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Sentenza — n. 33872/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33872/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33872/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto emesso il 28/02/2020 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 28/11/2018 che aveva applicato a Gullì Giovanni la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di 3 anni.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33872/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il carattere fortemente radicato nella consorteria trova conferma nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Ambrogio Giuseppe, secondo cui il Gullì sarebbe passato per meriti ed azioni nella c.d. "società maggiore", manifestando in questo modo una progressione criminale, tanto che per un certo periodo era proprio il Gullì a gestire di fatto l'associazione. La Corte ha evidenziato altresì che il Gullì era stato in precedenza condannato con sentenza irrevocabile per il reato di favoreggiamento aggravato a norma dell'art. 7 I. 203/91, per aver agevolato la latitanza del capo cosca Giuseppe Iamonte, nonché, definitivamente nel 2018, per una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Parole chiave

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controllo periodico della detenzione assenza prolungata all'estero mantenimento della carcerazione preventiva proroga della carcerazione espulsione durata minima di soggiorno diritto di visita sorvegliato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GULLI' Giovanni, nato a Melito di Porto Salvo il 12/10/1978 avverso il decreto del 28/02/2020 della Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso il 28/02/2020 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 28/11/2018 che aveva applicato a Gullì Giovanni la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di 3 anni.

2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Gullì Giovanni, Avv. Marino Maurizio Punturieri, che ha dedotto la violazione dell'art. 4 d.lgs 159/2011 e il vizio di motivazione, evidenziando il carattere risalente nel tempo delle condotte contestate e denunciando l'apparenza della stereotipata motivazione. (F; Evidenzia al riguardo che le condotte contestate al Gullì risalgono al più tardi al 2012, e che egli, prima detenuto e poi rimesso in libertà, non ha compiuto più alcuna violazione di norme; il percorso è stato, dunque, quello di un evidente recesso dal dato associativo e sono trascorsi sei anni della commissione dell'ultimo fatto sino all'applicazione della misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti dalla legge e privi di un concreto confronto argomentativo con il provvedimento impugnato.

2. Invero, le doglianze relative alla valutazione dell'attualità della pericolosità, proposte con il laconico ricorso, sono inammissibili, poiché, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene.

Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata, attinente alle questioni proposte con l'impugnazione, e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi.In particolare, la valutazione di pericolosità c.d. qualificata è stata fondata sull'accertata partecipazione del proposto alla 'ndrangheta, ed in particolare alla 'cosca la monte'. In linea con l'orientamento affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, 30/11/2017, n. 111, Gattuso), la Corte ha applicato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della attualità della pericolosità del proposto, con la specificazione che quante volte sussistano elementi sintomatici di una vera e propria partecipazione del proposto al sodalizio mafioso è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità.

E', poi, onere del giudice compiere l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale in rapporto ai tre indicatori fondamentali, costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa, nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937).

Ciò posto, la Corte territoriale ha fondato il giudizio prognostico di pericolosità del Gullì valorizzando le condotte emerse nel processo denominato "Ada", all'esito del quale il ricorrente è stato condannato con sentenza definitiva per il reato di partecipazione all'associazione 'ndranghetista denominata "Società di Melito Porto Salvo" facente capo alla cosca Iamonte, nell'ambito della quale il medesimo ricopriva un ruolo di rilievo e di prestigio, quale fiduciario del vecchio capo cosca e quale imprenditore che, con la sua attività messa a disposizione dell'associazione, garantiva l'accaparramento degli appalti.

Il carattere fortemente radicato nella consorteria trova conferma nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Ambrogio Giuseppe, secondo cui il Gullì sarebbe passato per meriti ed azioni nella c.d. "società maggiore", manifestando in questo modo una progressione criminale, tanto che per un certo periodo era proprio il Gullì a gestire di fatto l'associazione. La Corte ha evidenziato altresì che il Gullì era stato in precedenza condannato con sentenza irrevocabile per il reato di favoreggiamento aggravato a norma dell'art. 7 I. 203/91, per aver agevolato la latitanza del capo cosca Giuseppe Iamonte, nonché, definitivamente nel 2018, per una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Di contro, i giudici di merito hanno posto in rilievo come la presunzione di pericolosità non sia stata superata da alcuna prospettazione difensiva dalla quale possa desumersi un'effettiva dissociazione dalla consorteria da parte del Gullì, non potendosi a tal fine prendere in considerazione soltanto il periodo di detenzione trascorso, tenuto altresì conto che i fatti contestati non risultano particolarmente risalenti nel tempo (data di emissione della misura, 28/11/2018, laddove l'arresto è avvenuto nel 2012 e la sentenza di primo grado risale all'ottobre 2015).

Al riguardo, del resto, va ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti alle "mafie storiche" (mafia, camorra, indrangheta e sacra corona unita), la presunzione semplice di pericolosità sociale confermata dall'esistenza di elementi indicatori della persistenza e attualità del vincolo, quali la rilevanza del tipo di contributo fornito all'associazione mafiosa e la condivisione del progetto antagonista e antistatuale dell'associazione mafiosa manifestatosi nella reiterata commissione di crimini violenti finalizzati agli scopi criminali dell'associazione, non può essere scalfita dalla buona condotta carceraria che non è indicativa della concreta cessazione dello stato di pericolosità e dell'esplicito recesso dal vincolo associativo (Sez. 2, n. 23128 del 15/03/2018, Formoso, Rv. 272880).

Tanto premesso, non ricorre, quindi, in concreto un caso di motivazione inesistente o puramente apparente. Oltre ai limiti specifici del giudizio di cassazione avente ad oggetto le misure di prevenzione, vanno peraltro rammentati i limiti generali del sindacato di legittimità, che non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica della decisione e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di Cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (ex multis, Sez.

U., n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone). Devono pertanto ritenersi inammissibili le doglianze proposte, aventi ad oggetto la valutazione probatoria della consistenza indiziaria posta a fondamento del giudizio di pericolosità sociale e della sua attualità, risolvendosi le censure in una mera 'contestazione probatoria', peraltro del tutto generica, a fronte di un discorso giustificativo espresso dal provvedimento, tutt'altro che stereotipato. Del resto, la valutazione in concreto dell'attualità della pericolosità costituisce una questione di fatto, il cui accertamento esula dal controllo di legittimità (Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, dep. 2004, Criaco, Rv. 229305). 2.1.

Con riferimento alla dedotta mancanza di motivazione sull'attualità, non appare ridondante precisare che la sentenza 'Gattuso' (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 e 271512) ha affermato il seguente principio di diritto: "Nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di "appartenere" ad una associazione di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto". Il principio, che appare ampio e, dunque, scarsamente denotativo sotto il profilo ermeneutico, merita di essere chiarito nella sua portata applicativa sulla base di alcuni passaggi argomentativi delle Sezioni Unite, che sembrano avere circoscritto l'affermazione del principio di diritto relativo alla necessità di un accertamento dell'attualità della pericolosità del proposto alle sole ipotesi di mera appartenenza ad associazioni mafiose, non già alle ipotesi di partecipazione.

Al riguardo, invero, le Sezioni Unite hanno affermato che "il concetto di appartenenza, evocato dalla norma, è più ampio di quello di partecipazione, con il conseguente rilievo attribuito in tema di misure di prevenzione a condotte che non integrano neppure in ipotesi di accusa la presenza del vincolo stabile tra il proposto e la compagine, ma rivelano una attività di collaborazione, anche non continuativa. La differente struttura risulta essenziale nel senso di impedire, anche sul piano logico ricostruttivo, la piena equiparazione tra situazioni radicalmente diverse.

Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non siano apprezzati elementi indicativi di tale partecipazione, individuabile nella collaborazione strutturale con il gruppo illecito, nella consapevolezza della funzione del proprio apporto stabile e riconoscibile dai consociati, la collaborazione occasionalmente prestata, pur nel previo riconoscimento della funzione della stessa ai fini del raggiungimento degli scopi propri del gruppo, per la mancanza di stabilità connessa alla natura di tale cooperazione, non può legittimare l'applicazione di presunzioni semplici, la cui valenza è radicata nelle caratteristiche del patto sociale, la cui ideale sottoscrizione, secondo il criterio de/rid quod plerumque accidit, costituisce il substrato giustificativo (sul punto Corte cost., n. 231 del 2010) che l'apporto occasionale non possiede per definizione.

In tal caso l'accertamento di attualità dovrà logicamente essere ancorato a valutazioni specifiche sulla ripetitività dell'apporto, sulla permanenza di determinate condizioni di vita ed interessi in comune" (§ 10). Al contrario, nel caso di fattispecie di pericolosità fondate sulla partecipazione, viene ribadita la sufficienza della mancanza di elementi dai quali desumere la cessazione dell'appartenenza al sodalizio criminoso (per recesso del proposto o per la disarticolazione dell'associazione), con la precisazione che non occorre la dimostrazione di un dato formale di recesso, essendo all'uopo necessario confrontarsi con elementi concreti tali da escludere la persistenza del vincolo: "occorre confrontarsi, al fine della valutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima - anche lì dove sia possibile evocare astrattamente un recesso, che si può connettere solo ad attività partecipativa -, quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo" (§ 12).

Del resto, i principi di diritto affermati dalla sentenza 'Gattuso' sono stati oggetto delle seguenti massime: "Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto (In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità) (Rv. 271511). "Il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale" (Rv. 271512).

Ne consegue che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite riguarda la pericolosità c.d. qualificata del soggetto 'appartenente' ad associazione mafiosa, e non del 'partecipe' ad essa. Invero, sebbene la decisione, in quanto espressiva di un 'metodo probatorio', espliciti (anche) assunti di carattere generale, nondimeno si riferisce ad ipotesi di presunzione di pericolosità sociale formulata rispetto al soggetto che non risulti intraneo al gruppo criminoso; al contrario, non ha affermato alcun (nuovo) principio che possa riguardare il soggetto del quale, invece, è provata la partecipazione al sodalizio.

Ed anche sotto il profilo della valutazione dell'attualità della pericolosità, va chiarito che le Sezioni Unite non esigono la dimostrazione positiva di elementi ulteriori e sopravvenuti, quanto il confronto "con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo" (§ 12). In altri termini, il vulnus alla garanzia individuale viene individuato, essenzialmente, nell'automatismo probatorio sotteso al ragionamento giustificativo della pericolosità sociale che si limiti a registrare la sola assenza di una chiara epifania del 'recesso' del proposto; recesso che, peraltro, come opportunamente osservato dalle Sezioni Unite, allude ad una nozione impropria, sotto il profilo logico e terminologico, rispetto a dinamiche di appartenenza, per definizione occasionali; ciò che si intende precludere, dunque, è la spirale delle presunzioni, in forza delle quali anche un apporto occasionale, non organico e distante nel tempo, possa essere ritenuto sufficiente a connotare una condizione di perenne appartenenza del soggetto, in assenza di un esplicito recesso.

Le Sezioni Unite, dunque, affermando il dovere del giudice di "confrontarsi (..) con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione" originaria, obbligano ad una considerazione di tutti gli elementi di fatto potenzialmente rilevanti (mutate condizioni di vita, lasso temporale trascorso, detenzione nel frattempo subìta, ecc.). Al riguardo, peraltro, non va dimenticato che la valutazione di pericolosità è un giudizio prognostico, fondato su elementi di fatto precedenti alla formulazione dello stesso, e non storico, cioè ancorato ad elementi nuovi ed ulteriori; altrimenti dovrebbe ammettersi che l'attualità è tale solo se immanente, temporalmente, all'applicazione della misura, e che l'accertamento del fatto-reato dovrebbe essere sempre esattamente parallelo a quello sulla 'attuale' pericolosità, con evidente dissoluzione logica del sistema di prevenzione, per come è delineato dalla vigente legislazione.

Il giudizio prognostico, dunque, implica che, a partire dal fatto sintomatico della pericolosità sociale, il giudice, al momento dell'applicazione della misura di prevenzione, attualizzi la prognosi alla luce degli accadimenti intermedi: si confronti, cioè, con "qualsiasi elemento di fatto" suscettibile di mutare, anche sul piano logico, la prognosi iniziale.Tanto premesso, il decreto impugnato concerne l'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di un partecipe, non già di un mero appartenente, al sodalizio mafioso, per il quale deve ritenersi tuttora pertinente il principio di diritto secondo cui la verifica della persistenza della pericolosità del prevenuto, nel caso di sospensione dell'esecuzione della misura, derivante dallo stato detentivo del soggetto, deve avere ad oggetto soltanto il requisito dell'attualità, senza che siano necessarie nuove o ulteriori manifestazioni di pericolosità ed essendo sufficiente che non sia venuta meno l'appartenenza al sodalizio criminale (ex multis, Sez. 5, n. 21202 del 19/01/2017, De Vita, Rv. 269925).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e de