Sentenza — n. 33867/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERDICCHIA GIUSEPPE nato a LIZZANO( ITALIA) il 25/04/1973 avverso il decreto del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Felicetta Marinelli, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 04-08/02/2021 la Corte d'appello di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello, ha rigettato la proposta di misura di prevenzione personale nei confronti di Giuseppe Berdicchia, revocando quella applicata dal giudice di primo grado; per il resto ha confermato la confisca disposta nei confronti dello stesso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 42 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33867/2021 — snpen · Corte di Cassazione: m) che erroneo era anche il calcolo della redditività della società che gestiva il bar e la sala giochi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, dal momento che, in materia di prevenzione, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge (come di recente ribadito da Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 0), alla luce degli art. 27 e 10 d. Igs. n. 159 del 2011, laddove, nella sostanza, attraverso una formale denuncia di inesistenza o mera apparenza della motivazione, il ricorso, nella specie, aspira ad una rivalutazione delle risultanze argomentatamente prese in esame dai giudici di merito.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERDICCHIA GIUSEPPE nato a LIZZANO( ITALIA) il 25/04/1973 avverso il decreto del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Felicetta Marinelli, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 04-08/02/2021 la Corte d'appello di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello, ha rigettato la proposta di misura di prevenzione personale nei confronti di Giuseppe Berdicchia, revocando quella applicata dal giudice di primo grado; per il resto ha confermato la confisca disposta nei confronti dello stesso.
2. Avverso tale decisione, nell'interesse del Berdicchia, è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo enunciato di seguito, ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente, in particolare, lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt.: 111, commi secondo e sesto, Cost.; 125, comma 3, cod. proc. pen.; 10, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; 24, 4 e 1, comma 1, dello stesso d. Igs. n. 159 del 2011, in relazione agli artt. 42, 117 e 111, secondo comma, Cost., per violazione dell'art. 1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si osserva:
a) che la conclusione della Corte territoriale, che aveva attribuito ai reati di usura la fonte primaria delle risorse economiche a disposizione del Berdicchia sia nel periodo 2005 - 2009 che negli anni successivi, era il risultato di una mera congettura, dal momento che il ricorrente era gestore di fatto, nei termini sotto specificati, di un'attività di bar con annessa sala giochi formalmente attribuita a Silvano Bizzarro;
b) che la tesi dell'interposizione fittizia risultava smentita da una serie di conversazioni, dalle quali emergeva che il Berdicchia e il Bizzarro erano soci e condividevano la gestione dell'attività;
c) che il parametro di riferimento per valutare la sproporzione tra il valore dei beni e le risorse dichiarate è da cogliere non solo nei redditi dichiarati al fisco, ma nell'attività economica svolta dal Berdicchia;
d) che quest'ultimo, proprio alla luce di tali rilievi, non-era portatore del dolo tipico dell'illecito di cui all'art. 12-sexies del d.l. 306/1992, conv. con I. 356/1992, come, del resto, confermato dal fatto che il primo avesse intestato a sé gli unici beni immobili di sua proprietà, acquisiti in forza di un regolare finanziamento;
e) che l'ultimo episodio di usura attribuito al Berdicchia risaliva al 2009, con la conseguenza che non era ravvisabile alcuna correlazione temporale tra le condotte poste in essere sino a quella data e il patrimonio acquisito successivamente, anche grazie ai finanziamenti che hanno consentito le acquisizioni immobiliari del 2012;
f) che l'adeguatezza delle condizioni economiche rispetto agli acquisti deve essere valutata non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti;
g) che la Corte territoriale, oltre a non confrontarsi in termini puntuali con i risultati della consulenza di parte, non aveva considerato i redditi derivanti dalla locazione degli immobili acquistati, dai finanziamenti, dall'alienazione delle autovetture, dai redditi del coniuge;
h) che l'analisi del consulente di parte era ancorata alle entrate e alle uscite lecite del ricorrente;
i) che l'indicazione dei flussi monetari in uscita operata dalla Corte d'appello era il risultato di ún'erronea ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza, puntualmente rappresentata nella consulenza di parte; I) che il decreto impugnato, nel contestare l'operato del consulente di parte, quanto ai criteri di determinazione delle spese per il mantenimento della famiglia, non aveva individuato in positivo un criterio autonomo;
m) che erroneo era anche il calcolo della redditività della società che gestiva il bar e la sala giochi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, dal momento che, in materia di prevenzione, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge (come di recente ribadito da Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 0), alla luce degli art. 27 e 10 d. Igs. n. 159 del 2011, laddove, nella sostanza, attraverso una formale denuncia di inesistenza o mera apparenza della motivazione, il ricorso, nella specie, aspira ad una rivalutazione delle risultanze argomentatamente prese in esame dai giudici di merito.
Al riguardo, si osserva che ormai, proprio l'esigenza di garantire la proporzionalità dell'intervento ablatorio, che consegue al significato garantistico dell'art. 42 Cost. e dell'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu, ha consolidato un orientamento giurisprudenziale perfettamente in linea con le indicazioni della Sezioni Unite di questa Corte, secondo le quali la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esisten2iale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez.
U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 02/02/2015, Rv. 262605 - 01). Ora, il decreto impugnato si è fatto carico di tale profilo, sottolineando che il nesso diretto ed únivoco tra le entrate acquisite con i fatti di usura, posti in essere sino al 2009, e gli acquisti avvenuti dopo circa tre anni si desume proprio dal fatto che il proposto non disponeva di redditi leciti tali da giustificare detti acquisti nel periodo di riferimento.Le censure svolte in ricorso, oltre a tradursi nella inammissibile rivisitazione delle argomentazioni della Corte territoriale, valorizzano profili inconferenti o circostanze genericamente dedotte: i proventi derivanti da finanziamenti devono infatti essere apprezzati nella prospettiva restitutoria successiva, in quanto si traducono in debiti per il soggetto finanziato; quale che sia - ed è profilo di puro merito - l'entità delle somme restituite e poi reimpiegate nell'attività usuraria, è certo che esse non erano a disposizione per gli acquisti; la considerazione del rapporto tra í1 Bizzarro e il Beridicchia in termini societari dovrebbe comportare una riduzione delle entrate spettanti al secondo e, in ogni caso, impone di depurare i ricavi dai costi fiscali - quale che sia la loro concreta entità.
Infine, la Corte territoriale ha puntualmente sottolineato come le spese di mantenimento non possono essere limitate a quelle di prodotti alimentari e bevande analcoliche e, stimando queste ultime nel 20% della spesa media globale, ha indicato, contrariamente a quanto assume il ricorrente, un parametro generale di riferimento.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/202