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Sentenza — n. 33864/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33864/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33864/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 16/11/2020 Tribunale di Ragusa ha applicato, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., a Salvatore Carnemolla, in relazione al delitto di cui all'art.494 cod. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero, condannandolo altresì al pagamento, in favore delle parti civili, delle spese processuali da queste sostenute e subordinando al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33864/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo, preliminare, motivo di ricorso è fondato. Al riguardo, deve osservarsi che la sentenza impugnata non reca una condanna al risarcimento del danno - ciò che, infatti, è precluso, come osserva il ricorrente dal comma 2 dell'art. 444 cod. proc. pen. - ma si limita a liquidarlo, all'esclusivo fine di subordinare al pagamento dello stesso la sospensione condizionale della pena. In linea generale, come già affermato dalle Sezioni Unite, nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non può, alterando i dati della concorde richiesta, subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti (Sez.

Parole chiave

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sospensione di pena remissione della pena ammortamento del debito pena con condizionale parziale risarcimento alle vittime di reati restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 444 cod. proc. pen., per avere subordinato la sospensione condizionale della pena ad una condizione, sebbene questa non avesse costituito oggetto dell'accordo tra imputato e Pubblico ministero.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARNEMOLLA SALVATORE nato a VITTORIA il 10/12/1957 avverso la sentenza del 16/11/2020 del TRIBUNALE. di RAGUSA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Franca Zacco, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, da eliminare.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/11/2020 Tribunale di Ragusa ha applicato, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., a Salvatore Carnemolla, in relazione al delitto di cui all'art.494 cod. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero, condannandolo altresì al pagamento, in favore delle parti civili, delle spese processuali da queste sostenute e subordinando al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso Salvatore Carnemolla, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento nella parte in cui il beneficio suddetto viene subordinato al risarcimento dei danni ed affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. Evidenzia il ricorrente che il Tribunale, pur non condannando l'imputato al risarcimento del danno, ha liquidato il danno sofferto dalle parti civili, cosicché risulta violata la disposizione appena citata. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 444 cod. proc. pen., per avere subordinato la sospensione condizionale della pena ad una condizione, sebbene questa non avesse costituito oggetto dell'accordo tra imputato e Pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo, preliminare, motivo di ricorso è fondato. Al riguardo, deve osservarsi che la sentenza impugnata non reca una condanna al risarcimento del danno - ciò che, infatti, è precluso, come osserva il ricorrente dal comma 2 dell'art. 444 cod. proc. pen. - ma si limita a liquidarlo, all'esclusivo fine di subordinare al pagamento dello stesso la sospensione condizionale della pena. In linea generale, come già affermato dalle Sezioni Unite, nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non può, alterando i dati della concorde richiesta, subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti (Sez.

U, n. 10 del 11/05/1993, Zanlorenzi, Rv. 194064). Anche in tempi più recenti le sezioni semplici di questa Corte hanno ribadito, in tema di patteggiamento, che il giudice non può alterare il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti, subordinando il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo rimasto del tutto estraneo alla pattuizione (Sez. 3, n. 57593 del 25/10/2018, Cannizzaro, Rv. 274706; Sez. 6, n. 13905 del 11/03/2010, Secondi, Rv. 246689, relativa a fattispecie in cui l'operatività del beneficio sospensivo era stata subordinata ex officio alla condizione del risarcimento dei danni in favore della parte civile).

Tale principio, soffre un'eccezione nell'ipotesi, prevista dall'art. 165, .secondo comma, cod. pen., in cui l'imputato, avendo usufruito una volta della sospensione condizionale della pena, non possa ulteriormente godere di detto beneficio ove non subordinato ad uno degli obblighi di cui all'art. 165, primo comma, cod. pen. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di sospensione condizionale della pena, che la richiesta avanzata dall'imputato che ha già usufruito di tale beneficio implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, primo comma, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo (Sez. 5, n. 28568 del 25/09/2020, Ciorba, Rv. 279696;

Sez. 5, n. 19721 del 11/04/2019, R., Rv. 276248; Sez. 3, n. 27427 del 16/05/2014, De Gennaro, Rv. 259395). Tale, ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, atteso che l'imputato risulta incensurato. Ne consegue che deve trovare applicazione il principio generale sopra indicato e che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla subordinazione del beneficio alla sospensione condizionale della pena. Non è necessario annullare integralmente la sentenza impugnata, atteso che il punto oggetto di annullamento è estraneo all'accordo intervenuto tra imputato e Pubblico ministero.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile, subordinazione che elimina. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giusepp