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Sentenza — n. 33875/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33875/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33875/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso ufficio datata 13.1.2021, con cui Ercole D'Alessandro, già luogotenente del GOA di Catanzaro, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle contestazioni di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione (abuso d'ufficio, corruzione, turbative d'asta), aggravata dalla finalità mafiosa (capo 2) e di altri, numerosi reati.

Regesto Legislator

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artt. 512-bis cod. pen, art. 319 cod. pen; Sentenza — n. 33875/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce di quanto sinora esposto, infine, appare plausibile, salvo ulteriori sviluppi, la configurazione giuridica della condotta contestata come corruzione ai sensi dell'art. 319 cod. pen., piuttosto che il meno grave reato di corruzione per l'esercizio della funzione, poiché l'atto contrario ai doveri d'ufficio è individuabile nella ricerca indebita e nella rivelazione al coindagato Gallo delle indagini in atto nei suoi confronti per il reato di riciclaggio in collegamento con gli affari della cosca Trapasso da parte del luogotenente Mari; tanto che è stato contestato anche il reato di rivelazione di segreti d'ufficio, chiaramente emerso dalle intercettazioni molteplici tra il ricorrente e il citato Gallo.

Parole chiave

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corruzione passiva corruzione di pubblici ufficiali stranieri statuto di collaboratore dei servizi di intelligence favoreggiamento inchiesta mascherata attività fuori del servizio dell'impiegato statale

Disposizioni normative citate

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artt. 512-bis cod. pen
pen., costituita al fine di commettere una serie indeterminata di delitti previsti dagli artt. 512-bis cod. pen., di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, oltre che di reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ed ulteriori reati fine (capi 22 e 23).
art. 319 cod. pen
La tesi subordinata del ricorrente, poi, è che, in ogni caso, avrebbe dovuto riqualificarsi la condotta contestata come corruzione ai sensi dell'art. 319 cod. pen.
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Testo completo

guente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO ERCOLE nato a FUSCALDO il 22/09/1955 avverso l'ordinanza del 16/02/2021 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale KATE TASSONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori dell'indagato: l'avvocato VALERIO MURGANO che insiste per l'accoglimento del ricorso e l'avvocato ALFREDO GAITO, il quale deposita copia di atti del GIP Tribunale di Catanzaro, insiste per l'accoglimento del ricorso chiedendo l'annullamento con rinvio ad altro collegio del Tribunale del Riesame di Catanzaro.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso ufficio datata 13.1.2021, con cui Ercole D'Alessandro, già luogotenente del GOA di Catanzaro, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle contestazioni di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione (abuso d'ufficio, corruzione, turbative d'asta), aggravata dalla finalità mafiosa (capo 2) e di altri, numerosi reati.

Le contestazioni si muovono nell'ambito di una più vasta indagine (denominata "Basso Profilo") che ha portato ad ipotizzare l'esistenza di diversi sodalizi criminali: uno riferito alla fattispecie del delitto di associazione mafiosa (capo 1); altro di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione (abuso d'ufficio, corruzione, turbative d'asta), aggravata dalla finalità mafiosa (capo 2); altri due di associazione per delinquere aggravata ex art. 416- bisl cod. pen., costituita al fine di commettere una serie indeterminata di delitti previsti dagli artt. 512-bis cod. pen., di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, oltre che di reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ed ulteriori reati fine (capi 22 e 23).

L'elemento di raccordo tra le diverse associazioni è rappresentato da Antonio Gallo, imprenditore vicino alle 'ndrine e che il GIP, nell'ordinanza genetica, ha definito il "personaggio ricorrente attorno a cui ruotano gli altri indagati", con ruolo centrale e capacità di penetrare qualsiasi tipo di tessuto sociale o istituzionale All'indagato è contestato anzitutto (capo 2) di aver stretto un'alleanza affaristico- corruttiva con Antonio Gallo, imprenditore vicino alle 'ndrine calabresi e che il GIP, nell'ordinanza genetica, ha definito il "personaggio ricorrente attorno a cui ruotano gli altri indagati", con ruolo centrale e capacità di penetrare qualsiasi tipo di tessuto sociale o istituzionale.

Con Gallo ed altri sodali, Ercole D'Alessandro avrebbe formato un'associazione a delinquere dedita al condizionamento di attività imprenditoriali nel settore antinfortunistico e dei servizi di pulizia da intraprendere in Albania, con l'aiuto delle cosche cui Gallo si riferiva e per vantaggi comuni (offrendo anche il suo aiuto a preservarlo da possibili sbocchi negativi, in quanto nei suoi riguardi erano in corso indagini nell'ambito dell'operazione Borderland, attraverso il reperimento e la divulgazione di notizie riservate sulle investigazioni in corso, in cambio di un coinvolgimento negli "affari" del figlio Luciano oltre che di sé stesso: ed è questo il contenuto della contestazione del reato di corruzione ascrittagli al capo 3).

La contestazione associativa fa riferimento a commistioni politico-affaristiche tra esponenti politici di rilievo regionale e nazionale, i quali avrebbero assicurato di intercedere con pubblici ufficiali in servizio presso enti pubblici ovvero con amministratori di società in house per arrivare, tramite corruzione, ad ottenere gli appalti futuri banditi. L'indagato avrebbe avuto il ruolo di raccordo con la pubblica amministrazione, quale luogotenente della Guardia di Finanza in servizio presso il GICO sez. GOA di Catanzaro. Le imputazioni provvisorie nei confronti di D'Alessandro attengono, come detto, anche alla singola vicenda corruttiva, aggravata dalla finalità mafiosa contestata al capo 3, e riflessa anche nella rivelazione di segreto d'ufficio imputata provvisoriamente al ricorrente al capo 4, per aver rivelato ad Antonio Gallo notizie riservate su indagini in corso nei suoi confronti, acquisendole da un ignaro collega.

All'indagato, infine, sono contestate numerose condotte di accesso abusivo a sistema informatico (capi 13, 13-bis, 14, 14-bis, 15, 16, 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter), svolte quasi tutte in concorso con una donna istigatrice, Odeta Hassaj, con cui egli aveva una relazione sentimentale; nonché due delitti di false attestazioni in relazione all'orario di servizio (capi 20 e 21): in relazione a tutte le contestazioni suddette egualmente è stata emessa la misura cautelare.

2. Propone ricorso l'indagato, tramite il difensore, deducendo tre motivi distinti. 2.1. Il primo argomento di censura deduce anzitutto violazione di legge e vizio di motivazione carente e manifestamente illogica, quanto alla gravità indiziaria ritenuta per il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere; il contributo del ricorrente sarebbe consistito nel fornire informazioni giudiziarie, ottenute sfruttando la sua posizione presso il G.O.A. di Catanzaro, che potessero pregiudicare l'esistenza del sodalizio, in particolare quelle riferite al sodale Gallo, indagato nell'ambito di un'indagine per contesti di criminalità organizzata.

Il "movente" dell'agire delittuoso sarebbe consistito nello scambio corruttivo funzionale all'inserimento del figlio del ricorrente nell'affare in Albania, i cui proventi avrebbero indirettamente apportato benefici all'associazione mafiosa 'ndrangheta (di qui la contestazione dell'aggravante ex art. 416- bisl cod. pen.). La difesa ritiene che il materiale indiziario a favore dell'indagato sia stato in parte trascurato ed in parte sottovalutato, specialmente quello derivato dall'attività di intercettazione, soprattutto avuto riguardo a conversazioni dalle quali si comprende la palese volontà del ricorrente di perseguire la criminalità e di non cedere a logiche mafiose, nonché la sua inconsapevolezza della vicinanza di Antonio Gallo ad ambienti della criminalità organizzata (peraltro, si accenna all'esclusione dell'aggravante mafiosa dalla contestazione per cui quest'ultimo è stato condannato nell'ambito del procedimento Borderland).

La contestazione associativa è anche vuota di contenuti, riferita ad assegnazione di appalti ed incarichi non specificati ed alla finalizzazione alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione rimasti indefiniti.Si contesta, altresì, la configurabilità dell'aggravante mafiosa rispetto al capo 3 dell'imputazione provvisoria mossa nei riguardi del ricorrente, per le ragioni già eccepite quanto al travisamento di dati riferiti alla consapevolezza di D'Alessandro di muoversi in un contesto mafioso, nonché la stessa gravità indiziaria del delitto di corruzione, avente ad oggetto una generica sua "messa a disposizione" e basato sul travisamento dei contenuti di un'intercettazione ambientale del 28.10.2017, da cui si è erroneamente dedotto che l'indagato abbia "passato" a Gallo una delega d'indagini a suo carico firmata dal pubblico ministero, tanto più che risultano contestati nell'indagine anche rapporti di costui con altri appartenenti alle forze dell'ordine (si richiama il capo 10 della contestazione).

La tesi subordinata del ricorrente, poi, è che, in ogni caso, avrebbe dovuto riqualificarsi la condotta contestata come corruzione ai sensi dell'art. 319 cod. pen. nel meno grave reato di corruzione per l'esercizio della funzione. 2.2. Il secondo motivo di ricorso censura violazione di legge e vizio di motivazione carente e manifestamente illogica quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari che imporrebbero la custodia in carcere, in ragione della contestazione dell'aggravante mafiosa prevista dall'art. 416-bis1 cod. pen., per l'operare della presunzione relativa di pericolosità sociale.

La tesi del ricorrente è che, nonostante i richiami formali dell'ordinanza impugnata alla giurisprudenza di legittimità - che impone di apprezzare le ragioni di esclusione della ricorrenza dei pericula libertatis, qualora queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, avuto riguardo soprattutto al fattore "tempo trascorso dai fatti" -, il provvedimento del Riesame abbia ignorato le ragioni difensive riferite alla risalenza temporale dei reati (collocati negli anni 2017-2018); al congedo dalla Guardia di Finanza (con collocamento in pensione al 31.12.2018); alla personalità del ricorrente ed all'assenza di precedenti penali.

Si è, invece, erroneamente data preminenza, nella valutazione negativa della pericolosità dell'indagato, alla gravità dei delitti contestati ed alle modalità con le quali sono stati eseguiti. Mancherebbe, infine, l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati (irrilevanti le deduzioni sulla mancanza del pericolo di inquinamento probatorio, che non è alla base delle ordinanze cautelari), non essendo stata valutata la "prossima" occasione delittuosa che imporrebbe la cautela e, soprattutto, la verifica approfondita dell'incidenza cautelare della cessazione del ricorrente dall'incarico nella Guardia di Finanza (si richiamano sentenze di questa Corte nelle quali si è evidenziato come la cessazione dall'incarico pubblico imponga che il rischio di recidivanza sia valutato con riguardo alla posizione soggettiva eventualmente in concreto mantenuta che consenta all'indagato di continuare a commettere condotte antigiuridiche).2.3.

Infine, un terzo ed ultimo motivo deduce violazione di legge, avuto riguardo all'art.275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione manifestamente illogica e carente, avuto riguardo alla scelta della misura custodiale più grave tra quelle disponibili, in virtù di una presunzione relativa, che tuttavia fa salva la prova contraria, circa la sola sua adeguatezza (si richiama la sentenza Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452). Nel caso del ricorrente, alcuna verifica concreta è stata operata circa l'adeguatezza di tale misura più afflittiva mentre si è travisato il dato del carteggio ritrovato presso la sua abitazione calabrese, tempo dopo la cessazione dal pubblico ufficio, che non è indicativo di una sua capacità di penetrare ancora ambienti istituzionali o reiterare i reati, avendo un contenuto neutro.

Peraltro, gli arresti domiciliari richiesti sarebbero disposti presso un domicilio sito in provincia di Roma, già indicato, e non già nel contesto territoriale dei reati.

3. Il ricorrente ha depositato memoria con motivi nuovi nei quali mette in risalto, soprattutto, per rafforzare il primo motivo di ricorso, che, nel confermare l'ordinanza genetica, il Riesame ha valorizzato tre conversazioni intercorse tra Brutto e Gallo, alle quali D'Alessandro è rimasto estraneo ed il contenuto delle quali sarebbe falso (per dimostrarlo si richiamano atti investigativi). Si ribadisce l'inconsapevolezza del ricorrente circa la qualità di soggetto intraneo ad associazioni mafiose di Antonio Gallo, di talchè non vi sarebbe la necessaria consapevolezza della finalità agevolatrice delle 'ndrine, invece ritenuta configurabile; per la dimostrazione di tale assunto, egualmente si richiamano atti investigativi e loro contenuti. Infine, ripercorrendo diversi orientamenti di legittimità, la difesa ritiene che, qualsiasi opzione si adotti, la motivazione del Riesame sia inadeguata a sostenere il pericolo cautelare e la misura custodiale maggiormente afflittiva, ribadendo le ragioni del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Il primo motivo eccepito è prevalentemente sviluppato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, poiché volte a ricostruire diversamente il quadro di gravità indiziaria a carico del ricorrente, in mancanza di manifeste illogicità o carenze che siano rilevabili nel provvedimento impugnato. Alcuni aspetti, tuttavia, vanno chiariti, in risposta alle deduzioni difensive, per giungere ad una declaratoria di loro infondatezza.Le ordinanze cautelari, sia quella genetica che quella impugnata con il ricorso per cassazione, hanno dato ampiamente conto degli elementi di fatto, emersi dalle intercettazioni, ma anche dagli accertamenti di polizia giudiziaria che sono stati effettuati in relazione a tali intercettazioni e che le hanno confortate quanto al coinvolgimento di Ercole D'Alessandro negli affari di Antonio Gallo, personaggio "chiave" dell'indagine, espressione dell'imprenditoria mafiosa di ausilio alle cosche calabresi, pienamente partecipe degli affari del sodalizio in contestazione al capo 2, sorto proprio da una sua "intuizione" pseudo-imprenditoriale.

Per questa ragione, l'ordinanza impugnata prende avvio proprio dalla descrizione del quadro indiziario a carico di Gallo, che vari collaboratori di giustizia (Danieli, Mammone, Miararchi, Liperoti, Iaquinta) indicano come "affiliato", intraneo sia alla cosca di Nicolino Grande Aracri che, successivamente, come emerso dalle intercettazioni, al gruppo criminale dei Trapasso e dei Bagnato: di Gallo si segnala la "intraneità" mafiosa, puntando l'attenzione sulla sua partecipazione a riunioni organizzative dei sodalizi; sulla sua conoscenza e sui rapporti personali con i "capi" delle cosche (ai quali era solito offrire regali in occasioni di festività) e sulla sua possibilità di interloquire direttamente con loro; sulla sua attenzione spasmodica a conoscere di indagini che lo riguardassero.

Tratteggiata la figura di Antonio Gallo, il provvedimento impugnato ha ripercorso il sorgere dei suoi rapporti con l'indagato, individuato dai fratelli Brutto, imprenditori conoscenti di Gallo, come soggetto "utile" alla comune causa affaristico-mafiosa, poiché, per la sua posizione di sottufficiale del GOA di Catanzaro, poteva riuscire a monitorare notizie essenziali su indagini in corso a carico dello stesso Gallo, già coinvolto nell'inchiesta "Borderland", in relazione alla quale era stato indagato (l'ordinanza genetica fa riferimento ad una ordinanza di custodia cautelare in quel procedimento emessa nel novembre del 2016: cfr. pag. 108 del provvedimento del GIP).

Il contributo partecipativo del ricorrente all'associazione politico-affaristico-mafiosa contestata al capo 2, che avrebbe voluto condizionare appalti ed attività economiche tra la Calabria e l'Albania, attraverso il finanziamento di un progetto specifico che prevedeva anche la realizzazione di una serie di delitti contro la pubblica amministrazione, strumentali all'intento imprenditoriale illecito, è indicato esattamente nel fornire informazioni giudiziarie, ottenute sfruttando la sua posizione presso il G.O.A. di Catanzaro, che potessero pregiudicare l'esistenza del sodalizio, in particolare quelle riferite al sodale Gallo, coinvolto, come detto, da anni nell'ambito di indagini per contesti di criminalità organizzata (emerge anche, dalle intercettazioni e dalle motivazioni dei provvedimenti cautelari, un'attività dell'indagato volte ad intercedere per futuri contatti con la pubblica amministrazione albanese, al fine di agevolare l'assegnazione degli appalti ad enti legati al gruppo criminale).

Dalle numerose intercettazioni registrate, che vedono coinvolto anche, e molte volte, direttamente l'indagato, in conversazioni dalla disarmante chiarezza dei contenuti, si rivela il pieno coinvolgimento di questi negli affari di Gallo e, man mano che cresceva il rapporto confidenziale tra i due, creatosi in seguito al "contatto" dei fratelli Brutto, la vera e propria "messa a disposizione" del ricorrente per conto dell'imprenditore partecipe di disegni mafiosi, nonché la sua consapevolezza del ruolo e della figura di questi (cfr. - oltre alle ragioni sintetizzate dall'ordinanza del Riesame che richiama brani di conversazioni intercettate, ma anche incontri di persona tra Gallo e l'indagato - le più ampie argomentazioni dell'ordinanza genetica che, da pag. 42 e ss. ha tracciato per decine di pagine i caratteri del contributo associativo del ricorrente; nonché, per la consapevolezza della mafiosità dei soggetti suoi partecipi nell'affare, le pagg. 53 e 60 dell'ordinanza del GIP.

Nelle conversazioni ivi riportate - richiamate anche da pag. 7 del provvedimento del Riesame - D'Alessandro, parlando con Tommaso Brutto e direttamente con Gallo, mostra chiaramente di essere consapevole delle gravi vicende giudiziarie nelle quali è coinvolto quest'ultimo, di aver individuato il maresciallo Mari, della Guardia di Finanza di Sellia Marina, come colui il quale aveva tra le mani una indagine importante per riciclaggio nei confronti del sodale imprenditore e di avere ben chiaro in mente il proprio compito di "contatto" per acquisire notizie determinanti sulle investigazioni in corso e, eventualmente, "pilotarle" in favore di Gallo).

Il "movente" dell'agire delittuoso di D'Alessandro è stato anch'esso plausibilmente ricostruito dalle intercettazioni nello scambio corruttivo con Gallo, funzionale all'inserimento del figlio del ricorrente nell'affare in Albania (il quale, senza l'accordo corruttivo, sarebbe stato considerato inidoneo al compito: cfr. pag. 24 dell'ordinanza del Riesame); affare i cui proventi avrebbero indirettamente apportato benefici all'associazione mafiosa 'ndrangheta ed in particolare alle cosche vicine a Gallo (di qui la contestazione dell'aggravante ex art. 416-bis1 cod. pen. sia per l'associazione a delinquere di cui al capo 2, che per le condotte di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio ascritte all'indagato ai capi 3 e 4, direttamente commesse a vantaggio di un personaggio, che, nell'ipotesi di accusa, costituisce la "punta" imprenditoriale del sistema affaristico mafioso al centro delle investigazioni).

In particolare, dalle pagine 97 e 98 dell'ordinanza del GIP e dalle pagine 19 a 22 di quella del Riesame, è possibile ricostruire il ruolo essenziale e smaccatamente di ausilio e vicinanza tra il pubblico ufficiale indagato e Antonio Gallo, al culmine della loro conoscenza favorita dai fratelli Brutto: l'attivismo in favore di Gallo, da parte del ricorrente, realizzatosi attraverso la rivelazione delle indagini che a suo carico stava conducendo il maresciallo Mari per l'ipotesi di riciclaggio di danaro a vantaggio della cosca dei Trapasso e la promessa di aiuto riguardo a tali investigazioni; il consiglio pressante dato a Gallo a non usare i telefoni, vista la sua posizione oramai chiara di indagato; il pieno coinvolgimento nell'affare albanese e le prospettive di intervento per gli appalti in Albania: le conversazioni, affatto criptiche, bensì assolutamente chiare, riflettono un quadro desolante della pubblica funzione "vissuta" dal ricorrente.Dinanzi a tale quadro indiziario, solo accennato dal Collegio - il cui compito non è ricostruire la vicenda di fatto nei suoi dettagli bensì stabilire se vi siano aporie gravi dal punto di vista motivazionale nel provvedimento impugnato, che ne minino l'impianto logico-argomentativo — e, peraltro, ancora iscritto nell'alveo della fase cognitiva cautelare, scolorano le eccezioni difensive volte a leggere diversamente i risultati delle indagini e delle intercettazioni (i cenni generici, invero, a conversazioni dalle quali si comprenderebbe la volontà del ricorrente di perseguire la criminalità e di non cedere a logiche mafiose, nonché la sua inconsapevolezza della vicinanza di Antonio Gallo ad ambienti della criminalità organizzata non trovano riscontro nella lettura dei provvedimenti cautelari, rimanendo confinate, in parte, le frasi che probabilmente hanno indotto all'eccezione, nel novero delle mere interlocuzioni di forma, che non smentiscono la sostanza contenutistica criminale delle numerose, diverse intercettazioni registrate.) La contestazione associativa non è, poi, priva di contenuti solo perchè riferita ad assegnazione di appalti ed incarichi non specificati ed alla finalizzazione alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione non precisamente definiti, ma chiaramente evincibili dalle conversazioni trascritte, anche nella loro dimensione futura oltre che attuale (a riprova della proiezione finalistica associativa).

Tanto più che, a pag. 98 dell'ordinanza del GIP, vi è un capitolo dedicato proprio alla "Conclusione dell'affare albanese", desunta dalla conversazione del 23.3.2018 tra Gallo e D'Alessandro, dai contenuti di più ampia portata, nel corso della quale emerge anche la soddisfazione degli interlocutori per la conclusione con un "nulla di fatto" delle indagini condotte da Mari a carico di Gallo. Il contesto mafioso in cui si muove Gallo e, di conseguenza, cui porta ausilio il ricorrente è chiaramente conosciuto da quest'ultimo, che ne parla esplicitamente in alcune conversazioni intercettate (cfr. pag. 53 ordinanza GIP e, in generale, tutto il tenore e i contenuti complessivi delle intercettazioni disposte).

Di qui la manifesta infondatezza della censura rivolta a negare la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, rispetto a tutti i reati contestati. Del resto, le Sezioni Unite hanno chiarito che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734).

Ed è allo stato emersa, nei limiti dell'esame collegato alla fase cautelare in corso, la conoscenza da parte del ricorrente della figura criminale di Gallo, trait d'union con la galassia mafiosa calabrese. Quanto al denunciato travisamento dei contenuti di un'intercettazione ambientale del 28.10.2017, da cui si sarebbe erroneamente dedotto che l'indagato abbia "passato" a Gallo una delega d'indagini a suo carico firmata dal pubblico ministero Capomolla, ete l'argomento è in parte irrilevante, poiché della rivelazione di segreti d'ufficio costante, dell'ausilio corruttivo offerto e del ruolo di "consigliere" investigativo svolto dall'indagato nei riguardi di Gallo emergono tratti continui e costanti da tutte le intercettazioni richiamate nei provvedimenti cautelari, che danno atto di come una spasmodica richiesta di aiuto e informazioni per l'imprenditore collegato alle cosche fosse al centro dell'interesse del sodalizio affaristico, poiché la sua figura era fondamentale per i disegni associativi.

Alla luce di quanto sinora esposto, infine, appare plausibile, salvo ulteriori sviluppi, la configurazione giuridica della condotta contestata come corruzione ai sensi dell'art. 319 cod. pen., piuttosto che il meno grave reato di corruzione per l'esercizio della funzione, poiché l'atto contrario ai doveri d'ufficio è individuabile nella ricerca indebita e nella rivelazione al coindagato Gallo delle indagini in atto nei suoi confronti per il reato di riciclaggio in collegamento con gli affari della cosca Trapasso da parte del luogotenente Mari; tanto che è stato contestato anche il reato di rivelazione di segreti d'ufficio, chiaramente emerso dalle intercettazioni molteplici tra il ricorrente e il citato Gallo.

3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati. 3.1. Deve premettersi, in via generale, che il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett.

b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 49038 del 14/6/2017, Silvestrin, Rv. 271522).

Il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile, poi, secondo gli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimità, all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242); deve tenersi conto, cioè, nella valutazione del "periculum libertatis", della sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 5, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566;

Sez. 1, n. 14840 del 22/1/2020, Oliviero, Rv. 279122). Anche per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., quali nella specie sono le contestazioni di cui ai capi 2, 3 e 4, per i quali è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze caute/ari, secondo l'orientamento più garantista presente nella giurisprudenza della Cassazione, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze caute/ari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis1 cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 6, n. 19863 del 4/5/2021, Scozzafava, Rv. 281273;

Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 42714 del 19/7/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/1/2019, Pianta, Rv. 274861; Sez. 6, n. 16867 del 20/3/2018, Morabito, Rv. 272919; Sez. 6, n. 29807 del 4/5/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino e altri, Rv. 270738; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995;

Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, Rv. 268727; nell'ambito di tale orientamento, cfr. anche la differente sensibilità interpretativa di Sez. 5, n. 25670 del 13/3/2018, Gullo, Rv. 273805). Si registra un contrasto, sul tema, come evidenziato da Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471, che ha ispirato il Riesame nell'aderire ad un orientamento intermedio, con cui si è proposta una sintesi tra l'opzione più garantista già enunciata e quella più rigorosa, secondo cui la presunzione relativa di pericolosità sociale per il partecipe ad associazione mafiosa (per tale fattispecie, cfr.

Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, Bonforte, Rv. 275681; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. Trombacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 5, n. 35847 del 11/6/2018, C., Rv. 274174; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986; Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 264727; vedi anche Sez. 3, n. 33051 del 8/3/2016, Barra, Rv. 268664;

Sez. 1, n. 24135 del 10/5/2019, Castorina, Rv. 276193 e le sentenze non massimate: Sez. 5, n. 26368 del 24/7/2020, Polito; Sez. 5, n. 26369 del 24/7/2020, C.; Sez. 5, n. 26374 del 24 luglio 2020, Campicelli) e per i delitti aggravati dalla modalità o dalla finalità mafiosa (cfr. Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112), di cui all'attuale dettato dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicchè, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze caute/ari.

L'orientamento intermedio, rappresentato da Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471 (ma anche da Sez. 5, n. 57580 del 14/9/2017, Lupia, Rv. 272435), afferma che, in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e - ovviamente - la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari. 3.2.

Tanto chiarito, nella fattispecie sottoposta al Collegio, qualsiasi sia il prisma interpretativo alla luce del quale si intenda leggere la motivazione del provvedimento impugnato in punto di esigenze cautelari, essa garantisce una buona tenuta alla verifica. La distanza temporale tra la cautela e i fatti è stata parametrata alla gravità delle condotte ed alla ritenuta "forte spregiudicatezza nell'agire" da parte del ricorrente, alla sua "assenza di scrupoli" nel relazionarsi con soggetti vicini alla "ndrangheta, in particolare di Antonio Gallo, del quale pure gli era nota la possibile caratura criminale.

La presunzione di pericolosità, dunque, non ha funzionato da fattore di preclusione ad una valutazione in concreto delle esigenze cautelari che, invece, sono state verificate anche avuto riguardo al tempo di commissione dei reati e rapportate ad elementi ulteriori, indicatori di una sua attuale vicinanza ad ambienti dell'ufficio già di appartenenza e da cui si è formalmente dimesso. In tale ottica deve essere letto il richiamo, nient'affatto equivocato dal Riesame, alla documentazione giudiziaria (informative di indagini, deleghe della Procura di Reggio Calabria, esposti anonimi e denunce a carico di coindagati, interrogazioni a banche dati della Guardia di Finanza) trovata in suo possesso, che, allo stato, non può che aggravare il quadro cautelare a carico del ricorrente, attualizzarlo e, in conclusione, giustificare il ricorso alla misura custodiale carceraria, così come ritenuto plausibilmente dal provvedimento impugnato.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato ed al rigetto segue la condanna dell'indagato alle spese del procedimento. P. Q. M.Rigetta