dell'obbligatorietà della legge può dare al reato l'esatta definizione, ancorché più grave di quella attribuita dal giudice di primo grado, fermo restando l'obbligo di pronunciare soltanto sul fatto sottoposto al suo esame, e salvo il divieto di reformatio in peius con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità» (Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020 - dep. 2021, R. , Rv. 280578 - 01); - «in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.» (Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 44097 del 05/07/2019, Bellini, Rv. 277407 - 01); - «i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223, comma primo, L.F.) e quello di bancarotta impropria di cui all'art. 223 comma secondo, n. 2, L.F. hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili - ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento.

Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 L.F., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causa del fallimento» (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016 - dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019 - 01). 1.2.

Tanto premesso in diritto, nel caso in esame il Tribunale, pur avendo affermato la responsabilità dell'imputato sia per la condotta di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose sia per quella di bancarotta fraudolenta documentale ha erroneamente ritenuto che esse integrassero un unico delitto aggravato ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. Dunque, in modo conforme al diritto sostanziale e nel corretto esercizio del proprio potere di qualificazione dei fatti, la Corte territoriale ha invece affermato che nel caso di specie le condotte di cui l'imputato è stato ritenuto responsabile integrino i due distinti delitti in discorso, unificati al fine del trattamento sanzionatorio proprio in forza del disposto dell'art. 219, comma 1, n. 1, cit.; ed ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, stimate equivalenti alle aggravanti, riducendo la pena a lui irrogata.

E in tal modo non si è verificata alcuna violazione della legge penale né alcuna violazione del divieto di reformatio in peius. Il motivo in esame è, dunque, manifestamente infondato.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2475 e 2383 cod. civ., assumendo che l'imputato sarebbe stato ritenuto amministratore di diritto della società fallita: - nonostante egli non abbia mai accettato la relativa nomina neppure in maniera tacita (come prescritto dalle norme di diritto civile richiamate), non potendo neppure avere rilievo la sua presenza all'atto della nomina che risulterebbe da un verbale sottoscritto da altri; né abbia mai compiuto alcun atto di gestione; - e sulla scorta di una motivazione contraddittoria, atteso che: da una parte, è stata rigettata la richiesta difensiva di disporre perizia grafica per accertare se fosse effettivamente a lui riferibile la firma in calce alla procura rilasciata al fine di dare corso agli adempimenti relativi alla prescritta pubblicità della medesima nomina; dall'altra, la decisione di condanna avrebbe fatto leva proprio su tale atto. 2.1.

Ebbene, fermo restando che - come ha chiarito la giurisprudenza civile di questa Corte «l'accettazione della nomina ad amministratore di una società - necessaria, avendo i poteri degli amministratori, fonte contrattuale - non richiede l'osservanza di specifiche formalità e può essere anche tacita, prescindendo dall'adempimento degli oneri pubblicitari di cui all'art.2383, quarto comma cod. civ.; in tal caso, l'accettazione può essere desunta da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina e il relativo accertamento, investendo una questione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato» (Sez. 1 Civ., n. 6928 del 22/05/2001, Cagnin contro C.F.

Imp. Costr.ni Mestrine, Rv. 546854 - 01), nel caso in esame la Corte di appello ha attribuito allo ZOLLI la qualità di amministratore della SLM AUTO SERVICE s.r.l. in virtù di più elementi di fatto, vale a dire la sua presenza all'atto del conferimento della carica, la sottoscrizione da parte sua della procura per il compimento degli incombenti di pubblicità della stessa (puntualizzando che la sottoscrizione in discorso corrisponde alle altre dello ZOLLI presenti in atti), la cessione di quote della stessa società cui egli ha preso parte, avvenuta con scrittura privata autenticata; ancora, la Corte ha valorizzato il fatto che lo stesso ZOLLI abbia dichiarato in giudizio di essere stato amministratore di ben quarantotto società, così ammettendo di prestarsi ad assumere il ruolo di «testa di legno» e di conoscere il precedente amministratore della fallita.

Tale impianto argomentativo converge con quello posto a fondamento della conforme decisione di primo grado che ha pure più specificamente esposto che l'imputato, lo stesso giorno in cui risulta essergli stata conferita la carica amministrativa, è divenuto socio unico della fallita giusta scrittura privata autenticata dal notaio (il che presuppone la sua certa identificazione da parte del pubblico ufficiale); e che egli ha ammesso di aver conosciuto una delle socie dell'ente con cui ha intrattenuto rapporti volti proprio alla cessione delle quote, sia pure sostenendo di non aver portato a termine detto proposito.

Dunque, in maniera logica e convergente - e senza che possa ravvisarsi la denunciata violazione di legge - i Giudici di merito hanno concordemente attribuito all'imputato il ruolo amministrativo in discorso; e tale punto del decisum non può dirsi utilmente confutato dalla prospettazione dell'imputato, parziale perché non si confronta in toto con l'impianto motivo espresso dai Giudici di merito al riguardo (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) e dunque generico oltre che, comunque, manifestamente infondato.

3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione di legge e il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. Il ricorrente ha dedotto che: - i presupposti dell'imposizione tributaria cui attengono i pagamenti non eseguiti tra il 2006 e il 2009 sarebbero sorti precedentemente e, in particolare, anteriormente all'assunzione da parte dello ZOLLI della carica di amministratore unico; egli, dunque, non avrebbe potuto prevedere l'evento il cui mancato impedimento gli è stato ascritto; - in ogni caso, nessuna delle imputazioni farebbe riferimento all'omissione impropria per cui lo ZOLLI è stato condannato, descrivendo esse condotte attive; pertanto, l'imputato non avrebbe potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. 3.1.

Con riferimento al primo profilo di doglianza deve rilevarsi l'assoluta genericità della prospettazione del ricorrente (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.; Sez. 2, n. 7667/2015, cit.), il quale si è limitato ad asserti del tutto apodittici e per nulla puntuali, che in sostanza hanno reiterato quanto già prospettato alla Corte territoriale la quale, oltre ad aver rilevato che l'imputato ha assunto il ruolo di amministratore il 10 dicembre 2006, sulla scorta di quanto rassegnato dal curatore fallimentare ha individuato negli anni compresi dal 2006 al 2009 il periodo nel quale si è prodotto l'ingente debito tributario che ha poi cagionato il fallimento.

Alla luce di tale generica deduzione, non occorre dilungarsi per rilevare che il ricorrente non ha negato che i debiti tributari fossero da onorare nel detto periodo, bensì ha fatto riferimento al momento precedente in cui sarebbero stati posti in essere gli atti giuridici (neppure specificati) in relazione ai quali i debiti sarebbero sorto; basti osservare che non è dato comp endere in che v termini ciò avrebbe condotto all'erronea attribuzione all'imputato, quale amministratore della società, della responsabilità penale a seguito del mancato pagamento dei debiti medesimi (che ne hanno cagionato il fallimento) in particolare sotto il profilo dell'elemento rappresentativo del dolo a lui attribuito.

Con riferimento al dedotto difetto di correlazione tra accusa e sentenza, è dirimente osservare che: - le Sezioni Unite di questa Corte, proprio in materia di bancarotta, hanno chiarito che «in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252991 - 01; Sez. 5, n. 39329 del 20/09/2007, Gili, Rv. 238210 - 01, relative a ipotesi di condanna per bancarotta fraudolenta dell'amministratore di diritto per essere rimasto colpevolmente inerte di fronte alla condotta illecita dell'amministratore di fatto, in applicazione dell'art. 40, comma 2, cod. pen., anziché per la condotta assunta direttamente nella detta veste formale); - e che nel caso di specie solo apoditticamente è stato addotto il pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato, il quale - come si trae dal testo delle decisioni di merito e per vero dagli stessi motivi di ricorso (e dall'atto di appello) - ha compiutamente spiegato le proprie difese offrendo la propria prospettazione a discarico, sia pure disattesa.

4. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga