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Sentenza — n. 33861/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33861/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33861/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DAOUDA KEITA nato il 16/07/1988 avverso l'ordinanza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. ssa KATE TASSONE, la quale chiesto il rigetto del ricorso lette le conclusioni scritte presentate nell'interesse del ricorrente Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19/03/2021 la Corte di appello di Catania ha rigettato la richiesta di rescissione di giudicato proposta nell'interesse di Daouda Keita in relazione alla sentenza del Tribunale di Caltagirone del 10/04/2018, divenuta irrevocabile il 16/10/2018. La Corte territoriale ha rilevato:

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 420-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33861/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con riguardo all'indice rappresentato dalla nomina del difensore di fiducia, le Sezioni Unite hanno aggiunto che essa, per essere apprezzata in termini di effettività e di regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata. In altri termini, l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una comprensibile facilitazione del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato; tuttavia, per quanto detto, devono ricorrente indici che dimostrino l'effettività degli indici di conoscenza.

Parole chiave

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procedimento in contumacia corrispondenza con il difensore diritto a un difensore nomina del difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico difensore di fiducia

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse di Daouda Keita è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali, sottolineando:
art. 420-bis cod. proc. pen
279420 - 01.Quest'ultima decisione, peraltro, ha ricordato che l'art. 420-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DAOUDA KEITA nato il 16/07/1988 avverso l'ordinanza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. ssa KATE TASSONE, la quale chiesto il rigetto del ricorso lette le conclusioni scritte presentate nell'interesse del ricorrente Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19/03/2021 la Corte di appello di Catania ha rigettato la richiesta di rescissione di giudicato proposta nell'interesse di Daouda Keita in relazione alla sentenza del Tribunale di Caltagirone del 10/04/2018, divenuta irrevocabile il 16/10/2018. La Corte territoriale ha rilevato:

a) che all'istanza non risultavano allegati atti idonei a dimostrare la tempestiva presentazione della richiesta;

b) che, nel caso di specie, il ricorrente, in data 04/03/2013, aveva nominato l'avvocato Angelino Alessandro quale proprio difensore di fiducia;

c) che nell'atto di nomina risultano espressamente indicati gli estremi identificativi del procedimento penale;

d) che, in quell'occasione, il ricorrente aveva anche eletto domicilio presso il menzionato difensore;

e) che alla data della nomina fiduciaria erano in corso le indagini preliminari.

2. Nell'interesse di Daouda Keita è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali, sottolineando:

a) che dal momento della nomina fiduciaria l'avvocato Alessandro non aveva avuto più alcun contatto con il ricorrente, come dimostrato dal fatto che, ad oltre due anni di distanza, si era presentato in dibattimento da solo e privo della procura speciale per chiedere riti alternativi;

b) che tale considerazione, unita alla mancata presentazione dell'appello, dimostrava che il ricorrente non aveva avuto alcuna conoscenza del processo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. Innanzi tutto, in tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento (Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Rv. 272468 - 01). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha sottolineato l'assenza di tali elementi: sul punto si registra l'assoluto silenzio del ricorso.

In ogni caso, le doglianze sono inammissibili per manifesta infondatezza. Questo Collegio condivide l'orientamento secondo il quale, in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium (v. di recente, anche Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Olguin Gonzales, Rv. 281256 - 0). La conclusione è fondata sulle indicazioni promananti da Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 e da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420 - 01.Quest'ultima decisione, peraltro, ha ricordato che l'art. 420-bis cod. proc. pen., al primo comma, prevede che si proceda in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell'imputato e, al secondo comma, prevede il caso in cui si procede in assenza pur se non vi è stata alcuna manifestazione espressa da parte dell'imputato.

In quest'ultimo caso, il giudice procede in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. In tale contesto, le Sezioni Unite, valorizzando la finalità dell'intervento normativo operato con la I. n. 67 del 2014, hanno chiarito che gli indici di conoscenza sopra ricordati creano una mera presunzione relativa che deve necessariamente essere verificata in termini di effettività, ossia di concreta idoneità a fondare la conclusione della conoscenza del processo.

Con riguardo all'indice rappresentato dalla nomina del difensore di fiducia, le Sezioni Unite hanno aggiunto che essa, per essere apprezzata in termini di effettività e di regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata. In altri termini, l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una comprensibile facilitazione del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato; tuttavia, per quanto detto, devono ricorrente indici che dimostrino l'effettività degli indici di conoscenza.

Ora, nel caso di specie, proprio la circostanza che la nomina sia stata accettata, al punto che il difensore ha pacificamente svolto il suo ruolo per tutto il giudizio di primo grado, e la circostanza, riconosciuta dal medesimo ricorrente che egli non si sia mai allontanato dal territorio nazionale, rendendosi reperibile al numero indicato al legale, dimostra in termini solari l'effettività del rapporto e della elezione di domicilio operata e rende equivoci i dati del mancato rilascio di una procura speciale per i riti alternativi e la mancata proposizione dell'appello.

L'equivocità di siffatte indicazioni scaturisce, quanto al primo profilo, dalla circostanza che siffatta scelta processuale non dimostra l'assenza del rapporto . fiduciario - e il conseguente flusso informativo - con il difensore e, quanto al secondo, anche dal rilievo che si tratta di condotta successiva al momento nel quale deve ritenersi acquisita la conoscenza del processo, in forza degli indici • pregnanti dei quali s'è detto.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30/06/202