Sentenza — n. 33853/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZZI ASSAGHIR MOHAMED nato il 07/01/1997 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 496 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 495 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33853/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 14 maggio 2021, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZZI ASSAGHIR MOHAMED nato il 07/01/1997 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata del 19 ottobre 2020, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare di Pescara del 28 febbraio 2019, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di Azzi Assaghir Mohammed in ordine al reato di cui all'art. 496 cod. pen..
2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. Franco Perolino, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, avendo l'imputato dichiarato un diverso luogo di nascita all'atto della formalizzazione della denuncia per reati commessi in suo danno, in tal modo asseverando un dato irrilevante in quanto immediatamente smentito dagli accertamenti sull'identità, con conseguente inidoneità della condotta a ledere il bene giuridico protetto. 2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche, essendo stati al riguardo trascurati gli elementi introdotti con il gravame.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 14 maggio 2021, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile 4.1.11 primo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge ed è, comunque, manifestamente infondato. Premesso che nella nozione di qualità personali, rientrano gli attributi ed i modi di essere che servono ad integrare l'individualità di un soggetto, tra le quali rientra, senz'altro, il luogo di nascita (Sez. 5, n. 19695 del 05/03/2019, Bigoni, Rv. 275920), e che la falsa attestazione di siffatta qualità primaria, preliminare all'identificazione al fine di sporgere denuncia, integra il più grave reato di cui all'art. 495 cod. pen., in quanto le dichiarazioni del privato sono destinate ad incidere direttamente sulla formazione dell'atto pubblico costituito dal verbale di querela (V. ex multis Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839), il ricorrente reitera la deduzione di inoffensività - correttamente respinta dalla Corte territoriale - ribadendo come l'imputato fosse già noto alle forze dell'ordine.
Trattasi di rilievo reiterativo di argomentazione già proposta e correttamente confutata. Oltre ad essere, nel caso in esame, la dichiarazione del privato rilevante in relazione alla funzione o al servizio esercitato dal destinatario dell'informazione falsa, in quanto necessaria alla identificazione del denunciante (Sez. 5, n. 16725 del 30/03/2016, De Donato, Rv. 266707), anche ai fini del successivo iter procedimentale, deve ribadirsi come del tutto ininfluente sia la conoscenza fisica del soggetto dichiarante da parte del pubblico ufficiale ricevente, quando restino incerte le reali generalità del medesimo (V.
Sez. 5, n. 23556 del 15/07/2020, ZITOUNI RACHID, Rv. 279362). Il primo motivo è, pertanto, inammissibile. 4.2. Il secondo motivo è aspecifico. Nel contestare il diniego delle attenuanti generiche, il ricorrente si limita ad asserire di aver prospettato elementi decisivi nella prospettiva auspicata, che sarebbero stati, invece, dalla Corte territoriale ingiustificatamente trascurati, omettendo anche solo di indicarli nel ricorso, con conseguente genericità della doglianza (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso