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Sentenza — n. 33859/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33859/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33859/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari datata 8.11.2017, con cui Maria Galli è stata condannata alla pena di quattro mesi di reclusione e 1600 euro di multa, in ordine al reato di contraffazione di marchi (logo o immagini di note serie animate), stampigliati "al momento" su capi di abbigliamento che vendeva alla Fiera del Levante di Bari, nello stand assegnato alla ditta individuale di commercio ambulante nella titolarità del marito, Renato Favia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33859/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, sulla base della giurisprudenza di legittimità che ha individuato la figura dell'utilizzatore informato.

Parole chiave

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contraffazione di merci pratiche commerciali ingannevoli utilizzatore informato traente informazione erronea saccheggio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLI MARIA nato a LODI il 12/01/1943 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; udito il Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari datata 8.11.2017, con cui Maria Galli è stata condannata alla pena di quattro mesi di reclusione e 1600 euro di multa, in ordine al reato di contraffazione di marchi (logo o immagini di note serie animate), stampigliati "al momento" su capi di abbigliamento che vendeva alla Fiera del Levante di Bari, nello stand assegnato alla ditta individuale di commercio ambulante nella titolarità del marito, Renato Favia.

2. Propone ricorso l'imputata, tramite il difensore, deducendo un unico motivo di ricorso con cui evidenzia vizio di motivazione manifestamente illogica e violazione di legge in relazione all'affermazione della sua colpevolezza. La tesi della ricorrente è che ella fosse soltanto un'addetta alle vendite, non responsabile dell'utilizzo dei marchi contraffatti, del cui illecito utilizzo era inconsapevole, vista la titolarità dell'azienda in capo al marito, oramai defunto e che, a suo tempo, infatti, era stato indagato a Verona da solo per analoghe condotte. L'imputata si affidava al marito, in altre parole, per ogni questione relativa agli aspetti legali o burocratici del lavoro e si limitava ad eseguire le sue direttive aziendali. Del resto, anche le modalità palesi con le quali ella è stata sorpresa dalla polizia giudiziaria ad imprimere con "pressa a caldo" i marchi contraffatti sui capi d'abbigliamento dimostrano l'assoluta sua inconsapevolezza di star commettendo un'azione illecita.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, sulla base della giurisprudenza di legittimità che ha individuato la figura dell'utilizzatore informato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, oltre che manifestamente infondato e reiterativo dei motivi d'appello, senza confronto con il provvedimento impugnato. Le censure si risolvono, infatti, in una rilettura, non consentita in sede di legittimità, di aspetti probatori valutati dal giudice di merito secondo parametri motivazionali non afflitti da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza. Il Collegio rammenta come, secondo l'orientamento pacificamente accolto dalla Cassazione, tra i motivi di ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua i contraddittorietà (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).

2. In ogni caso, la Corte d'Appello ha chiarito con solide argomentazioni che, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, è emerso dall'istruttoria dibattimentale che l'imputata, al momento dell'accesso della polizia giudiziaria all'interno del padiglione della Fiera del Levante teatro dei fatti, era direttamente intenta ad utilizzare i marchi contraffatti che stava trasferendo su di una maglietta mediante pressa a caldo. La notorietà dei marchi contraffatti utilizzati - famosi personaggi dei cartoni animati, anche della Disney - è stata messa logicamente in relazione con la consapevolezza del loro uso illecito, così come la precedente denuncia per analoghi fatti che aveva visto coinvolto il defunto marito della ricorrente, a Verona (secondo la stessa prospettazione difensiva, si trattava di vicenda nota all'imputata, che, con tale richiamo, intendeva indicare il marito come l'unico responsabile della condotta di illecito uso di marchi contraffatti).

Secondo i giudici di merito, l'imputata non è risultata essere una semplice addetta alle vendite, ma un'effettiva contitolare di fatto dell'attività, svolgendo l'attività rilevante di creare i prodotti con marchio contraffatto, a domanda della clientela. A fronte di tale specificità di passaggi argomentativi, il ricorso si rivela anche, nel suo complesso, generico, poiché volto a sostenere assertivamente la tesi difensiva di un'imputata "inconsapevole" di quanto stava facendo, del tutto irnplausibile rispetto ai risultati della prova in atti.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende