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Ordinanza — n. 33873/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33873/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33873/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLI GIACOMO avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; lette le richieste del PG LUIGI GIORDANO, che ha concluso per la correzione dell'errore contenuto in sentenza. Letta la richiesta di correzione dell'errore materiale avanzata da Campanelli Giacomo. lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. GIORGIO AZZALINI, che ha chiesto il rigetto dell'istanza. FATTO e DIRITTO Questa Corte, con sentenza del 16/12/2020, rigettava il ricorso proposto da Stefanon Gianfranco avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 19/6/2019, che lo aveva condannato per lesioni personali e minaccia in danno di Campanelli Giacomo, nonché per danneggiamento dell'autovettura di quest'ultimo.

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33873/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Da ultimo, cass., sez. 5, n. 30743 del 26/3/2019). Tanto, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle spese in questione. Nella specie, la liquidazione delle spese a favore della parte civile si rende doverosa per il fatto che, coi motivi di ricorso, totalmente rigettati, Stefanon ha contestato la sua responsabilità per i reati ascrittigli e perché Campanelli ha svolto pertinenti difese, contribuendo al rigetto del ricorso dell'imputato. Tali spese vanno liquidate - giusta la nota allegata alle conclusioni della parte civile e opportunamente ridotte, per riportarle nei limiti di tariffa - nella misura di C 3.500, oltre accessori dì legge.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario diritto a un difensore spese legali diritto al risarcimento danni indennità del difensore d'ufficio spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
Come già statuito da questa Corte, la procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLI GIACOMO avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; lette le richieste del PG LUIGI GIORDANO, che ha concluso per la correzione dell'errore contenuto in sentenza. Letta la richiesta di correzione dell'errore materiale avanzata da Campanelli Giacomo. lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. GIORGIO AZZALINI, che ha chiesto il rigetto dell'istanza. FATTO e DIRITTO Questa Corte, con sentenza del 16/12/2020, rigettava il ricorso proposto da Stefanon Gianfranco avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 19/6/2019, che lo aveva condannato per lesioni personali e minaccia in danno di Campanelli Giacomo, nonché per danneggiamento dell'autovettura di quest'ultimo.

Dopo il deposito della motivazione della sentenza è pervenuta a questa Corte istanza di correzione di errore materiale da parte di Campanelli Giacomo, con cui viene segnalata una omessa pronuncia sulla richiesta, avanzata a suo tempo dalla parte civile, di condanna dell'imputato al pagamento - a suo favore - delle spese legali del giudizio di cassazione. La richiesta è fondata. Come già statuito da questa Corte, la procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.), è applicabile nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, considerato che detta omissione si concreta in un nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti e che la relativa statuizione riveste natura accessoria e obbligatoria e, nella specie, anche consequenziale, nel senso che essa consegue dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse (cass., n. 46379 del 15/11/2007.

Da ultimo, cass., sez. 5, n. 30743 del 26/3/2019). Tanto, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle spese in questione. Nella specie, la liquidazione delle spese a favore della parte civile si rende doverosa per il fatto che, coi motivi di ricorso, totalmente rigettati, Stefanon ha contestato la sua responsabilità per i reati ascrittigli e perché Campanelli ha svolto pertinenti difese, contribuendo al rigetto del ricorso dell'imputato. Tali spese vanno liquidate - giusta la nota allegata alle conclusioni della parte civile e opportunamente ridotte, per riportarle nei limiti di tariffa - nella misura di C 3.500, oltre accessori dì legge.

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza e nel dispositivo della sentenza n. 3792/2021 del 16.12.2020, nel senso che dopo le parole "spese processuali", leggasi altresì "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge". Così deciso il 5/7/2021 Il Consi lier leqsore Il Presidente (Anto (Rosa Pezzullo) DE