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Sentenza — n. 33871/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33871/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33871/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza ricorre avverso l'ordinanza, emessa dal Tribunale di Monza, in data 31 marzo 2021, con la quale non è stato convalidato l'arresto operato nei confronti di Armando Vinciguerra per il reato previsto dall'art. 495 cod.pen., commesso in Monza il 30 marzo 2021, sul rilievo che la persona in stato di arresto era stata presentata all'udienza, fissata per la relativa convalida e per il contestuale giudizio direttissimo, da un ufficiale di polizia giudiziaria diverso da quello che aveva proceduto all'arresto. All'uopo denuncia la violazione dell'art. 558, comma 1, cod.proc.pen., deducendo che la norma menzionata prevede la possibilità che a presentare l'arrestato in udienza siano anche gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno ricevuto in consegna l'arrestato e che, in ogni caso, non è prevista alcuna sanzione processuale per la violazione della detta norma.

Regesto Legislator

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art. 495 cod.pen, art. 558 cod.proc.pen, art. 380 cod.proc.pen; Sentenza — n. 33871/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va rilevato, in via di principio, che la convalida dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria, anche nel caso di presentazione diretta della persona in stato di arresto all'udienza fissata per il giudizio direttissimo, dipende esclusivamente dalla verifica dei presupposti di cui agli artt. 380 e 381 cod.proc.pen., come dimostrato dai riferimenti, contenuti nella norma di cui all'art. 558 cod.proc.pen. alla 'flagranza' del reato e all'art. 380 cod.proc.pen. (comma 4-ter, cod.proc.pen.).

Parole chiave

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convalida del sequestro accertamento dell'identità agente di polizia inganno sull'identità errore di persona indagine penale suppletiva

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod.pen
art. 558 cod.proc.pen
380 e 381 cod.proc.pen., come dimostrato dai riferimenti, contenuti nella norma di cui all'art. 558 cod.proc.pen.
art. 380 cod.proc.pen
alla 'flagranza' del reato e all'art. 380 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MONZAnel procedimento a carico di: VINCIGUERRA ARMANDO nato a MILANO il 04/12/1973 avverso l'ordinanza del 31/03/2021 del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG i udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza ricorre avverso l'ordinanza, emessa dal Tribunale di Monza, in data 31 marzo 2021, con la quale non è stato convalidato l'arresto operato nei confronti di Armando Vinciguerra per il reato previsto dall'art. 495 cod.pen., commesso in Monza il 30 marzo 2021, sul rilievo che la persona in stato di arresto era stata presentata all'udienza, fissata per la relativa convalida e per il contestuale giudizio direttissimo, da un ufficiale di polizia giudiziaria diverso da quello che aveva proceduto all'arresto. All'uopo denuncia la violazione dell'art. 558, comma 1, cod.proc.pen., deducendo che la norma menzionata prevede la possibilità che a presentare l'arrestato in udienza siano anche gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno ricevuto in consegna l'arrestato e che, in ogni caso, non è prevista alcuna sanzione processuale per la violazione della detta norma.

3. Con requisitoria in data 25 maggio 2021, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottoressa Delia Cardia, ha chiesto che la Corte annulli senza rinvio l'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Va rilevato, in via di principio, che la convalida dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria, anche nel caso di presentazione diretta della persona in stato di arresto all'udienza fissata per il giudizio direttissimo, dipende esclusivamente dalla verifica dei presupposti di cui agli artt. 380 e 381 cod.proc.pen., come dimostrato dai riferimenti, contenuti nella norma di cui all'art. 558 cod.proc.pen. alla 'flagranza' del reato e all'art. 380 cod.proc.pen. (comma 4-ter, cod.proc.pen.).

2. Ciò premesso, occorre, evidenziare che, come osservato dal ricorrente, ai sensi dell'art. 558, comma 1, cod.proc.pen., la presentazione dell'arrestato può essere effettuato sia da colui che ha eseguito la misura precautelare sia da chi ha avuto in consegna l'arrestato, con la conseguenza che, nel caso al vaglio, la presentazione dell'arrestato all'udienza è stata correttamente effettuata dall'Ufficiale di Polizia Penitenziaria che l'aveva preso in consegna, in quanto custodito in una struttura carceraria.

3. Giova, in ultimo, osservare che, stante il principio di tassatività delle invalidità processuali, non vi è alcuna disposizione che sanzioni in termini di nullità l'avvenuta convalida dell'arresto e l'istaurato giudizio direttissimo per la violazione della norma di cui all'art. 558, comma 1, cod.proc.pen..

4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso il 2/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Ger rdp St beone )jòmmi 11AAAAAA-k' d.,LA DEPOSTA /N CANCEL