Ordinanza — n. 33880/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Collegio dà atto del provvedimento del Presidente Titolare del 26.5.2021 con cui, come rappresentato con nota del 20.5.2021 dall'estensore della sentenza n. 20621 del 2021, e assentito dal Presidente del Collegio, si dispone di procedere, ex art. 130 cod. proc. pen., alla correzione dell'errore materiale relativo alla mancata condanna alle spese sostenute dalla parte civile stessa nel giudizio di legittimità, omessa nel ruolo del dispositivo d'udienza del 6.4.2021, e nella relativa sentenza depositata il 24.5.2021, pur essendovi richiesta spese preceduta da note difensive conclusive, per una somma di euro 4.399,00, oltre accessori di legge. 1.1. Il Procuratore Generale ha chiesto con requisitoria scritta la correzione dell'errore materiale. 1.2. Il difensore della parte civile, avv. Scarparo, ha chiesto che venga corretto l'errore materiale, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del giudizio (e conferma delle statuizioni civili).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33880/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Constatata la necessità di procedere alla suddetta correzione dell'errore materiale, il Collegio dispone, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo iscritto nel ruolo dell'udienza del 6.4.2021, relativamente al procedimento n. 44369/2019 e nella sentenza n. 20621 del 6/4/2021, aggiungendo la statuizione di condanna alle spese sostenute dalla parte civile a carico dell'imputato, spese che si ritiene congruo liquidare in euro 3.500, oltre accessori di legge. L'interpolazione deve essere apposta in fine, dopo il punto.
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a seguente ORDINANZA sulla richiesta di correzione di errore materiale nel procedimento contro: GOLINO PIETRO nato a CARBONIA il 05/08/1944 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO nel senso della correzione dell'errore materiale
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio dà atto del provvedimento del Presidente Titolare del 26.5.2021 con cui, come rappresentato con nota del 20.5.2021 dall'estensore della sentenza n. 20621 del 2021, e assentito dal Presidente del Collegio, si dispone di procedere, ex art. 130 cod. proc. pen., alla correzione dell'errore materiale relativo alla mancata condanna alle spese sostenute dalla parte civile stessa nel giudizio di legittimità, omessa nel ruolo del dispositivo d'udienza del 6.4.2021, e nella relativa sentenza depositata il 24.5.2021, pur essendovi richiesta spese preceduta da note difensive conclusive, per una somma di euro 4.399,00, oltre accessori di legge. 1.1. Il Procuratore Generale ha chiesto con requisitoria scritta la correzione dell'errore materiale. 1.2. Il difensore della parte civile, avv. Scarparo, ha chiesto che venga corretto l'errore materiale, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del giudizio (e conferma delle statuizioni civili).
2. Constatata la necessità di procedere alla suddetta correzione dell'errore materiale, il Collegio dispone, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo iscritto nel ruolo dell'udienza del 6.4.2021, relativamente al procedimento n. 44369/2019 e nella sentenza n. 20621 del 6/4/2021, aggiungendo la statuizione di condanna alle spese sostenute dalla parte civile a carico dell'imputato, spese che si ritiene congruo liquidare in euro 3.500, oltre accessori di legge. L'interpolazione deve essere apposta in fine, dopo il punto.
P. Q. M. Dispone correggersi il dispositivo del ruolo dell'udienza del 6.4.2021 e il dispositivo della sentenza n. 20621/21 emessa nella stessa data, nell'ambito del proc. n. 44369/2019 RGN, aggiungendo al dispositivo finale, dopo il punto, la frase: "Condanna, altresì, il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dalla parte civile che liquida in complessivi 3.500,00 euro, oltre accessori di legge." Così deciso il 15 luglio 2021. DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Consigliere estensore Matild Brancaccio ado 1 3