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Sentenza — n. 33870/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33870/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33870/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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che, in relazione alla sentenza sub a), dovesse essere applicato l'aumento di cinque anni di reclusione, in ragione della particolare efferatezza del sodalizio, rispetto al quale lo Zarrillo aveva manifestato costante disponibilità all'adempimento delle direttive dei vertici, e dell'estensione temporale della partecipazione;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33870/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale sanzioni penali riesame dell'entità pena motivi di cassazione reato continuato

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
La sentenza di annullamento con rinvio ha enunciato in termini di estrema' nettezza il dovere del giudice del rinvio di dare «esaustiva ed adeguata ragione motivazionale» degli aumenti di pena disposti ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZARRILLO ANTONIO nato a MARCIANISE il 30/11/1968 avverso l'ordinanza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giuseppe Locatelli, la quale ha chiesto dichiararsi l'inaminnissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla I sezione di questa Corte, con ordinanza n. 58481 del 10/10/2018, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 01/02/2021, ha determinato in anni ventisei e mesi quattro di reclusione la pena inflitta ad Antonio Zarrillo, individuando gli aumenti in continuazione in relazione alle sentenze di condanna n. 5428/15 della Corte d'appello di Napoli del 23/06/2015 (indicata alla lett. a della motivazione) e n. 1942/12 della medesima Corte d'appello del 19/04/2012 (indicata alla lettera c della motivazione).

2. Nell'interesse dello Zarrillo viene proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi .motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale confermato la decisione già oggetto di annullamento, riproponendo il medesimo vizio di motivazione inesistente, per effetto della valorizzazione, attraverso mere formule di stile, di dati che esprimono null'altro che i requisiti costitutivi della fattispecie associativa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza di annullamento con rinvio ha enunciato in termini di estrema' nettezza il dovere del giudice del rinvio di dare «esaustiva ed adeguata ragione motivazionale» degli aumenti di pena disposti ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato ha ritenuto:

1) che, in relazione alla sentenza sub a), dovesse essere applicato l'aumento di cinque anni di reclusione, in ragione della particolare efferatezza del sodalizio, rispetto al quale lo Zarrillo aveva manifestato costante disponibilità all'adempimento delle direttive dei vertici, e dell'estensione temporale della partecipazione;

2) che, rispetto alla sentenza sub c) l'aumento dovesse essere di otto anni di reclusione, già al netto della riduzione per il rito, in considerazione della gravità e pericolosità sociale del delitto e dell'allarmante personalità dello Zarrillo, desunta da altri precedenti per spaccio di stupefacenti. Ora, premesso che le critiche sono espresse in termini di assoluta genericità, si osserva:

a) che non è affatto esatto che, quanto alla condanna sub a), la Corte d'appello si sia limitata a indicare gli elementi costitutivi della fattispecie, dal momento che l'efferatezza del sodalizio connota lo specifico gruppo del quale si discute, mentre la costante disponibilità e l'estensione della partecipazione concernono direttamente la posizione dello Zarrillo e non sono affatto dati oggettivamente ritraibili dalla fattispecie (ciò vale senz'altro per la durata della condotta, ma anche in relazione al modo in cui in concreto la messa a disposizione delle energie si è tradotta, senza alcuna, pur transitoria esitazione);

b) che le critiche ai dati fattuali sui quali la conclusione riposa sono, come detto in principio, di assoluta genericità;

c) che, quanto alla restante condanna, ancora una volta, il sintetico riferimento alla gravità del delitto non va inteso esclusivamente con riguardo alla astratta fattispecie criminosa, ma investe il modo in cui in concreto il sodalizio ha realizzato la sua operatività;

d) che il coinvolgimento in alcuni specifici episodi di spaccio qualifica la condotta dello Zarrillo e giustifica la valorizzazione del dato ai fini della valutazione della sua personalità.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ,spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gius pe De Marzo Ge r oCZone gg l> DE