Sentenza — n. 33876/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso ufficio datata 13.1.2021 con cui Andrea Leone è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle contestazioni di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1); di partecipazione ad associazione per delinquere aggravata ex art. 416-bis1 cod. pen., costituita al fine di commettere una serie indeterminata di delitti previsti dagli artt. 512-bis, di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, oltre che di reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti; nonché avuto riguardo a numerosi reati fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 512-bis cod. pen, art. 192, comma 3 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen, art. 416 cod. pen, art. 512-bis cod. pen; Sentenza — n. 33876/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis1 cod. pen, poi, è stata correttamente rapportata dal Riesame alla giurisprudenza delle Sezioni Unite che, con la sentenza Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734, hanno chiarito che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEONE ANDREA nato a CATANZARO il 21/08/1968 avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale KATE TASSONE che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi; udito i difensori dell'indagato: l'avvocato GIUSEPPE FONTE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, e l'avvocato MASSIMILIANO CARNOVALE che ha concluso in senso analogo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso ufficio datata 13.1.2021 con cui Andrea Leone è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle contestazioni di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1); di partecipazione ad associazione per delinquere aggravata ex art. 416-bis1 cod. pen., costituita al fine di commettere una serie indeterminata di delitti previsti dagli artt. 512-bis, di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, oltre che di reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti; nonché avuto riguardo a numerosi reati fine.
Le contestazioni si muovono nell'ambito di una più vasta indagine (denominata "Basso Profilo") che ha portato ad ipotizzare l'esistenza di diversi sodalizi criminali: uno riferito alla fattispecie del delitto di associazione mafiosa (capo 1); altro di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione (abuso d'ufficio, corruzione, turbative d'asta), aggravata dalla finalità mafiosa (capo 2); altri due di associazione per delinquere aggravata ex art. 416- bis1 cod. pen., costituita al fine di commettere una serie indeterminata di delitti previsti dagli artt. 512-bis cod. pen., di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, oltre che di reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ed ulteriori reati fine (capi 22 e 23).
L'elemento di raccordo tra le diverse associazioni è rappresentato da Antonio Gallo, imprenditore vicino alle 'ndrine e che il GIP, nell'ordinanza genetica, ha definito il "personaggio ricorrente attorno a cui ruotano gli altri indagati", con ruolo centrale e capacità di penetrare qualsiasi tipo di tessuto sociale o istituzionale.
2. Propone ricorso l'indagato, tramite due distinte impugnazioni.
3. Il ricorso a firma dell'avv. Fonte eccepisce un unico, articolato motivo, con cui si deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa contestato al capo 1, per assenza ed apparenza della motivazione. Gli argomenti addotti nell'ordinanza impugnata sono stati prevalentemente tratti dall'ordinanza genetica, senza rispettare, tuttavia, i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità come canoni necessari a rendere consentita tale operazione e cedendo alla tecnica cd. del "copia e incolla", utilizzata anche senza coerenza tra i vari punti analizzati.
Si lamenta, in particolare: - che non sia stato realmente specificato il contributo fornito al sodalizio mafioso, la cui partecipazione è contestata al ricorrente al capo 1, dalla sua condotta di partecipazione all'associazione per delinquere, aggravata ex art. 416b1s1 cod. pen.: neppure si può ricavare, infatti, quale sia il rapporto che connette le due compagini associative; - che sussiste uno scollamento tra la contestazione di partecipazione mafiosa a carico del ricorrente - indicato come riferimento operativo del sodalizio di 'ndrina di Roccabernarda, in quanto legato al capo del "locale", Antonio Santo Bagnato, in ragione del contributo imprenditoriale alle cosche, nonché della gestione di società fittizie create per incamerare illeciti profitti - e le ragioni argomentative concrete addotte nell'ordinanza impugnata (il ruolo assunto da Leone nell'organizzazione criminale "semplice" contestata al capo 22; il ruolo di riciclatore di denaro per la cosca Trapasso a Verona; il rapporto fiduciario con il leader del sodalizio di Roccabernarda, Ferrazzo; la presenza al matrimonio del ricorrente di elementi di spicco della 'ndragheta).
Tra l'altro, nessun rapporto personale risultava enucleato tra l'indagato e Bagnato. Il ricorso contesta, poi, alcuni specifici passaggi motivazionali, riferiti a singoli episodi ritenuti significativi della prova dei reati, ed invece di nessuna valenza poiché composti da argomenti apodittici e congetturali (in particolare, la critica attinge: l'intercettazione del 26.10.2018, che registra l'incontro tra l'indagato e Carmine Falcone; l'intercettazione da cui è stata tratta la prova del fatto che l'indagato e altri imprenditori collegati all'associazione di cui al capo 22 avrebbero fatto regali "natalizi", nel 2017, ad esponenti delle 'ndrine facenti capo a Bagnato e Ferrazzo; le indicazioni tratte da una lettera della dipendente della società gestita da Leone-Gallo-Rosa, Maria Teresa Sinopoli, nonché da una intercettazione di costei, elementi già valorizzati dal GIP, che sarebbero mere congetture della donna sull'esistenza di un'associazione mafiosa dietro le società gestite).
Inoltre, si eccepisce anche la mancanza di decisività degli elementi raccolti ad inferire il rapporto privilegiato tra il ricorrente e il leader della cosca Ferrazzo - Mario Donato Ferrazzo - nonché la totale assenza di riferimenti rispetto alla circostanza, indicata invece come rilevante, che al matrimonio del ricorrente fossero intervenuti esponenti dei gruppi mafiosi calabresi. Infine, si eccepisce carenza di motivazione anche avuto riguardo alla gravità indiziaria per i reati fine, solo enunciata alle pagine da 18 a 21.
4. Il ricorso formulato dall'avv. Carnovale si compone di tre motivi principali. 4.1. Premessa la carenza motivazionale di ordine generale che il ricorrente rileva, avuto riguardo alla sua posizione di indagato - che sarebbe stata confusa, nell'ordinanza impugnata, con i risultati indiziari, ben più significativi, rilevati a carico di altri coindagati, come, ad esempio, Antonio Gallo - la difesa eccepisce, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione apparente, manifestamente illogica e contraddittoria avuto riguardo alla gravità indiziaria in relazione al reato di partecipazione ad associazione mafiosa ascritto al ricorrente.La tesi difensiva è che gli elementi dai quali sono stati desunti i gravi indizi di colpevolezza a carico di Andrea Leone siano stati del tutto travisati, poiché o assenti ovvero riferiti al coindagato Gallo (come i contatti con Bagnato), e sopravvalutati: - le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non indicano il ricorrente come intraneo a qualsiasi sodalizio di 'ndrangheta; - la lettera di "sfogo" di Maria Teresa Sinopoli non ha un significato di accusa specifico, ma si limita a generici riferimenti alla pericolosità dei soggetti per i quali lavorava; inoltre, deve essere valutata ai sensi dell'art. 192, comma 3 cod. proc. pen., previo vaglio di credibilità/attendibilità, essendo la predetta coinvolta nel procedimento penale; - le intercettazioni in atti non riguardano mai contatti diretti o mediati tra l'indagato ed esponenti delle diverse 'ndrine (Ferrazzo, Bagnato, Trapasso, quali "contatti", ma anche Alfonso Mannolo e Nicolino Grande Aracri vengono coinvolti nell'imputazione del capo 1 come partecipi, insieme al ricorrente).
Inoltre, la stessa figura di Ferrazzo è stata apoditticamente denunciata come di un soggetto "mafioso", nonostante nei suoi riguardi non vi siano procedimenti in corso per reati di mafia. Anche a voler considerare il ruolo imprenditoriale del ricorrente, non sussistono in atti elementi tali da far ritenere che egli sia stabilmente inserito nelle dinamiche associative quale "imprenditore mafioso", secondo i canoni interpretativi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, né possono ritenersi tali i delitti fine contestati; gli stessi collaboratori di giustizia (Iaquinta e Giuseppe Lopreiti) si riferiscono ad altri soggetti ma non a Leone.
Il motivo di ricorso, poi, premessa una lunga disamina degli orientamenti interpretativi sulla valutazione del quadro indiziario ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., denuncia la violazione di tale norma in relazione alla sussistenza dei gravi indizi per ritenere il reato di partecipazione ad associazione mafiosa: si ribadisce che non sarebbero sufficienti presunti rapporti di vicinanza con soggetti di rilievo dei sodalizi di riferimento, né le condotte associative contestate al capo 22. 4.2. Il secondo motivo di censura attiene al vizio di violazione di legge ed a quello di carenza, apparenza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla sussistenza del quadro di gravità indiziaria a carico del ricorrente per il reato di partecipazione all'associazione a delinquere contestata al capo 22 ed ai singoli reati fine.
Non è stata provata, a giudizio della difesa, l'inesistenza delle operazioni, in relazione alle quali è ipotizzato il reato di emissione di fatture false, ed inoltre il collaboratore Iaquinta non coinvolge mai il ricorrente nel racconto sulle illiceità che riguardano i reati tributari. Mancherebbero, altresì, i caratteri tipici di configurabilità del delitto associativo previsto dall'art. 416 cod. pen. a carico del ricorrente, il quale sarebbe autore, al più, di un segmento della condotta criminosa, vista l'operatività dei complici prima ed a prescindere dal suo intervento; nonché i gravi indizi nei suoi confronti in ordine alla configurabilità di delitti di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.) e di autoriciclaggio (art. 648-ter1 cod. pen.), non essendo stato provato alcun collegamento tra i soggetti "prelevatori" del denaro proveniente dal meccanismo truffaldino e Leone, né tra quest'ultimo e l'attività di reimpiego del danaro "sporco", neppure provata oggettivamente. 4.3.
La terza eccezione della difesa tocca il vizio di violazione di legge e di motivazione apparente e manifestamente illogica, in relazione all'aggravante della finalità mafiosa apposta al delitto di associazione semplice contestato al capo 22, aggravante ritenuta sussistente sotto il profilo dell'agevolazione delle cosche Mannolo, Grande Aracri, Bagnato e Trapasso. Sarebbe stata esclusa dall'ordinanza genetica la gravità indiziaria quanto alla circostanza che il flusso di danaro proveniente dai delitti fine sia effettivamente affluito ai sodalizi mafiosi e questo determinerebbe una illogicità delle conclusioni d'accusa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato (in realtà si tratta di due distinti atti di impugnazione, dal punto di vista formale, che si integrano in favore del ricorrente).
2. Con una premessa valida nell'esame di entrambi gli atti di impugnazione, deve essere precisato che all'indagato Leone è contestato di aver contribuito al sodalizio di 'ndrangheta descritto al capo 1 dell'imputazione attraverso la condotta associativa per delinquere, aggravata dalla finalità mafiosa, indicata al capo 22, e cioè assumendo il ruolo "professionale" di soggetto riciclatore di denaro per la famiglia mafiosa Trapasso di Cutro, operativa nel territorio di Verona, e per quella di Bagnato di Roccabernarda, fungendo da riferimento operativo di quest'ultima organizzazione 'ndranghetista, poiché legato ad Antonio Santo Bagnato.
Grazie alle sue qualità imprenditoriali ed alla cura e gestione di società fittizie create allo scopo di incamerare i profitti illeciti del sodalizio mafioso mediante condotte decettive ai danni dell'Erario e degli enti previdenziali, egli sarebbe riuscito a fornire un contributo dinamico e funzionale all'associazione. Elementi ritenuti di consistente gravità indiziaria nei provvedimenti cautelari venivano desunti, poi, oltre che dal ruolo imprenditoriale e criminale svolto dal ricorrente nell'ambito dell'associazione per delinquere aggravata dalla finalità mafiosa contestato al capo 22, anche dai rapporti esistenti tra l'indagato ed il capo del sodalizio, Mario Donato Ferrazzo, avvalorati dalla circostanza che al matrimonio di Leone erano presenti esponenti di spicco della cosca.
Il tessuto indiziario era stato composto grazie ad indagini complesse, ricomprendenti attività di intercettazione, perquisizioni, analisi bancarie, controlli di polizia giudiziaria su giorni e orari dei prelievi di danaro, nonché dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Domenico Iaquinta, esaminate nella loro attendibilità e significatività, posto che costui era stato coinvolto e ritenuto partecipe nelle attività illecite del sodalizio di cui al capo 22. Tale sodalizio, finalizzato alla commissione di una serie indefinita di reati di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, nonché di reati fiscali, agiva mediante lo schermo di società - quasi sempre "cartiere", prive di dipendenti, beni aziendali e sedi effettive, con intestazioni fittizie a "teste di legno" anche di nazionalità straniera (in particolare albanese) e soci occulti costituiti da società facenti capo alla famiglia mafiosa Trapasso - le quali emettevano fatture per operazioni inesistenti; accumulavano credito IVA riempiendo riserve occulte di denaro; procedevano all'estinzione di debiti verso l'erario mediante compensazione tra il debito ed il "falso credito IVA"; prelevavano il denaro così lucrato in porzioni atte a non destare sospetti e consegnavano le somme agli organizzatori del sodalizio.
Un ulteriore meccanismo truffaldino, ricostruito nei provvedimenti cautelari, prevedeva che le società costituite dal promotore dell'organizzazione criminale - Antonio Gallo - facessero delle assunzioni fittizie di personale da impiegare per servizi in appalti privati di durata minima, solo utile a maturare il diritto all'indennità di disoccupazione, indennità che, a quel punto, veniva corrisposta e ripartita destinando la metà ai lavoratori ed il resto a componenti del sodalizio. L'ordinanza impugnata, a pag. 5, riepiloga i dati investigativi dai quali è risultato accertato che le società, numerose, coinvolte nelle attività illecite del sodalizio fossero fittizie.
Il ruolo primario nell'associazione tenuto dall'indagato, cui pure non è contestata la qualità di promotore ovvero organizzatore o capo, era quello di "tecnico", insieme ad un altro associato, Tommaso Rosa, materiale organizzatore del complesso schema di reti societarie e personale compiacente, utile al sodalizio (cfr. pagg. 8 e seguenti, soprattutto il par. 3.2. dell'ordinanza impugnata, dedicato proprio al contributo associativo fornito dall'indagato all'associazione contestata al capo 22). L'ordinanza, poi, si sviluppa chiarendo gli elementi di ritenuta configurabilità della compagine associativa - par. 3.3. - e analizzando i reati fine, al par. 3.4.; definendo il contributo partecipativo di Andrea Leone all'associazione mafiosa di cui al capo 1, facendo ampio ricorso alla tecnica di motivazione per relationem, mutuando la gravità indiziaria dal percorso argomentativo dell'ordinanza genetica e, infine, rispondendo alle obiezioni difensive di volta in volta, attraverso la sottolineatura di un ruolo partecipativo mafioso ascrivibile all'indagato che, lungi dal fermarsi ad una mera vicinanza personale ad esponenti delle 'ndrine, si rivela essere di vera e propria compenetrazione nelle dinamiche del sodalizio, dei cui traffici illeciti egli è ben consapevole, nonché di disponibilità all'assistenza all'associazione anche in eventuali momenti di difficoltà attraversati dai sodali (come, ad esempio, in caso di loro sottoposizione a periodi di detenzione).
Il suo inserimento, dunque, in uno schema solidaristico, tipico delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, ha determinato il Riesame ad affermare la gravità indiziaria a carico di Andrea Leone anche in relazione al reato di associazione mafiosa descritto al capo 1.
2. Dinanzi ad una ricostruzione così congegnata, le censure di entrambi i ricorsi si rivelano complessivamente infondate, oltre che quasi completamente formulate secondo schemi argomentativi sottratti al sindacato di legittimità. Inoltre, l'apparente meticolosità delle censure dedotte e la loro diffusione argomentativa si rivelano caratteristiche che amplificano la palese infondatezza e pretestuosità dell'ossatura centrale delle eccezioni, del tutto generiche e assertive, di entrambi gli atti difensivi. 2.1. L'unico di motivo di ricorso proposto dall'avv.
Fonte punta, nella gran parte, a coinvolgere il Collegio in una inammissibile rivalutazione in fatto dei risultati delle indagini, collazionati dal provvedimento impugnato, in un unico apparato logico, privo di aporie o carenze argomentative (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Deve chiarirsi, tuttavia, quanto all'eccezione di ordine processuale, riferita alla legittimità dei richiami alla precedente ordinanza genetica, che, secondo un principio recentemente formulato dalla giurisprudenza di questa Corte, ma già più volte affermato, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la carenza di gravità indiziarla o l'omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760;
Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496). Sotto tale profilo, il ricorso non è generico, avendo centrato gli elementi indiziari esaminati dai giudici cautelari, i quali, tuttavia, a dispetto di quanto afferma il ricorrente, sono stati coerentemente collegati, per comporre il tessuto ricostruttivo proposto nei provvedimenti cautelari: - l'intercettazione del 26.10.2018, che registra l'incontro tra l'indagato e Carmine Falcone (membro della cosca Mannolo-Trapasso-Falcone-Zoffreo), a cui ha partecipato anche Antonio Gallo insieme ad altri), nel corso del quale i due conversano chiaramente di vicende mafiose, con Falcone che racconta di aver "salvato" Gallo da una situazione delicata, avvertendolo della necessità di rimanere fedele ad alcune cosche, in particolare, pena l'isolamento in caso di difficoltà (con ciò alludendo chiaramente all'intraneità di Gallo) e durante il quale parlano, altresì, apertamente, del rischio di una possibile "collaborazione" di Gallo con la giustizia, da questi poi subito smentito, avendone percepito l'impianto minaccioso; - l'intercettazione da cui è stata tratta la prova del fatto che l'indagato e altri imprenditori collegati all'associazione di cui al capo 22, - con un gesto carico di significato - hanno comprato regali "natalizi" di valore consistente, nel 2017 (ma gli accertamenti svolti provano che si trattava di una prassi annuale), ad esponenti delle 'ndrine facenti capo a Bagnato e Ferrazzo (si è arrivati all'acquisto, poi, nel 2018, da parte direttamente del ricorrente e di Antonio Gallo, di 18 orologi Rolex, presso la gioielleria Sandoz di Catanzaro, come riscontrato da documentazione fiscale; nove orologi sono stati pagati con danaro proveniente dai conti correnti delle società "cartiere"); - le indicazioni tratte da una lettera della dipendente della società gestita da Leone-Gallo- Rosa, Maria Teresa Sinopoli, nonché da una intercettazione di costei; elementi già valorizzati dal GIP, che raccontano chiaramente del timore per l'esistenza di un'associazione mafiosa dietro le società gestite da Leone, dell'ansia per eventuali pericoli anche di vita nei quali ella poteva incorrere, e che non possono essere certo relegate al ruolo di mere congetture della donna, come ipotizzato, invece, dalla difesa.
Altre parti dell'ordinanza impugnata sono dedicate agli elementi indiziari che verificano il contributo del ricorrente, attraverso il sistema di società "cartiere", alla vita della cosca Bagnato (cfr. pag. 46 del provvedimento del Riesame) e della cosca Ferrazzo (cfr. pag.
48) Dunque, dal confronto tra le doglianze proposte e le argomentazioni del provvedimento impugnato, non emergono illogicità di alcun tipo nell'analisi del quadro indiziario compiuta. I reati fine sono stati trattati nel corso dell'esame della gravità indiziaria sussistente a carico del ricorrente in relazione al reato associativo di cui al capo 22. Il motivo di ricorso, pertanto, è complessivamente infondato.
3. Anche il ricorso dell'avv. Cornovale è infondato, a tratti inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo di censura, si richiamano le argomentazioni già esposte nel paragrafo 2.1.: le richieste di rivalutazione della cornice indiziaria sono sottratte al sindacato di legittimità; il confronto con le specifiche ragioni di fatto che si assumono travisate da parte della difesa rimane a favore del provvedimento impugnato, che meticolosamente ha ricomposto un quadro indiziario complesso, in cui Andrea Leone assume il ruolo, oramai tipico dello scenario socio-criminale mafioso, dell'imprenditore intraneo, dedito alla propria attività economica in funzione dell'aiuto mafioso e contando su questo, secondo uno schema di scambio sinailagmatico di vantaggi reciproci tra il soggetto economico e il sodalizio, che è saldato dal collante soggettivo, poiché il dolo dell'imprenditore partecipe è rivolto a fornire il suo contributo all'associazione, dall'interno di essa, facendone parte e condividendone le dinamiche e le singole vicende fenomeniche che ne costituiscono espressione (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 31541 del 30/5/2017, Abbamundo, Rv. 270465).
In altre parole, si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (Sez. 6, n. 32384 del 27/3/2019, Putrino, Rv. 276474). Il ricorrente, nel caso di specie, risulta aver realizzato un vero e proprio sistema criminale di società, quasi tutte "cartiere", al servizio di alcune cosche mafiose calabresi cui erano direttamente riferibili molte delle aziende, attraverso il meccanismo dei "soci occulti" (vedi pag. 5 e ss), le quali emettevano fatture per operazioni inesistenti; accumulavano credito IVA riempiendo riserve occulte di denaro; procedevano all'estinzione di debiti verso l'erario mediante compensazione tra il debito ed il "falso credito IVA"; prelevavano il denaro così lucrato in porzioni atte a non destare sospetti e consegnavano le somme agli organizzatori del sodalizio.
Il motivo di censura, pertanto, è complessivamente infondato. 3.2. Inammissibili, invece, sono il secondo ed il terzo motivo di ricorso, entrambi formulati in fatto e volti a proporre una ricostruzione in chiave negativa della responsabilità del ricorrente per il delitto di associazione a delinquere aggravata dalla finalità mafiosa, invece ampiamente descritta dal provvedimento impugnato, come si è avuto già modo di precisare. Un intero paragrafo (il 3.2. a pag. 9, che si richiama all'ordinanza genetica) dell'ordinanza del Riesame è dedicato al ruolo del ricorrente nell'associazione di cui al capo 22.
La sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis1 cod. pen, poi, è stata correttamente rapportata dal Riesame alla giurisprudenza delle Sezioni Unite che, con la sentenza Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734, hanno chiarito che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.
Nel caso di specie, il ricorrente è anche direttamente coinvolto, quale partecipe, nel sodalizio mafioso contestato al capo 1 e rientrante nella galassia delle cosche di "ndrangheta nelle casse delle quali finiva parte dei profitti delle società da lui gestite, sotto forma di contribuzione (cfr. pag. 17 del provvedimento impugnato, che richiama le dichiarazioni dei collaboratori Iaquinta e Mirarchi, oltre che la conversazione del 18.12.2017 tra Antonio Gallo e uno dei sodali di Andrea Leone nell'associazione di cui al capo 22, Tommaso Rosa).4.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe