Sentenza — n. 33866/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 01/12/2020 il Gip del Tribunale di Torino ha disposto l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di Madaio Daniele per i reati di furto, tentato (capo C) e consumato (capi D ed E), determinata mediante accordo tra le parti, concedendo all'interessato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p; Sentenza — n. 33866/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Madaio Daniele, Avv. Wilmer Perga, che ha dedotto l'erronea qualificazione del fatto in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., sostenendo che sarebbe stata omessa l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. nella sentenza impugnata, sull'assunto che l'aggravante di aver commesso i fatti con violenza sulle cose, contestata al ricorrente, non sussiste perché non vi sarebbe stata trasformazione della cosa né mutamento della destinazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MADAIO Daniele, nato a Torino il 28/07/1989 avverso la sentenza del 01/12/2020 del Gip del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 01/12/2020 il Gip del Tribunale di Torino ha disposto l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di Madaio Daniele per i reati di furto, tentato (capo C) e consumato (capi D ed E), determinata mediante accordo tra le parti, concedendo all'interessato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Madaio Daniele, Avv. Wilmer Perga, che ha dedotto l'erronea qualificazione del fatto in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., sostenendo che sarebbe stata omessa l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. nella sentenza impugnata, sull'assunto che l'aggravante di aver commesso i fatti con violenza sulle cose, contestata al ricorrente, non sussiste perché non vi sarebbe stata trasformazione della cosa né mutamento della destinazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La doglianza è innanzitutto genericct, in quanto la sentenza di patteggiamento nei confronti del Madaio concerne tre diversi reati - contestati ai capi C, D ed E -, in ordine ai quali è stata contestata, e riconosciuta, l'aggravante della violenza sulle cose; a fronte di tale rilievo, il ricorso omette di specificare l'oggetto della doglianza in maniera specifica. Dal tenore dell'argomentazione, peraltro, sembra che il ricorso si appunti sul capo D, avente ad oggetto il furto di beni di un esercizio commerciale contenuti in bancali. Ciò posto, la doglianza si basa sull'assunto che l'aggravante di aver commesso i fatti con violenza sulle cose non sussiste perché non vi sarebbe stata trasformazione della cosa né mutamento della destinazione.
Tale censura, tuttavia, non rientra nei casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione ex art. 448 comma 2 bis c.p.p., poiché con essa la difesa sollecita in concreto una diversa valutazione dei fatti, peraltro manifestamente infondata, in quanto la manomissione dei bancali è consistita nella 'forzatura' degli stessi per impossessarsi dei beni. Va pertanto ribadito che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573).3.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 4.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 02/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Ger , beone (A