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Sentenza — n. 33854/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33854/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33854/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata emessa il 9 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato Dan Muja alla pena di giustizia per furto aggravato nell'abitazione di Filippo Quintini. Contro l'anzidetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, ricorso che conta due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce omessa motivazione perché, al di là dell'apparenza motivazionale, la Corte di appello non ha dato risposta specifica ad alcuna delle argomentazioni dell'appello principale, di quello nuovo e della discussione del difensore in udienza. In particolare, ad essere pretermessa sarebbe l'argomentazione censoria secondo cui il ritrovamento del cellulare contenente la scheda intestata all'imputato in bella mostra sul comodino della camera da letto dell'abitazione derubata non costituirebbe prova della responsabilità del prevenuto.

Regesto Legislator

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art. 603 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33854/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre ad essere generico. La rinnovazione è evidentemente superflua rispetto agli elementi a carico già presenti e così spiega la sua decisione la Corte di appello, che richiama, dopo aver sancito la superfluità dell'attività invocata, proprio il compendio indiziario. Il ricorso è generico nella misura in cui non solo non illustra le ragioni della necessità della rinnovazione istruttoria, ma non rievoca neanche quali fossero le richieste avanzate dalla difesa dell'imputato ex art. 603 cod. proc. pen., prestando, così, il fianco, ad un giudizio di inammissibilità della doglianza per genericità.

Parole chiave

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reati contro la sfera personale riservata imputazione di furto uso del telefono cellulare alla guida diritto di non autoincriminarsi inutilizzabilità delle prove illecite scippo

Disposizioni normative citate

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art. 603 cod. proc. pen
Il ricorso è generico nella misura in cui non solo non illustra le ragioni della necessità della rinnovazione istruttoria, ma non rievoca neanche quali fossero le richieste avanzate dalla difesa dell'imputato ex art. 603 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MWA DAN nato il 12/05/1982 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. ROBERTA SISIMBRO, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 9 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato Dan Muja alla pena di giustizia per furto aggravato nell'abitazione di Filippo Quintini.

2. Contro l'anzidetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, ricorso che conta due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce omessa motivazione perché, al di là dell'apparenza motivazionale, la Corte di appello non ha dato risposta specifica ad alcuna delle argomentazioni dell'appello principale, di quello nuovo e della discussione del difensore in udienza. In particolare, ad essere pretermessa sarebbe l'argomentazione censoria secondo cui il ritrovamento del cellulare contenente la scheda intestata all'imputato in bella mostra sul comodino della camera da letto dell'abitazione derubata non costituirebbe prova della responsabilità del prevenuto.

La difesa aveva a più riprese evidenziato come sia estremamente singolare che un ladro di appartamenti porti con sé, durante il misfatto, il suo cellulare e lo riponga ordinatamente su un comodino e come, se veramente lo avesse perso, sarebbe stato veramente imprudente riattivare il giorno dopo una scheda a proprio nome e con il proprio numero. La mancata denunzia di smarrimento poteva essere dovuta al valore infimo dell'apparecchio. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rigetto delle richieste di rinnovazione istruttoria, ampiamente argomentate, cui aveva fatto riscontro una motivazione del tutto stringata.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per genericità, mancanza di autosufficienza e manifesta infondatezza.

4. Il difensore dell'imputato ricorrente ha contestato le osservazioni del Procuratore generale, soprattutto quanto ai profili della mancanza di autosufficienza del ricorso e dello sconfinamento nel merito, per il resto riportandosi ai motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la motivazione della Corte di appello contiene tutti i dati essenziali per giustificare la conferma del giudizio di penale responsabilità del ricorrente; la pronunzia avversata, infatti, offre un apparato pienamente logico a sostegno della decisione assunta, laddove attribuisce rilievo probatorio in malam partem al dato di macroscopica rilevanza accusatoria costituito dal ritrovamento del cellulare del prevenuto sul luogo del misfatto, svilisce la giustificazione resa dalla moglie dell'imputato (che neanche il ricorso propugna nuovamente) e valorizza la riattivazione del numero di cellulare il giorno successivo al furto e la mancata denunzia di smarrimento dell'apparecchio.

Si tratta di dati di sufficiente spessore dimostrativo che sono razionalmente composti; dati che la Corte di appello ha vagliato e che il ricorso tenta di scardinare proponendo una riedizione del giudizio di merito dietro le spoglie di una presunta pretermissione delle argomentazioni dell'appello. Argomentazioni che, a ben vedere, erano tanto inconsistenti da reputarsi manifestamente infondate giacché contestavano gli elementi piuttosto granitici costituiti dal ritrovamento del telefonino dell'imputato sul luogo del fatto e dalla riattivazione della scheda il giorno dopo il furto, proponendo una diversa ed ipotetica lettura del materiale probatorio, comunque inidonea a mettere in discussione lo scrutinio del primo Giudice.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre ad essere generico. La rinnovazione è evidentemente superflua rispetto agli elementi a carico già presenti e così spiega la sua decisione la Corte di appello, che richiama, dopo aver sancito la superfluità dell'attività invocata, proprio il compendio indiziario. Il ricorso è generico nella misura in cui non solo non illustra le ragioni della necessità della rinnovazione istruttoria, ma non rievoca neanche quali fossero le richieste avanzate dalla difesa dell'imputato ex art. 603 cod. proc. pen., prestando, così, il fianco, ad un giudizio di inammissibilità della doglianza per genericità.

Ciò a voler tacer del fatto che il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577;

Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/7/2021. Il Consigliere estens