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Sentenza — n. 33878/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33878/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33878/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'ordinanza impugnata è stata emessa il 21 aprile 2021 dal Tribunale del riesame di Firenze, che ha accolto parzialmente l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Gianluca Tanzi, sostituendo al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della sospensione dall'esercizio di ogni pubblico ufficio o servizio per il Comune di Firenze per la durata di dodici mesi. Tanzi è indagato per numerosi episodi di truffa aggravata ai danni dello Stato e di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, tutti aggravati dalla qualità rivestita perché, quale dipendente del Comune di Firenze addetto all'ufficio IMU, aveva presentato ed istruito varie pratiche dirette al rimborso dell'IMU/ICI, pratiche relative a soggetti inconsapevoli; l'indagato, più precisamente, aveva ideato ed attuato un sistema, che vedeva coinvolti anche dei complici, attraverso il quale le somme erogate come rimborso finivano nella sua disponibilità o in quella degli altri concorrenti del reato.

Regesto Legislator

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art. 615-ter cod. pen; Sentenza — n. 33878/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Collegio della cautela ha osservato che i reiterati accessi abusivi erano stati scoperti in un momento successivo alla mozione dell'organo inquirente ma la parte, riportando stralci dei capi di imputazione, sostiene che la Procura della Repubblica, al momento della scelta di richiedere solo il sequestro preventivo, era già a conoscenza degli accessi informatici su cui sarebbe fondato il giudizio di pericolosità sociale. E comunque — sostiene il ricorrente — quand'anche i reati ex art. 615-ter cod. pen. fossero effettivamente emersi soltanto nel 2020, gli stessi erano comunque stati commessi in un periodo notevolmente antecedente al sequestro dei dispositivi informatici in suo possesso.

Parole chiave

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usurpazione d'identità falsificazione di monete perseguimento penale per truffa flussi finanziari illeciti inchiesta per frode fiscale riciclaggio di denaro aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 615-ter cod. pen
E comunque — sostiene il ricorrente — quand'anche i reati ex art. 615-ter cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TANZI GIANLUCA nato a FIRENZE il 27/08/1968 avverso l'ordinanza del 21/04/2021 del TRIB. DEL RIESAME di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'Avv. MASSIMILIANO MANZO, per l'indagato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 21 aprile 2021 dal Tribunale del riesame di Firenze, che ha accolto parzialmente l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Gianluca Tanzi, sostituendo al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della sospensione dall'esercizio di ogni pubblico ufficio o servizio per il Comune di Firenze per la durata di dodici mesi. Tanzi è indagato per numerosi episodi di truffa aggravata ai danni dello Stato e di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, tutti aggravati dalla qualità rivestita perché, quale dipendente del Comune di Firenze addetto all'ufficio IMU, aveva presentato ed istruito varie pratiche dirette al rimborso dell'IMU/ICI, pratiche relative a soggetti inconsapevoli; l'indagato, più precisamente, aveva ideato ed attuato un sistema, che vedeva coinvolti anche dei complici, attraverso il quale le somme erogate come rimborso finivano nella sua disponibilità o in quella degli altri concorrenti del reato.

Secondo quanto si legge nell'ordinanza impugnata, il buon fine delle pratiche era assicurato attraverso accessi abusivi al sistema informatico del Comune di Firenze effettuati anche mediante le password di colleghe di lavoro del prevenuto, approfittando della loro assenza dall'ufficio.

2. Contro l'anzidetta ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, ricorso che conta un unico motivo, con il quale si denunzia violazione di legge e illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di esigenze cautelari. Premette il ricorrente che, nell'istanza di riesame, era stato invocato un vaglio circa l'attualità del pericolo di recidiva, vaglio reso dal Collegio della cautela con una motivazione viziata. Il ricorrente affronta, in primis, l'argomentazione che si legge nell'ordinanza impugnata con cui il Tribunale del riesame ha risposto alla censura che atteneva alla scelta del pubblico ministero di non richiedere, nel 2019, una misura cautelare personale, ma solo un sequestro preventivo.

Il Collegio della cautela ha osservato che i reiterati accessi abusivi erano stati scoperti in un momento successivo alla mozione dell'organo inquirente ma la parte, riportando stralci dei capi di imputazione, sostiene che la Procura della Repubblica, al momento della scelta di richiedere solo il sequestro preventivo, era già a conoscenza degli accessi informatici su cui sarebbe fondato il giudizio di pericolosità sociale. E comunque — sostiene il ricorrente — quand'anche i reati ex art. 615-ter cod. pen. fossero effettivamente emersi soltanto nel 2020, gli stessi erano comunque stati commessi in un periodo notevolmente antecedente al sequestro dei dispositivi informatici in suo possesso.

La proposizione che riguarda l'utilizzo degli accessi per reperire documentazione concernente soggetti invisi a Tanzi sarebbe del pari fallace per giustificare l'attualità della misura cautelare, dal momento che questi ultimi fatti sarebbero comunque emersi dall'esame del materiale informatico sequestrato al ricorrente il 25 luglio 2019, come confermato dalla data dell'ultimo degli accessi abusivi, risalente al 14 giugno 2019. Del pari relativi a condotte anteriori al luglio 2019 sarebbero gli accessi abusivi effettuati mediante le password delle colleghe di Tanzi, Basta e Boschi, che peraltro non si erano espresse in termini di certezza.

Successivamente alla perquisizione e sequestro a suo carico, Tanzi, dall'ufficio IMU del Comune di Firenze dove prestava servizio all'epoca dei fatti, era stato trasferito ad altro ufficio da cui, poi, per incompatibilità ambientale, aveva chiesto di essere collocato all'ufficio direzione cultura e sport. Di aveva chiesto di essere collocato all'ufficio direzione cultura e sport. Di conseguenza, la esigenze cautelari, oltre a non sussistere, non sarebbero certamente attuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

1. In primo luogo, il motivo di ricorso non coglie nel segno laddove indulge sui tempi di emersione delle notizie di reato circa gli accessi informatici abusivi, premurandosi di dimostrare che esse erano state acquisite prima della richiesta di sequestro del pubblico ministero. A parte il fatto che si tratta di una circostanza non verificabile, neanche dalle allegazioni del ricorrente, in ogni caso non si vede quale rilevanza abbia, ai fini che occupano oggi il Collegio e che hanno occupato il Tribunale del riesame, che il pubblico ministero avesse fatto, in un primo tempo, una scelta diversa dalla mozione personale.

Ciò che rileva, infatti, è la tenuta motivazionale e giuridica del provvedimento del Tribunale del riesame che forma oggetto del presente giudizio, nella parte in cui il Collegio della cautela ha reputato sussistente il pericolo di recidiva ed ha mantenuto in piedi un vincolo cautelare a fini impeditivi, sia pure attenuandone il quommodo. In secondo luogo, a giudizio del Collegio, l'ordinanza impugnata non presenta vizi giuridici né motivazionali, dal momento che ha tratto dalla valutazione complessiva della condotta tenuta, protrattasi nel tempo e fatta di diversi episodi, anche finalisticamente diversi ma accomunati dalla strumentalizzazione della funzione a fini personali, la dimostrazione della sussistenza attuale del pericolo di recidiva.

Non è manifestamente illogico, infatti, trarre la dimostrazione dell'esistenza e dell'attualità del rischio di reiterazione di reati analoghi dalla connotazione della condotta, ancorché arrestatasi due anni or sono a seguito della perquisizione e del sequestro e, quindi, della consapevolezza di essere stato scoperto; si era trattato, infatti, di una condotta illecita ripetuta più volte nel corso del tempo, segno di un impulso delinquenziale non episodico, ma assurto a sistematico modus operandi. Peraltro, quanto all'irrilevanza dei provvedimenti disciplinari che hanno rimosso Tanzi dall'ufficio IMU, il Tribunale della cautela, con argomentazioni del tutto ignorate dal ricorrente, ha esposto le ragioni per cui detti provvedimenti, sia per la provvisorietà che li caratterizzava, sia per la parzialità delle limitazioni nei confronti delle possibilità del ricorrente di accedere a banche dati, non confortassero il Collegio circa la neutralizzazione del rischio di recidiva.2.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor