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Sentenza — n. 33865/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33865/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33865/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In materia di impugnabilità dei provvedimenti, vige il principio di tassatività dettato dall'art. 568, comma 1, cod.proc.pen., nel senso che è la legge a stabilire i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione ed a determinare il mezzo con cui possono essere impugnati. Ciò in generale premesso, va rilevato che è consolidato l'orientamento secondo cui l'ordinanza con la quale il giudice prende atto dell'impossibilità di pervenire al normale epilogo del processo e, declinando il compito di decidere, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero non sia soggetta ad impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 2467 cod.civ, art. 521 cod.proc.pen, art. 111 Cost; Sentenza — n. 33865/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 568, comma 1, cod.proc.pen., nel senso che è la legge a stabilire i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione ed a determinare il mezzo con cui possono essere impugnati. Ciò in generale premesso, va rilevato che è consolidato l'orientamento secondo cui l'ordinanza con la quale il giudice prende atto dell'impossibilità di pervenire al normale epilogo del processo e, declinando il compito di decidere, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero non sia soggetta ad impugnazione.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta traffico dei pagamenti irregolarità finanziarie truffa in materia di credito appropriazione indebita di fondi lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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art. 2467 cod.civ
art. 521 cod.proc.pen
Fiore Roberto affida il proprio ricorso a due motivi, che denunciano: - il primo, la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen.
art. 111 Cost
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FIORE GIANFRANCO nato a PORTICI il 04/08/1947 FIORE ROBERTO nato a PORTICI il 10/08/1952 FIORE MARIO nato a PORTICI il 25/01/1954 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; igEtWgatife le cnF- dfl Ìudito il difensorei RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza in data 15 febbraio 2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al termine dell'istruttoria dibattimentale del processo celebrato a carico di numerosi imputati, tra cui Fiore Gianfranco, Fiore Mario e Fiore Roberto, imputati di plurime condotte di bancarotta fraudolenta, loro attribuite in quanto investiti di funzioni gestorie della Firema Trasporti Spa., società ammessa alla procedura dell'amministrazione straordinaria di cui al d.l. 347/2003, in relazione al capo D) della rubrica, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per essere il fatto emerso nel dibattimento diverso da quello descritto in imputazione, con conseguente stralcio delle posizioni degli imputati ai quali il detto capo d'imputazione era riferito onde procedere in riferimento alle vicende del piano di ristrutturazione del debito di Firema Trasporti Spa..

A sostegno del provvedimento assunto adduceva che i fatti contestati al capo D), segnatamente i pagamenti effettuati da Firenna Trasporti in favore di GMR, società controllante e socio unico della Firema, e di Melior Trust, in violazione del principio di postergazione dei crediti di cui all'art. 2467 cod.civ., sussunti nel delitto di fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose (di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 L.F) o in quello di bancarotta preferenziale (di cui all'art. 216, comma 3, L.F.), non coincidessero con quelli accertati all'esito del dibattimento, descrivibili nei termini di manovre apparentemente dirette alla ristrutturazione del debito di Firema verso il sistema bancario, ma sostanzialmente depauperative, per dissipazione, del patrimonio sociale, risolvendosi in estromissione di risorse in assenza di un vantaggio effettivo per la disponente, come tali sussumibili nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, L.F.).

Trattavasi, invero, di diversità incidente su punti fondamentali, enumerati in riferimento all'oggetto delle condotte di estroflessione delle risorse societarie, alla loro causale e al profilo dell'interesse della società alla loro realizzazione, sui quali il contradditorio delle parti non si era potuto compiutamente esercitare: tanto impediva di adottare decisioni nel merito, sia con riferimento ai fatti contestati sia con riferimento ai fatti ravvisati.

2. Ricorrono Fiore Gianfranco, Fiore Mario e Fiore Roberto. 2.1. Fiore Gianfranco e Fiore Roberto, ancorché con distinti atti d'impugnativa, articolano un solo motivo di identico contenuto; denunciano: «la violazione degli artt. 518 e 521 cod.proc.pen. (per abnormità dell'ordinanza con cui sono stati trasmessi gli atti al P.M. per un fatto nuovo senza prima pronunciarsi sul fatto contestato). Deducono che, nella specie, ricorreva un fatto nuovo e non un fatto diverso, poiché, mentre il fatto contestato riguardava i pagamenti effettuati da Firema Trasporti agli acquirenti dei crediti in violazione del principio di postergazione, il fatto ravvisato dal Tribunale era incentrato sul complessivo piano strategico di ristrutturazione del debito (cd. 'Piano Fazzalari'), venendo in rilievo vicende caratterizzate da radicale autonomia strutturale: donde, prima di trasmettere gli atti al Pubblico Ministero, il Tribunale avrebbe dovuto decidere nel merito in ordine alle ipotesi di reato originariamente contestate. 2.2.

Fiore Roberto affida il proprio ricorso a due motivi, che denunciano: - il primo, la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. e il difetto di motivazione del provvedimento censurato, sul rilievo che la diversità rilevata dal Tribunale non riguardava i fatti oggettivamente riguardati come tali ma una diversa loro valutazione: donde, illegittimo il provvedimento adottato perché non conforme allo schema procedimentale disciplinato dall'art. 521, comma 2, cod.proc.pen., il Collegio di merito si sarebbe dovuto limitare a verificare se i fatti per come accertati all'esito del dibattimento fossero sussunnibili nella fattispecie contestata, pronunciandosi nel merito; - il secondo, la violazione degli artt. 523 e ss. cod.proc.pen. e il vizio di motivazione, nonché l'abnormità del provvedimento, la disposta regressione del procedimento avendo determinato una stasi dello stesso in nessun modo superabile.

3. Con requisitoria in data 20 maggio 2021, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Luigi Cuomo, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

4. Con memoria in data 25 giugno 2021, l'Avvocato Giuseppe Stellato, nell'interesse di Fiore Mario, ha replicato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale ed ha insistito per l'accoglimento dei motivi proposti nell'interesse del suo assistito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Tutti i ricorsi sono inammissibili.

1. In materia di impugnabilità dei provvedimenti, vige il principio di tassatività dettato dall'art. 568, comma 1, cod.proc.pen., nel senso che è la legge a stabilire i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione ed a determinare il mezzo con cui possono essere impugnati. Ciò in generale premesso, va rilevato che è consolidato l'orientamento secondo cui l'ordinanza con la quale il giudice prende atto dell'impossibilità di pervenire al normale epilogo del processo e, declinando il compito di decidere, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero non sia soggetta ad impugnazione.

Si tratta, infatti, di un provvedimento che non ha natura decisoria, ma strumentale, in quanto si concretizza in un mero impulso processuale, che, come tale, non è in grado di ledere in alcun modo il diritto di difesa dell'imputato, in quanto non incide sul merito della regiudicanda, né sulla competenza, né sulla libertà del giudicabile, non compromettendone in alcun modo la possibilità di difendersi nell'instaurando procedimento per la diversa ipotesi di reato e nell'eventuale nuovo giudizio (Sez. 7, n. 50723 del 07/11/2013, Rv. 258081; Sez. 5, n. 22262 del 26/04/2011, Rv. 250580;

Sez. 3, n. 17197 del 25/03/2010, Rv. 246988; Sez. 1, n. 24058 del 26/05/2009, Rv. 244648; Sez. 5, n. 40625 del 27/10/2006, Rv. 236304). Tanto comporta che l'ordinanza censurata non sia neppure impugnabile per difetto di interesse (Sez. 6, n. 11624 del 14/05/2019 - dep. 07/04/2020, Rv. 279142; Sez. 5, n. 14366 del 27/01/2012, Rv. 252474; Sez. 6, n. 9744 del 21/01/2004, Rv. 229210), che, nel caso concreto, non è stato neppure, comunque, lumeggiato dai ricorrenti nei termini di quella attualità e di quella concretezza richieste dal diritto vivente, che ha stabilito che anche il ricorso per cassazione diretto a ottenere l'esatta applicazione della legge processuale deve essere caratterizzato dalla concretezza e attualità dell'interesse da verificare in relazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez.

U, n. 29529 del 25/06/2009, Rv. 244110).

2. Sotto altro profilo, va rilevato che i rilievi dei ricorrenti, prospettanti la necessità che, versandosi in ipotesi di fatto nuovo e non di fatto diverso, il Tribunale, oltre che rimettere gli atti al Pubblico Ministero, adottasse una pronuncia nel merito sui fatti originariamente contestati al capo D), finiscono per sollecitare un controllo della Corte circa l'effettiva difformità del fatto ovvero circa la sua novità, che involge questioni estranee al presente sindacato.

3. L'ordinanza impugnata non è, infine, neppure censurabile per abnormità. Invero, il provvedimento di trasmissione ex art. 521 cod.proc.pen. degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento per ritenuto fatto diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518, comma 2, cod.proc.pen., non può ritenersi abnorme, e quindi impugnabile ex art. 111 Cost., giacché l'abnormità può ravvisarsi in una evenienza del tutto eccezionale (adozione di atto in assoluta carenza di potere o con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell'ordinamento processuale penale), mentre la trasmissione degli atti al P.M.

è specificamente prevista dall'art. 521 cod.proc.pen., cosicché il provvedimento che sia adottato per ritenuta diversità del fatto può essere solo illegittimo, se non ne ricorrono presupposti, ma non abnorme (Sez. 5, n. 22550 del 07/03/2016, Rv. 267174; Sez. 3, n. 17197 del 25/03/2010, Rv. 246988; Sez. 1, n. 24058 del 26/05/2009, Rv. 244648; Sez. 1, n. 8831 del 28/02/2006, Rv. 233795; Sez. 1, n. 48159 del 03/12/2003, Rv. 226493).Nondimeno, occorre rilevare che, in ogni caso, anche per essere legittimati al ricorso per abnormità del provvedimento occorre avervi interesse.

Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione dell'imputato contro il provvedimento del giudice del dibattimento che, erroneamente ritenendo la diversità o la novità del fatto a norma dell'art. 521 cod.proc.pen., trasmette gli atti al pubblico ministero affinché provveda a richiesta di nuovo rinvio a giudizio con l'imputazione modificata, posto che, in tale ipotesi, l'interesse ad impugnare l'ordinanza del Tribunale spetterebbe, al più, al solo Pubblico Ministero, eventualmente costretto a sottostare alle indicazioni in fatto impartite dal Tribunale ovvero a subire la stasi del procedimento (Sez. 6, n. 3606 del 02/02/1995, Rv. 201105-6).

4. S'impone, pertanto, la dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021. Il Consigliere estensor