Sentenza — n. 33869/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon decreto emesso il 04/02/2021 la Corte di Appello di Napoli ha confermato il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva applicato a Bucciero Donato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di 3 anni e aveva disposto la confisca degli immobili (un appartamento, due autorimesse ed una autovettura) intestate alla moglie Bencivenga Immacolata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 10 d.lgs. 159/2011, art. 606 c.p, artt. 125 c.p, art. 100 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33869/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e) dell'art. 606 c.p.p. e non agli artt. 125 c.p.p. e 10 d.lgs. 159/2011. In particolare, il ricorrente contesta l'attualità della pericolosità al fine dell'applicazione della misura, confermata dal Giudice d'appello in relazione a presupposti inattuali perché risalenti nel tempo e asseritamente superati da un percorso di collaborazione. Tale motivo, tuttavia, deduce non già una violazione di legge, ma un vizio di motivazione, recte, un vizio di valutazione.Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che la valutazione in concreto dell'attualità costituisce una questione di fatto, il cui accertamento - secondo quanto si è detto - esorbita dal controllo di legittimità.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENCIVENGA Immacolata, nata a Plainfield il 23/10/1972 BUCCIERO Donato, nato a Marcianise il 05/01/1969 avverso il decreto del 04/02/2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso il 04/02/2021 la Corte di Appello di Napoli ha confermato il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva applicato a Bucciero Donato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di 3 anni e aveva disposto la confisca degli immobili (un appartamento, due autorimesse ed una autovettura) intestate alla moglie Bencivenga Immacolata.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Bucciero Donato e di Bencivenga Immacolata, Avv. Angelo Raucci, che ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione degli artt. 1 lett.
b) e c) e 7 d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione in ordine al giudizio sull'attualità della pericolosità del Bucciero. La Corte non avrebbe tenuto conto della condotta tenuta dallo stesso a seguito della commissione del fatto di reato (in particolare la sua partecipazione al programma di recupero durante l'esecuzione della pena), del notevole lasso di tempo trascorso dallo stesso, nonché della sua scelta di collaborare. 2.2. Violazione degli artt. 7 e 24 d.lgs. 159/2011 relativamente alla confisca dei beni intestati a Bencivegna Immacolata, moglie del proposto, avendo la difesa fornito ampi elementi di valutazione in ordine alla liceità delle risorse utilizzate per l'acquisto dei beni confiscati.
La Corte sarebbe incorsa sia in un errore di calcolo nell'effettuare il controllo del reddito derivante dalla ditta "Air Sport di Bencivegna Immacolata" (€145.000 diviso per 8 anni, ossia dal 2005 al 2013, dà come risultato C 18.125 annui, quindi, poco più di C 1.500,00 mensili, e non, come rilevato dalla Corte, C 1.300,00 mensili), che nella erronea mancata valutazione delle dichiarazioni della sorella di Bencivegna, la quale avrebbe affermato che la madre aveva deciso che i proventi della propria pensione, fossero percepiti da Bencivegna Immacolata, e della vendita di un immobile per l'importo di 150 mila euro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il primo motivo, proposto con riferimento alla valutazione di pericolosità c.d. generica di Bucciero, oltre ad essere generico, per l'omesso confronto argomentativo con il provvedimento impugnato, è manifestamente infondato e propone doglianze non consentite. Giova al riguardo rammentare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art.10, comma 3, d.lgs. 159/2011); ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.
U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene. Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata, attinente alle questioni proposte con l'appello, e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi.
Non ci si trova, quindi, in concreto di fronte a un caso di motivazione inesistente o puramente apparente, sicché il primo limite posto dall'art. 10 d.lgs. 159/2011, relativo alla possibilità di ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge, viene ad essere pienamente operativo. A questa premessa di carattere generale deve aggiungersi quella derivante dai limiti tipici del sindacato di legittimità, che non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di Cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (ex multis, Sez.
U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone). Con riguardo a questi due limiti devono essere esaminati i ricorsi proposti.
3. Il primo motivo deduce l'assenza di motivazione in ordine all'attualità della pericolosità, ossia un vizio specifico di motivazione in relazione alla previsione della lett.
e) dell'art. 606 c.p.p. e non agli artt. 125 c.p.p. e 10 d.lgs. 159/2011. In particolare, il ricorrente contesta l'attualità della pericolosità al fine dell'applicazione della misura, confermata dal Giudice d'appello in relazione a presupposti inattuali perché risalenti nel tempo e asseritamente superati da un percorso di collaborazione. Tale motivo, tuttavia, deduce non già una violazione di legge, ma un vizio di motivazione, recte, un vizio di valutazione.Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che la valutazione in concreto dell'attualità costituisce una questione di fatto, il cui accertamento - secondo quanto si è detto - esorbita dal controllo di legittimità.
Infatti, la censura del ricorrente riguarda l'apprezzamento da parte della Corte d'appello delle fonti dell'accertamento della pericolosità del Bucciero. Peraltro, va aggiunto che gli ulteriori profili di inammissibilità emergono dall'omesso confronto con la motivazione resa dalla Corte territoriale in relazione alla ritenuta attualità della pericolosità sociale del proposto. La Corte di Appello, infatti, in assenza di argomentazioni in senso contrario da parte del ricorrente, e concordemente a quanto ritenuto dal primo giudice, ha valorizzato: - i numerosi precedenti penali per spaccio del Bucciero dal 2005; - il fatto che il Bucciero ha continuato nella sua attività di spaccio anche durante il periodo temporale in cui era agli arresti domiciliari per il procedimento penale del 2013, all'esito del quale lo stesso è stato condannato per i reati di spaccio di droga alla pena complessiva di anni 7 e mesi 10 di reclusione, oltre alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione per il reato di usura, non avvinto agli altri dal vincolo della continuazione; - il fatto che nell'ambito di tale procedimento numerosi collaboratori di giustizia hanno riferito circa la pericolosità del proposto e sull'attività di spaccio di droga dallo stesso svolta sin dai primi anni '2000 sotto l'egida del clan Belforte di Marcianise.
Pertanto, il percorso criminale del ricorrente, sviluppatosi dal 1996 (o almeno dai primi anni del 2000) e proseguito fino al 2014, unitamente all'accertata capacità di approvvigionamento della droga e alla specializzazione delinquenziale acquisita nel settore del traffico di stupefacenti, hanno correttamente fatto ritenere ad entrambi i giudici di merito attualmente sussistente una spiccata pericolosità sociale del Bucciero, sulla quale gli effetti rieducativi della pena potranno essere eventualmente apprezzati solo alla luce di un congruo periodo di valutazione.
4. Con il secondo motivo il ricorso ripropone la medesima censura formulata con l'atto di appello. 4.1. Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità, sotto il profilo della legittimazione, della doglianza proposta nell'interesse di Bencivenga Immacolata, terza interessata, in quanto titolare formale dei beni confiscati. Al riguardo, infatti, pur non avendo il ricorso menzionato, né allegato, il rilascio di procura speciale, risulta presente nel fascicolo una procura speciale rilasciata nel giudizio di merito suscettibile si essere interpretata nel senso di una efficacia anche per i successivi gradi di giudizio (Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, De Angelis, Rv. 266149: "In tema di ricorso in materia di misure di prevenzione personali, il terzo interessato ai fini civili non può stare in giudizio personalmente, ma solo attraverso difensore munito di procura speciale alle liti ex art. 100 cod. proc. pen., - non essendo appropriata allo scopo la procura a compiere singoli atti di cui all'art. 122 cod. proc. pen,- anche qualora la prima non contenga espresso riferimento al potere di interporre detto gravame, purchè la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., possa essere vinta dall'univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere"). 4.2.
La doglianza è invece inammissibile, perché deduce non già violazioni di legge - unica censura consentita nel giudizio di legittimità avente ad oggetto le misure di prevenzione -, bensì vizi di valutazione. È inoltre meramente reiterativa delle censure proposte con l'appello, e manifestamente infondata, in quanto il conteggio relativo alla somma di C 145.000,00 derivante dalla ditta "Air Sport di Bencivegna Immacolata" (da ritenersi in ogni caso costituita con il reimpiego di proventi illeciti), è stato effettuato dalla Corte su un arco di 9 anni, e non 8, come invece rilevato dal ricorrente, con un ricavo, quindi, di circa C 1.350,00 mensili.
Calcolato anche che il nucleo familiare dei ricorrenti, composto altresì da due figli adolescenti, la Corte ha correttamente rilevato l'impossibilità degli stessi di far fronte ad un acquisto di C 96.000,00 per gli immobili. Analogo argomento è stato sviluppato con riferimento alla modesta somma derivante dalla pensione della madre della Bencivegna. Infine, anche con riferimento al ricavato della vendita di un fabbricato nel 2010, che, nell'assunto difensivo, sarebbe stato impiegato per l'acquisto dell'immobile confiscato, la Corte territoriale ha congruamente evidenziato che anche questo bene era stato acquistato durante il periodo di pericolosità, nel febbraio 2007, e costituiva quindi reimpiego di risorse originariamente illecite; inoltre, l'assegno di 150.000 euro, corrispondente al prezzo di vendita, era stato rilasciato nel maggio 2010, circa tre mesi dopo l'acquisizione patrimoniale che avrebbe dovuto giustificare.
5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma