Sentenza — n. 33879/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'ordinanza impugnata è stata emessa il 6 maggio 2021 dal Tribunale del riesame di Salerno, che ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Lucia Scannapieco, sottoposta — con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale — alla misura cautelare degli arresti domiciliari per sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di Marco Sica, reato commesso il 5 giugno 2020 in concorso con il compagno Marco Ferraiolo. L'apporto che la Scannapieco è accusata di avere fornito all'azione del compagno è quello di avere guidato l'autovettura, di proprietà della donna stessa, su cui Ferraiolo ha costretto il Sica a salire e dove ha iniziato a percuoterlo; nonché di aver contribuito al misfatto una volta condotta la persona offesa a casa del complice, permanendo nell'abitazione senza intervenire in favore della vittima, che intanto veniva colpita con una mazza da baseball e minacciata con un coltello per ottenere dal fratello la consegna di 1400 euro a favore di Ferraiolo.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33879/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.13/6/2000 n.186).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCANNAPIECO LUCIA nata a SALERNO il 16/06/1990 avverso l'ordinanza del 06/05/2021 del TRIB. DEL RIESAME di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 6 maggio 2021 dal Tribunale del riesame di Salerno, che ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Lucia Scannapieco, sottoposta — con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale — alla misura cautelare degli arresti domiciliari per sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di Marco Sica, reato commesso il 5 giugno 2020 in concorso con il compagno Marco Ferraiolo. L'apporto che la Scannapieco è accusata di avere fornito all'azione del compagno è quello di avere guidato l'autovettura, di proprietà della donna stessa, su cui Ferraiolo ha costretto il Sica a salire e dove ha iniziato a percuoterlo; nonché di aver contribuito al misfatto una volta condotta la persona offesa a casa del complice, permanendo nell'abitazione senza intervenire in favore della vittima, che intanto veniva colpita con una mazza da baseball e minacciata con un coltello per ottenere dal fratello la consegna di 1400 euro a favore di Ferraiolo.
2. Contro l'anzidetta ordinanza l'indagata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, ricorso che conta due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul versante della gravità indiziaria. Sostiene la ricorrente che la motivazione del Tribunale sarebbe apparente e che il ragionamento indiziario sarebbe assertivo laddove aveva valorizzato, contro la parte, il coinvolgimento nel procedimento per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990 — nonostante la donna fosse stata assolta con pronunzia irrevocabile —, la risalenza del rapporto con Ferraiolo sin dal 2012 e la vicenda del 5 marzo 2020, mai contestata alla ricorrente.
Si legge altresì nell'impugnativa che l'ordinanza impugnata ha richiamato il contributo di Daniele Carroccia, il quale aveva riferito che, alla guida del SUV su cui era stata caricata la vittima, vi era una donna, a dispetto della contraddizione esistente con le dichiarazioni della persona offesa, che aveva, invece, asserito che, al suo arrivo, l'autovettura era condotta da Ferraiolo. Sarebbe, ancora, errata l'affermazione del Tribunale del riesame secondo cui Ferraiolo il giorno del sequestro di Sica era evaso dagli arresti domiciliari, in quanto egli era stato autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per sottoporsi a visita medica, attività per la quale la Scannapieco si era recata a prelevare il compagno da casa.
Assume, altresì, l'impugnativa che la condotta della ricorrente era stata meramente passiva e che ella, intanto si era posta alla guida della vettura, in quanto ciò le era stato "intimato" dal Ferraiolo. Poiché la Scannapieco non aveva assistito alle violenze e minacce perpetrate da Ferraiolo ai danni di Sica all'interno dell'appartamento, non poteva sapere alcunché circa il proposito criminoso del presunto complice. Anzi, sarebbe congetturale ritenere che la ricorrente sapesse delle condotte eteroaggressive portate da Ferraiolo a Sica nell'appartamento e, comunque, ella non aveva l'obbligo giuridico di intervenire.
