Sentenza — n. 33856/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza impugnata è stata emessa il 22 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza il quale — all'esito di rito abbreviato — aveva condannato Cristiano Alabisi per bancarotta fraudolenta distrattiva e dissipativa e bancarotta semplice da ritardata richiesta di fallimento. I fatti riguardano la società Esamotors s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Monza il primo ottobre 2013, di cui Alabisi è stato consigliere di amministrazione dal 12 ottobre 2007 alla data del fallimento; del medesimo consiglio facevano parte anche il padre, Agostino Alabisi, quale Presidente, ed il fratello Davide.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 33856/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il nono motivo di ricorso investe il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. nonostante la dichiarazione della curatela di avere transatto una somma come tacitazione delle pretese della procedura nei confronti degli imputati per le condotte bancarottiere. La Corte di appello ha riconosciuto in sentenza che non era in condizione di escludere che la transazione coprisse integralmente il danno oggetto di imputazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALABISI CRISTIANO nato a MILANO 11 19/04/1981 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta per dissipazione ed il rigetto del ricorso nel resto; letti i motivi nuovi e la memoria di replica a firma dell'Avv. MASSIMO POLINI.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata emessa il 22 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza il quale — all'esito di rito abbreviato — aveva condannato Cristiano Alabisi per bancarotta fraudolenta distrattiva e dissipativa e bancarotta semplice da ritardata richiesta di fallimento. I fatti riguardano la società Esamotors s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Monza il primo ottobre 2013, di cui Alabisi è stato consigliere di amministrazione dal 12 ottobre 2007 alla data del fallimento; del medesimo consiglio facevano parte anche il padre, Agostino Alabisi, quale Presidente, ed il fratello Davide.
All'imputato è stata inflitta la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta e previa riduzione per il rito. Le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. sono state applicate fin dal primo grado per una durata pari a quella della pena principale, nel dichiarato ossequio alla pronunzia della Corte Costituzionale n. 222 del 2018.
2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidando le proprie censure a nove motivi, così computati dal Collegio una volta isolate le denunzie di singoli vizi (a prescindere dalla diversa numerazione del ricorso). Alcuni di detti motivi sono preceduti da una premessa ove è sunteggiata l'imputazione e le questioni che essa pone, la corrispondente parte della sentenza di primo grado, i motivi di appello e il segmento della sentenza della Corte di appello che si censura. Di seguito si riporta la sintesi delle doglianze contro la decisione della Corte territoriale, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla bancarotta fraudolenta distrattiva imputata al ricorrente in relazione alla vendita alla società fallita dell'immobile di cui egli era comproprietario (insieme ai familiari) ad un prezzo che i Giudici di merito hanno ritenuto maggiorato rispetto a quello di mercato (Capo Al). Assume la parte che la categoria nella quale il capannone doveva essere collocato, per stimarne la congruità del prezzo, era quella dei "capannoni nuovi o ristrutturati"— e non dei "capannoni di oltre 20 anni" — giacché l'immobile era stato ristrutturato nel 2000; ciò avrebbe condotto ad attribuirgli un valore di mercato, nel 2010, di euro 531.450.
In questo senso avrebbero errato sia il consulente della curatela Ing. Cairo sia la Corte di appello. In particolare, quest'ultima avrebbe sbagliato quando ha ritenuto che la relativa doglianza di merito fosse generica quanto all'entità della ristrutturazione, giacché era proprio la consulenza Cairo che recava la descrizione dei lavori effettuati nel 2000, che avevano comportato un aumento della superficie originaria dell'immobile di oltre un quarto. Al valore così rideterminato andrebbe poi aggiunta la somma di euro 270.000 immediatamente retrocessa dai soci alla società, per un ammontare complessivo superiore al prezzo pagato dalla fallita. 2.2.
Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in ordine al medesimo episodio distrattivo, questa volta contestando il giudizio di addebitabilità soggettiva del fatto a Cristiano Alabisi ancorché questi fosse un mero consigliere di amministrazione senza delega. La Corte territoriale ha ritenuto di poter prescindere da questo aspetto, per il "ruolo esecutivo" assunto di fatto dall'imputato. Tale ruolo era stato ancorato, dal primo Giudice, ad episodi successivi al momento in cui (31 dicembre 2011) la sua posizione era mutata da consigliere senza delega a consigliere con delega.
La Corte di appello — preso atto dell'obiezione dell'appellante sul punto — ha mantenuto fermo il giudizio circa il coinvolgimento fattuale del ricorrente, ancorandolo alla sua posizione di consigliere all'interno del Consiglio di amministrazione presieduto dal padre e alla sua partecipazione alle decisioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione quanto all'acquisto del capannone. Dopo aver ricordato le norme del codice civile sull'amministratore senza delega e una sentenza di questa Corte sul tema, il ricorrente sostiene di non avere avuto conoscenza dei termini dell'operazione e di non avere apprezzato l'esistenza di segnali di allarme.
A riprova dell'estraneità del ricorrente al processo decisionale, l'impugnativa riporta le spontanee dichiarazioni del fratello Davide, che aveva spiegato come l'operazione fosse stata ideata solo da lui e dal padre e come all'odierno prevenuto fosse stato spiegato solo che l'acquisto del capannone nasceva dall'esigenza di patrimonializzare la società, che il prezzo era stato quantificato dalla banca e determinato dietro consiglio del commercialista e che la somma ottenuta sarebbe stata reimmessa nella società per coprire le spese e rimpinguare il capitale sociale.
L'operazione era stata conveniente per la società perché era entrato nel patrimonio un immobile del valore di 750.000 euro, la somma di euro 270.000 in retrocessione e quella di euro 420.000 grazie al mutuo. Il ricorrente — che all'epoca era preposto alla manutenzione dei veicoli — non poteva percepire alcun segnale di allarme. 2.3. Il terzo motivo di ricorso insiste sempre sullo stesso capo della sentenza impugnata, questa volta deducendo illogicità della motivazione in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso, in questo punto, attacca la risposta della Corte territoriale che ha liquidato come dichiarazioni di favore quelle rese da Davide Alabisi nei confronti del fratello.
Vi sarebbero — si legge nel ricorso — ben due riscontri a dette propalazioni. Il primo si sostanzia nella trascrizione di un'ipoteca a favore della banca mutuante per euro 820.000, il secondo nelle evidenze contabili delle operazioni di pagamento del prezzo, curate solo da Davide Alabisi e dal padre e fatte tutte a favore di quest'ultimo. Ne discende che, in capo al ricorrente, non vi sarebbe né dolo eventuale né colpa cosciente. 2.4. Il quarto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine alla tesi subordinata propugnata dall'appellante, quella cioè che, quand'anche il valore dell'immobile fosse di euro 442.900, la retrocessione della somma di 270.000 euro (per un totale di 712.000 euro) porterebbe la differenza tra il prezzo pagato e la somma di cui aveva beneficiato la società ad euro 37.900, non rilevabile dal prevenuto in un periodo di forte oscillazione di mercato.
Per sostenere la sua tesi, il ricorrente fa riferimento ad un passaggio della sentenza impugnata in cui era stata stimata "irrilevante" per un istituto bancario la differenza di 46.0001ra la somma concessa come mutuo ed il valore dell'immobile. 2.5. Il quinto motivo di ricorso riguarda la distrazione di cui al capo A2, cioè quella della somma di 40.000 euro quale differenza tra una serie di pagamenti indebiti a favore della società polacca European Trading cars SP zoo e le somme rientrate nelle casse della fallita. La Corte territoriale avrebbe pretermesso le dichiarazioni di Davide Alabisi (trascritte nel ricorso), che aveva ricostruito l'intera operazione ed aveva affermato come il fratello Cristiano fosse stato informato parzialmente ed in ritardo.
