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Ordinanza — n. 33877/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33877/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33877/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Collegio dà atto della nota del difensore della parte civile Jenny Renaldin, nel procedimento n. 41893 del 2019 RGN contro Gisella Valenza, con cui si chiede di procedere alla correzione dell'errore materiale relativo alla mancata condanna alle spese sostenute dalla parte civile stessa nel giudizio di legittimità, omessa nella sentenza emessa il 9.2.2021, dep. 26.4.2021, pur essendo stato riportata, in parte motiva, la circostanza del deposito di note difensive conclusive e della nota spese, per una somma di euro 4.036,00, oltre accessori di legge. 1.1. Il Procuratore Generale ha chiesto con requisitoria scritta l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33877/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Constatata l'esattezza della richiesta di parte civile, il Collegio ritiene che debba essere disposta, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo iscritto nel ruolo dell'udienza del 9.2.2021, relativamente al procedimento n. 41983/2019 e nella sentenza n. 15624 del 9/2/2021, aggiungendo la statuizione di condanna alle spese sostenute dalla parte civile a carico dell'imputata, spese che si ritiene congruo liquidare in euro 3.600, oltre accessori di legge. L'interpolazione deve essere apposta in fine, dopo il punto.

Parole chiave

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correzione di errore materiale condono delle spese procedurali spese di ripristino risarcimento per errore giudiziario supplemento per l'integrazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
Constatata l'esattezza della richiesta di parte civile, il Collegio ritiene che debba essere disposta, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo iscritto nel ruolo dell'udienza del 9.2.2021, relativamente al procedimento n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulla richiesta di correzione di errore materiale proposta da: P.C. JENNY RINALDIN nel procedimento contro: VALENZA GISELLA nata a CALTABELLOTTA il 28/07/1947 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; viste le conclusioni del PG KATE TASSONE che ha chiesto correggersi l'errore materiale

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio dà atto della nota del difensore della parte civile Jenny Renaldin, nel procedimento n. 41893 del 2019 RGN contro Gisella Valenza, con cui si chiede di procedere alla correzione dell'errore materiale relativo alla mancata condanna alle spese sostenute dalla parte civile stessa nel giudizio di legittimità, omessa nella sentenza emessa il 9.2.2021, dep. 26.4.2021, pur essendo stato riportata, in parte motiva, la circostanza del deposito di note difensive conclusive e della nota spese, per una somma di euro 4.036,00, oltre accessori di legge. 1.1. Il Procuratore Generale ha chiesto con requisitoria scritta l'accoglimento del ricorso.

2. Constatata l'esattezza della richiesta di parte civile, il Collegio ritiene che debba essere disposta, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo iscritto nel ruolo dell'udienza del 9.2.2021, relativamente al procedimento n. 41983/2019 e nella sentenza n. 15624 del 9/2/2021, aggiungendo la statuizione di condanna alle spese sostenute dalla parte civile a carico dell'imputata, spese che si ritiene congruo liquidare in euro 3.600, oltre accessori di legge. L'interpolazione deve essere apposta in fine, dopo il punto.

P. Q. M. Dispone correggersi l'errore materiale del ruolo dell'udienza del 9.2.2021 e del dispositivo della sentenza n. 15624/2021, nel senso che dopo la condanna della ricorrente "al pagamento delle spese processuali", leggasi "Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3600, oltre accessori di legge." Così deciso il 9 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio ,R sa Pezzull DEPOSITATA I% C ANCELLERtA 04 1 3 SE