La fragilità dell'assunto accusatorio sarebbe dimostrata dall'auspicio del Collegio della cautela circa un approfondimento investigativo. 2.2. Il secondo motivo di ricorso affronta l'ordinanza impugnata sul versante delle esigenze cautelari, perché il decisum del Collegio della cautela sarebbe, in tesi, affetto, anche sotto questo aspetto, da vizio di motivazione e violazione di legge. Il pericolo di recidiva — si legge nell'impugnativa — sarebbe fondato sulla sola frequentazione con Ferraiolo, l'episodio sarebbe unico e la misura cautelare era stata disposta a dieci mesi dal fatto, per di più nei confronti di un soggetto incensurato.
In punto di adeguatezza degli arresti domiciliari, l'ordinanza impugnata sarebbe del tutto priva di motivazione e un'esigenza di proporzionalità e graduazione avrebbe imposto la scelta di una misura meno afflittiva, dato che anche Ferraiolo, la cui posizione è ben più gravata, era stato posto agli arresti domiciliari.
3. Il 21 giugno 2021, il difensore della ricorrente ha depositato motivi aggiunti. 3.1. Il primo motivo aggiunto denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al vaglio di gravità indiziaria. La ricorrente ricorda i passaggi critici del primo motivo del ricorso principale, lamentando che il ragionamento del Tribunale sarebbe apodittico e, quanto alla consapevolezza delle ragioni dell'agire del coindagato, sarebbe fallace. Il Collegio della cautela avrebbe mancato di dare riscontro alla memoria depositata all'udienza del riesame. 3.2. Il secondo motivo aggiunto lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allo scrutinio del Tribunale sulle esigenze cautelari. La motivazione del Collegio sarebbe legata solo alla frequentazione con Ferraiolo, con la pretermissione dell'incensuratezza e del tempo trascorso dal fatto.
4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché: - quanto al versante della gravità indiziaria, il ricorso sarebbe non autosufficiente ed il Tribunale del riesame non avrebbe travisato il passaggio delle sommarie informazioni testimoniali della persona offesa, non avrebbe erroneamente ritenuto che Ferraiolo fosse evaso dagli arresti domiciliari ed avrebbe rettamente inteso il contributo concorsuale della ricorrente; - in punto di esigenze cautelari, le censure sarebbero generiche in ragione del rischio di recidiva ben evidenziato dal Tribunale del riesame e la misura cautelare sarebbe già stata graduata per consentire alla donna di occuparsi della figlia neonata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in primo luogo, siccome portatore di una versione alternativa e soggettivamente orientata dei fatti di causa. Il Tribunale del riesame, invero, ha ben evidenziato quale sia stato il contributo della Scannapieco rispetto al fatto delittuoso ascritto al suo compagno, dal momento che, innanzitutto, la donna si è prestata a porsi alla guida del suo SUV per portare via Sica dal luogo del prelievo forzato, mentre Ferraiolo lo picchiava. Si tratta, con tutta evidenza, di un contributo concorsuale fattivo alla condotta, indubbiamente gestita in via principale dal coindagato, tesa a privare della libertà personale la vittima per indurre il di lui fratello a versare la somma di denaro.
Il contributo fornito dalla ricorrente, è stato, infatti, tangibile nel processo determinativo della privazione della libertà personale della persona offesa ed a nulla vale la suggestione che l'impugnativa tende a paventare, quando afferma che Farraiolo avrebbe "intimato" alla Scannapieco di mettersi alla guida, non essendovi alcuna traccia — né avendo la stessa ricorrente sviluppato detta direttrice censoria — di una costrizione della donna che faccia propendere per la non addebitabilità soggettiva del fatto. E' evidente, dunque, che, rispetto a questo segmento dell'azione così indiscutibilmente partecipativo, a nulla rileva né il travisamento della prova che la parte agita, né lo spessore del contributo reso dalla ricorrente alla fase della condotta delittuosa snodatasi a casa di Ferraiolo.
Quanto al primo aspetto, va ricordato che il travisamento della prova si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta a valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Ebbene, nessuna decisività ha il dato della posizione di guida o di passeggero della ricorrente prima della sosta del veicolo per prelevare Sica, giacché che la donna fosse o non fosse già alla guida del veicolo (peraltro di sua proprietà, circostanza che la ricorrente pare ignorare) prima del prelievo della vittima non è una circostanza decisiva, dal momento che la sua condotta successiva di conduzione del veicolo con all'interno un soggetto, evidentemente costretto a salire a bordo e poi percosso, costituisce un contegno consapevole e causalmente efficiente rispetto alla privazione della libertà personale della vittima.
Ferma restando la tenuta del ragionamento indiziario in ordine a questo primo segmento di condotta, in ordine al comportamento tenuto dalla Scannapieco all'interno dell'appartamento di Ferraiolo — dove la donna si chiuse in cucina — va osservato che la risposta del Tribunale all'analoga censura dell'istanza di riesame non è manifestamente illogica, dato che la donna ben sapeva quali fossero le intenzioni di Ferraiolo e che la vittima era stata condotta nell'appartamento contro la sua volontà, sicché la sua condotta, anche meramente passiva, ha avuto comunque una valenza partecipativa.
La presenza della ricorrente all'interno del luogo di restrizione, infatti, ha avuto il "pregio" di accrescere la portata coartante della condotta, siccome proveniente da due invece che da un solo soggetto, e di avere rafforzato il proposito criminoso del coindagato, che si è fatto forte della presenza della complice. Che costei potesse o meno percepire le grida del soggetto bastonato è circostanza di fatto e il ragionamento del Collegio della cautela non è, neanche sul punto, manifestamente illogico, essendo la donna rimasta nello stesso appartamento, "semplicemente" chiudendosi in un'altra stanza.
A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, per la configurabilità del concorso di persone nel reato, è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990;
Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 6, n. 7621 del 30/10/2014, dep. 2015, Pappalardo, Rv. 262492). L'altro aspetto di travisamento della prova — quello che concerne la ragione dell'allontanamento di Ferraiolo dal luogo di restrizione agli arresti domiciliari — è del tutto irrilevante dal momento che la donna non si è semplicemente prestata ad accompagnarle alla visita medica prevista per quel giorno, ma lo ha aiutato a sequestrare Sica ed a condurlo presso la sua abitazione, dove la vittima è stata brutalmente percossa e minacciata.
Quanto alle presunte incertezze del Tribunale circa la ricostruzione dei fatti, l'auspicio di un approfondimento investigativo non smentisce il ragionamento indiziario e non ne inficia la tenuta, tenuto conto della effettiva necessità di approfondire i fatti, necessità legittima per consolidare e definire i tratti dell'imputazione cautelare proprio perché ci si trova nella fase delle indagini a ciò deputata.
2. Anche il motivo di ricorso sulle esigenze cautelari è inammissibile siccome manifestamente infondato, giacché il Tribunale del riesame ha evidenziato, con motivazione immune dai vizi lamentati, sia la sussistenza che l'attualità delle esigenze cautelari. Il Collegio della cautela ha, infatti, da una parte, valorizzato la gravità e la vicinanza temporale dei fatti siccome indicativi di una personalità proclive al crimine, il che neutralizza l'argomento censorio legato al passaggio del tempo, peraltro decisamente contenuto; d'altra parte, il ragionamento che fonda sulla vicinanza della ricorrente a Ferraiolo non solo sentimentale, ma anche rispetto a comportamenti illeciti tenuti da quest'ultimo, non appare viziato, naturalmente nella misura in cui si apprezzi il coinvolgimento nel procedimento per reati in materia di stupefacenti in uno al compagno come segnale non già di un suo comportamento concorsuale, ma della mera circostanza che ella era stata comunque indagata e poi imputata per una condotta commessa in uno all'attuale concorrente.
In ordine alla presunta necessità di mantenere un rapporto di proporzionalità con la misura cautelare applicata a Ferraiolo, il Collegio osserva, in primo luogo, che il ricorso non è, sul punto, autosufficiente, in quanto non documenta la sostituzione della misura cautelare che si assume essere intanto intervenuta; in secondo luogo, qualsiasi valutazione del Giudice della cautela quanto a Ferraiolo non avrebbe comunque imposto al Tribunale del riesame di mantenere la proporzionalità invocata, atteso che il giudizio cautelare deve essere personalizzato e che il Tribunale del riesame ha proprio sottolineato la necessità di tenere la donna lontana dal concorrente, esigenza che sarebbe vieppiù acuita dalla collocazione del medesimo agli arresti domiciliari.
3. L'inammissibilità del ricorso principale determina quella dei motivi aggiunti.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna l