Sentenza — n. 33868/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon decreto in data 25 febbraio 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto, emesso dal Tribunale di quella stessa città in data 10 giugno 2020, con il quale era stata ordinata la confisca in danno di De Vincentiis Raffaele dell'immobile, intestato alla figlia, De Vincentiis Matiarca, sito in Napoli al Vico Carbonari n. 4, evidenziando come non fosse rimasta superata la presunzione - ex art. 26, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 - di fittizietà dell'intestazione, la stessa essendo riconducibile a De Vincentiis Raffaele, che aveva acquistato l'immobile oggetto di confisca con i proventi della sua attività illecita: era, infatti, inverosimile che questo fosse stato acquistato con i redditi dei genitori del futuro marito di De Vincentiis Matiarca, in considerazione del fatto che, tra l'altro, costoro, nel periodo, nel quale sarebbero state versate le somme destinate al pagamento rateale del prezzo dello stesso (destinato, oltretutto, a non essere abitato), erano dotati di precarie entrate e versavano in una condizione economica connotata da particolari ristrettezze.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33868/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria in data 15 giugno 2021, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottoressa Elisabetta Ceniccola, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE VINCENTIIS RAFFAELE nato a NAPOLI( ITALIA) il 06/03/1965 avverso il decreto del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 25 febbraio 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto, emesso dal Tribunale di quella stessa città in data 10 giugno 2020, con il quale era stata ordinata la confisca in danno di De Vincentiis Raffaele dell'immobile, intestato alla figlia, De Vincentiis Matiarca, sito in Napoli al Vico Carbonari n. 4, evidenziando come non fosse rimasta superata la presunzione - ex art. 26, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 - di fittizietà dell'intestazione, la stessa essendo riconducibile a De Vincentiis Raffaele, che aveva acquistato l'immobile oggetto di confisca con i proventi della sua attività illecita: era, infatti, inverosimile che questo fosse stato acquistato con i redditi dei genitori del futuro marito di De Vincentiis Matiarca, in considerazione del fatto che, tra l'altro, costoro, nel periodo, nel quale sarebbero state versate le somme destinate al pagamento rateale del prezzo dello stesso (destinato, oltretutto, a non essere abitato), erano dotati di precarie entrate e versavano in una condizione economica connotata da particolari ristrettezze.
2. Con il ricorso presentato avverso il menzionato decreto, il proposto De Vincentiis Raffaele denuncia violazione dell'art. 10 I. n. 575 del 1965 e successive modificazioni e vizio argomentativo, rilevando come la Corte territoriale avesse preterito ovvero travisato i risultati degli accertamenti compiuti in ordine alla capacità reddituale dei coniugi Lucenti-Perrotta e gli elementi fattuali dai quali era dato desumere che il bene confiscato fosse stato effettivamente acquistato con i proventi di attività lecite da costoro dispiegate, così rendendo una motivazione apparente o, comunque, illogica in ordine all'esclusione della effettiva riconducibilità del locale a De Vincentiis Mariarca.
3. Con requisitoria in data 15 giugno 2021, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottoressa Elisabetta Ceniccola, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il ricorrente De Vincentiis Raffaele, nella veste di proposto, non contesta né la titolarità dell'immobile, né la proprietà dello stesso in capo alla figlia De Vincentiis Mariarca, non si afferma titolare di un qualche diritto, di natura personale o reale, sul bene, e nemmeno accampa diritti derivanti da possesso o da un'intestazione fiduciaria. Egli, infatti, si limita a contestare che l'intestataria formale dell'immobile sia una sua prestanome e si duole della valutazione dei risultati degli accertamenti compiuti, adducendo che questa, se correttamente effettuata, sarebbe stata tale da dimostrare la lecita provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto, in quanto effettivamente oggetto di donazione da parte dei coniugi Lucente - Perrotta in favore della figlia, loro futura nuora. Tutti i rilievi articolati nell'impugnativa sono, pertanto, volti a dimostrare la sua estraneità all'acquisto e alla disponibilità del bene.
2. Alla stregua di tali puntualizzazione, deve farsi applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, in materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto, che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario; è, invece, ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Rv. 271822; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015 - dep. 03/03/2016, Rv. 266141; Sez. 5, n. 7433 del 27/09/2013 - dep. 17/02/2014, Rv. 259510; Sez. 5, n. 6208 del 21/10/2010 - dep. 18/02/2011, Rv. 249499).
3. In ogni caso le deduzioni sviluppate a sostegno del motivo di ricorso non sono consentite in questa sede posto che, per diritto vivente, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 -ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575: ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod.proc.pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246).
4. Per le suesposte ragioni va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Gera Mio Sat e