Il ricorso riporta, poi, un passaggio di una relazione del curatore, da cui si evincerebbe che i trasferimenti di denaro alla European Trading cars SP zoo era addebitabili al solo Davide Alabisi e che l'operazione non era passata attraverso una delibera del Consiglio di amministrazione. La conoscenza che, anni dopo, Cristiano Alabisi aveva mostrato nello spiegare l'operazione al curatore era legata alla consapevolezza nelle more maturata dopo l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione con delega. 2.6. Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condotta sub capo B2, vale a dire l'acquisto di polizze per 160.000 euro, acquisto effettuato senza alcuna preventiva verifica ed in maniera reiterata, nonostante la mancata liquidazione delle polizze già acquistate.
Vi sarebbe stata una modifica della qualificazione giuridica in bancarotta fraudolenta distrattiva in primo grado ed un'ulteriore modifica in appello, quando i Giudici del gravame hanno ritenuto trattarsi di bancarotta per dissipazione, salvo poi contraddirsi e tornare a parlare di distrazione. Ciò configurerebbe sia un vizio motivazionale che la violazione degli artt. 521, comma 2 e 522, comma 2, cod. proc. pen. 2.7. Il settimo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al medesimo addebito. Sostiene il ricorrente che l'acquisto delle polizze era avvenuto per ricapitalizzare la società, come evincibile dal verbale dell'assemblea dei soci del 31 dicembre 2011, da cui emerge che inizialmente i soci ricapitalizzavano la società con una polizza acquistata con loro soldi personali.
L'operazione non era anomala tanto che né il commercialista, né il Collegio sindacale né una banca a cui Davide Alabisi avrebbe proposto la cessione della polizza avevano rilevato anomalie (come sarebbe dimostrato da una mail che il ricorrente trascrive).2.8. L'ottavo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla bancarotta semplice di cui al capo C). Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, il fallimento era stato richiesto proprio dagli organi rappresentativi della società. La querela sporta in relazione alla truffa subita per le polizze segna il momento in cui l'imputato aveva acquisito consapevolezza dell'impossibilità di ricapitalizzare la società, operazione quest'ultima, attuata a mezzo delle polizze, che, per le ragioni illustrate nel precedente ricorso, era apparentemente affidabile. 2.9.
Il nono motivo di ricorso investe il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. nonostante la dichiarazione della curatela di avere transatto una somma come tacitazione delle pretese della procedura nei confronti degli imputati per le condotte bancarottiere. La Corte di appello ha riconosciuto in sentenza che non era in condizione di escludere che la transazione coprisse integralmente il danno oggetto di imputazione.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta per dissipazione ed il rigetto del ricorso nel resto osservando che: - la questione del prezzo dell'immobile è in fatto e, comunque, l'operazione era stata nociva per le finanze della fallita; - l'imputato era consapevole dei termini dell'operazione, sia per averla deliberata, sia per essere uno dei proprietari dell'immobile; - esistono plurimi indicatori della sua partecipazione alla gestione societaria; - quanto ai rapporti con la società polacca, Alabisi Cristiano era componente del Consiglio di amministrazione e non poteva ignorare i dettagli dell'operazione; .... il ragionamento della Corte di merito sul ritardato fallimento sarebbe condivisibile; - la negazione della circostanza attenuante del risarcimento del danno sarebbe stata correttamente delibata sulla scorta della non integrale riparazione, tema, peraltro, di competenza del Giudice di merito; - la motivazione della Corte di appello sarebbe, invece, carente, quanto al coinvolgimento soggettivo del ricorrente nella bancarotta per dissipazione 4.
Il difensore del ricorrente ha depositato uno scritto che contiene un motivo nuovo e che replica alle conclusioni del Procuratore generale. Quanto al primo aspetto, è stata eccepita la prescrizione della bancarotta semplice, in tesi maturata il primo marzo 2021. In ordine alla requisitoria del Procuratore generale, si legge che:- le conclusioni concernenti il reato di ci al capo B) si sarebbero dovute riverberare anche su quelle concernenti il reato sub C). - vi era condivisione della richiesta di annullamento del Procuratore generale sulla bancarotta legata alla "questione polizze", se pure con la formula 'perché il fatto non sussiste'. - la censura di travisamento della prova quanto al fatto sub A) concerne la cattiva collocazione dell'immobile nell'ambito delle categorie mercuriali allegate alla consulenza estimativa; - la dinamica dell'operazione di acquisto dell'immobile evidenziava che l'imputato non aveva percepito i segnali di allarme che avrebbero dovuto allertarlo, per come l'operazione gli era stata prospettata dal padre e dal fratello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
1. Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla bancarotta fraudolenta distrattiva imputata al ricorrente in relazione alla vendita alla società fallita dell'immobile di cui egli era comproprietario (insieme ai familiari) ad un prezzo che i Giudici di merito hanno ritenuto maggiorato rispetto a quello di mercato (Capo Al). Tale motivo è inammissibile perché segue ad un motivo di appello generico in punto di valutazione della congruità del prezzo dell'immobile. A prescindere dalle osservazioni che sono offerte a questa Corte nel ricorso, il Collegio non può ignorare che, al Giudice di appello, non è stata portata un'analisi tecnica che sollecitasse, con la dovuta specificità, il tema della non corretta valutazione dell'immobile.
Alle conclusioni della consulenza Cairo, rese ancorché l'esperta avesse ben presente la ristrutturazione del 2000, l'appellante, infatti, avrebbe dovuto opporre delle considerazioni tecniche specifiche per supportare la tesi che quel tipo di ristrutturazione, svolta dieci anni prima della vendita, fosse idonea a mutare la categoria classificatoria e, quindi, i meccanismi di calcolo del prezzo di mercato del bene. Tale analisi, al contrario, non risulta dall'atto di appello, che si è limitato a rimarcare l'esistenza della ristrutturazione ed a rielaborare il calcolo del prezzo di mercato sulla scorta della pretesa ricollocazione del cespite nella diversa categoria mercuriale.
Ne consegue che, non avendo puntualmente affrontato nell'appello il tema della natura e dell'entità della ristrutturazione (come rimarcato peraltro dallo stesso Giudice di appello, che ha sottolineato la genericità del gravame sul punto), tale aspetto non può essere rimesso oggi a questa Corte, il cui scrutinio deve restare estraneo a profili di merito. D'altra parte il motivo di appello generico è geneticamente inammissibile, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza.
Ne consegue che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343).
Non resta, dunque, che prendere atto del tessuto motivazionale offerto dalla Corte di merito, che ha reputato depauperativa la vendita dell'immobile al prezzo di 750.000 euro, comparando quest'ultimo con la somma ottenuta sommando il valore individuato dalla consulente della curatela e quella retrocessa dai soci, somma complessiva sensibilmente inferiore alla prima. Tale argomentazione, nell'inammissibilità delle doglianze attinenti al metodo di calcolo utilizzato, sfugge alle censure di parte.
2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in ordine al medesimo episodio distrattivo, questa volta contestando il giudizio di addebitabilità soggettiva del fatto a Cristiano Alabisi ancorché questi fosse un mero consigliere di amministrazione senza delega. Tale doglianza è inammissibile siccome manifestamente infondata in quanto — come osservato dalla Corte territoriale l'imputato ha deliberato l'acquisto come consigliere di amministrazione e, soprattutto, era comproprietario dell'immobile venduto, il che lascia ragionevolmente ritenere che egli sapesse dell'incongruità del prezzo e che quindi ancorché consigliere senza delega percepisse il segnale di allarme costituito da quest'ultimo.
A questo riguardo va ricordato che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilità del concorso dell'amministratore privo di delega per omesso impedimento dell'evento, è necessario che emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio - secondo i criteri propri del dolo eventuale - del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà - nella forma del dolo indiretto - di non attivarsi per scongiurare detto evento (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925;
Sez. 1, n. 14783 del 09/03/2018, Lubrina e altri, Rv. 272614; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi e altri, Rv. 261938). Nessuna incongruenza si apprezza, poi, nell'argomentazione della Corte di appello secondo cui la determinazione del prezzo da parte del commercialista e della banca era un'affermazione di parte non documentata, il che faceva ritenere che le dichiarazioni di Davide Alabisi — fratello del prevenuto e patteggiante insieme al padre — avessero un valore eteroprotettivo rispetto all'odierno ricorrente. Quando, infine, il ricorrente ritorna sul tema della congruità del prezzo, offre un'argomentazione critica manifestamente infondata, attribuendo una valenza positiva all'ingresso della somma di 450.000 euro erogata dalla banca come mutuo per l'acquisto dell'immobile e corrisposta ai venditori, ancorché, in corrispondenza di tale finanziamento, si fosse creato un debito per la fallita verso l'istituto di credito.
3. Il terzo motivo di ricorso — che indulge sempre sul coinvolgimento dell'imputato nell'acquisto dell'immobile da parte della società — è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, ha offerto una motivazione pienamente logica laddove ha osservato che la fase dei pagamenti — alla quale il ricorrente sarebbe estraneo — non è significativa quanto la deliberazione dell'acquisto, sicché non rileva che le erogazioni dalla società ai venditori siano state ordinate da Davide Alabisi e che le somme siano confluite sul conto di Agostino Alabisi. Per il resto, altre osservazioni del ricorso indulgono su circostanze di fatto estranee ai limiti dell'odierno giudizio di legittimità.
4. Il quarto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine alla tesi subordinata propugnata dall'appellante, quella cioè che, quand'anche il valore dell'immobile fosse stato di euro 442.900, la retrocessione della somma di 270.000 euro (per un totale di 712.000 euro) porterebbe la differenza tra il prezzo pagato e la somma di cui aveva beneficiato la società ad euro 37.900, non rilevabile dal prevenuto in un periodo di forte oscillazione di mercato. Ebbene, questa censura è inammissibile in quanto aspecifica, poiché muove da un presupposto in fatto che non trova corrispondenza nella sentenza impugnata, laddove la Corte di merito ha osservato che il valore dell'immobile determinato dal consulente non era di euro 442.900, che era solo il valore massimo di mercato, ma di euro 374.000, prezzo medio.5.
Il quinto motivo di ricorso riguarda la distrazione di cui al capo A2, cioè quella della somma di 40.000 euro quale differenza tra una serie di pagamenti indebiti a favore della società polacca European Trading cars SP zoo e le somme rientrate nelle casse della fallita. Ebbene, tale doglianza è inammissibile dal momento che sostiene apoditticamente che l'"operazione Polonia" non fosse passata per il Consiglio di amministrazione e non si confronta con la circostanza che le somme, rientrate dalla società polacca, erano passate anche per i conti dei soci, prima di rientrare su quello della società poi fallita, come dichiarato dallo stesso imputato.
6. Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condotta sub capo B2, vale a dire l'acquisto di polizze per 160.000 euro, per cui il ricorrente deduce sia un vizio motivazionale che la violazione degli artt. 521, comma 2 e 522, comma 2, cod. proc. pen. Ebbene, la censura è fondata ma il ricorso è, comunque, in parte qua, inammissibile. La contestazione vede, in rubrica, l'indicazione, tra gli altri, del reato di cui all'art. 217, comma 1, n. 2), legge fall. e, in fatto, al punto B), la descrizione della consumazione «di una notevole parte del patrimonio sociale in operazioni manifestamente imprudenti — quantificabili in circa 160 mila euro — costituite nell'acquisto di polizze assicurative a premio unico mediante il pagamento di una minima parte del valore frontale delle stesse, senza alcuna preventiva verifica sull'autenticità delle medesime (poi rivelatesi false); acquisti per di più reiterati nonostante la mancata liquidazione delle polizze precedentemente già acquistate».
Orbene è evidente, attraverso una lettura combinata della rubrica e del capo di imputazione, che, con questa contestazione, il pubblico ministero avesse inteso riferirsi all'addebito di bancarotta semplice da operazioni imprudenti. Ciò nonostante, il Giudice di prime cure ha trattato questa vicenda come una bancarotta fraudolenta per dissipazione e lo stesso ha fatto la Corte di appello (quest'ultima pur citando impropriamente giurisprudenza sulla bancarotta fraudolenta distrattiva). Il ricorso dovrebbe, quindi, trovare accoglimento se non fosse per la mancanza di un interesse concreto del ricorrente sul punto, giacché l'episodio in oggetto ha trovato riscontro sanzionatorio nel riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1), legge fall., tale circostanza è andata in comparazione con le circostanze attenuanti generiche, che sono state reputate plusvalenti e la pena base è stata diminuita nel massimo consentito di un terzo, per poi essere ulteriormente decurtata per il rito.Ne consegue che manca, in capo al ricorrente, l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, che — per giurisprudenza costante di questa Corte, anche a Sezioni Unite — deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.
Ebbene, alcun effetto pratico conseguirebbe all'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, dal momento che il prevenuto non potrebbe vedersi decurtata ulteriormente la pena.
7. Il settimo motivo di ricorso — che attiene anch'esso al fatto sub capo B) — è inammissibile siccome versato in fatto e aspecifico, in quanto portatore di una serie di considerazioni di merito circa la non anomalia dell'operazione, considerazioni, che, peraltro, non si confrontano con le argomentazioni della Corte di merito che si rinvengono a pag. 15 a proposito della natura degli investimenti "incriminati". Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).
8. L'ottavo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine alla bancarotta semplice di cui al capo C) — è inammissibile. Se è vero che il fallimento è stato chiesto dal presidente del Consiglio di amministrazione della società, la Corte di merito ha segnalato che occorreva una «pronta richiesta di fallimento», sicché il riferimento, che si legge poche righe dopo, alla «mancata richiesta del fallimento in proprio» non può che riguardare non già l'omessa richiesta di fallimento tout court, ma la mancata, tempestiva, richiesta di autofallimento; ciò risponde, peraltro, al dato testuale del capo di imputazione — laddove si contesta la tardività della richiesta rispetto agli esercizi 2010-2011 — ed a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure a proposito dell'intempestività del ricorso per fallimento in proprio rispetto al già conclamato dissesto della società (pag. 8 della sentenza di primo grado).
Il Collegio osserva, infine, che, sul tema della tempestività o meno della richiesta di fallimento non c'è confronto, il che i milita ulteriormente per l'inammissibilità del ricorso.
9. Anche il nono ed ultimo motivo di ricorso — che attiene al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. nonostante la transazione con la curatela — è inammissibile in quanto conta su un evidente refuso che si legge nella sentenza impugnata quanto ad un appunto del relatore circa la verifica in ordine alla natura satisfattiva della transazione, appunto che è rimasto nella sentenza impugnata. D'altra parte l'atto di appello non era specifico in quanto non forniva dettagli sulla transazione e sulla sua natura integralmente satisfattiva e neanche il documento allegato al fascicolo fa comprendere il quantum della transazione al fine di apprezzarne la propugnata satisfattività.
10. L'inammissibilità dei motivi principali si riverbera su quello aggiunto, peraltro presentato senza il rispetto del termine di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. in quanto inviato con pec del 5 luglio 2021 D'altronde, la doglianza eccepiva la prescrizione al marzo 2021 della bancarotta semplice, ma l'inammissibilità delle censure impedisce di rilevare la maturazione del termine prescrizionale successiva alla sentenza impugnata.
11. Alla declaratoria odierna consegue solo la condanna al pagamento delle spese processuali e non al pagamento della sanzione a favore del