Sentenza — n. 33852/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno del 21.10.2016, ha rideterminato, nei confronti dell'imputato Gaspare Ofria, la durata delle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall., fissandola nella misura di quattro anni, pari alla pena principale, inflittagli per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in concorso con Francesco Tripolini e Gabriele Ferri Bernardini y in relazione al fallimento della società Varenne s.r.I., avente ad oggetto attività edile, dichiarato il 6.10.2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33852/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tuttavia, la giurisprudenza ha individuato numerosi indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico nella compagine sociale e dei poteri gestori; tra questi, figura proprio il conferimento di deleghe in fondamentali settori dell'attività di impresa in favore di colui il quale, pur non rivestendo incarichi formali, sia invece stato individuato come amministratore di fatto, nonché, ovviamente, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria ed il peso decisivo rivestito nella conduzione della società (ma anche la costante assenza dell'amministratore di diritto e la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OFRIA GASPARE nato a PALERMO il 20/07/1964 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; udito il Sostituto Procuratore Generale KATE TASSONE che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, l'avvocato RAFFAELE BONSIGNORE, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno del 21.10.2016, ha rideterminato, nei confronti dell'imputato Gaspare Ofria, la durata delle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall., fissandola nella misura di quattro anni, pari alla pena principale, inflittagli per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in concorso con Francesco Tripolini e Gabriele Ferri Bernardini y in relazione al fallimento della società Varenne s.r.I., avente ad oggetto attività edile, dichiarato il 6.10.2020.
2. Propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, sottoponendo al Collegio due motivi. 2.1. Con il primo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica quanto all'affermazione della sentenza riferita al ruolo di amministratore di fatto della fallita, che sarebbe stato svolto dall'imputato. Sulla base di alcune citazioni giurisprudenziali, il ricorrente evidenzia che il ruolo "di fatto" è stato desunto dalla formale investitura ricevuta con la procura gestoria, laddove, invece, andava ancorato a elementi e attività concreti di gestione effettivamente svolti. 2.2.
La seconda censura denuncia violazione di legge e vizio di motivazione apparente in relazione alla condotta distrattiva di circa 102.000 euro: il ricorrente ripropone la tesi secondo cui le somme sarebbero costituite da sue legittime provvigioni, per le quali ha emesso regolari fatture pagate attraverso bonifici bancari (modalità sintomatica della liceità della percezione), mentre indimostrate sarebbero le affermazioni della Corte d'Appello circa la falsità della documentazione sulla cui base si fondavano i suddetti compensi professionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente propone motivi formulati secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità, nonché manifestamente infondati. Le eccezioni si risolvono, infatti, in una rilettura, non consentita in sede di legittimità, di aspetti probatori valutati dal giudice di merito secondo parametri motivazionali non afflitti da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza. Il Collegio rammenta come, secondo l'orientamento pacificamente accolto dalla Cassazione, tra i motivi di ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta della motivazione, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).
Ciò perché, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
2. Il ricorrente è coinvolto nei reati in ragione del suo ruolo di amministratore di fatto della fallita, quale direttore tecnico e commerciale, cui viene contestato sia di aver tenuto i libri e le scritture contabili in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, sia la distrazione di somme senza ragioni economiche (precisamente, 112.600,00 euro a favore della Fingest s.r.I.; 102.100,00 euro in favore proprio dell'imputato; 25.700,00 euro in favore di Giusy Ofria, sorella dell'imputato e moglie del coimputato Ferri Bernardini) e di un'autovettura societaria.
Il passivo è costituito, per la gran parte, da salari non pagati e debiti verso l'erario. Si è accertato che non era stato redatto il bilancio né erano state presentate le dichiarazioni fiscali negli ultimi tre esercizi, mentre le scritture contabili non sono state mai consegnate nonostante i ripetuti solleciti e la certezza della loro esistenza, visto che risulta la consegna dallo studio professionistico Masi a Tripolini in data 8.11.2010. Anche l'autovettura BMW, acquistata dalla fallita nel 2008 al prezzo di 40.000 euro, era stata venduta ad un prezzo inferiore al valore e pari a 15.000 euro a Ferri Bernardini e da questi ceduta ad una concessionaria per 20.000 euro, con rivendita nel 2010 della stessa al prezzo, ancora più alto, di 28.000 euro.
Ofria è stato ritenuto investito di ampi poteri gestori in virtù anche di una procura generale rilasciatagli dall'amministratore unico Tripolini sin dal 11.3.2008, con oggetto diffuso ad ogni attività economica sociale: i contenuti onnicomprensivi sono stati ritenuti incompatibili con un mero ruolo di consulente esterno dell'imputato. Il ricorrente si limita a ribattere a tale ricostruzione di fatto la propria, personale versione dei risultati probatori, sostenendo apoditticamente che le condotte gestorie e la procura non sarebbero sintomatiche del suo ruolo di amministratore di fatto.2.1.
In proposito, e venendo a trattare il primo motivo di ricorso, è pur vero che, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (cfr. Sez. 5, n. 27264 del 10/7/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5, n. 41793 del 17/6/2016, Ottobrini, Rv. 268273; Sez. 5, n. 19145 del 13/4/2006, Binda, Rv. 234428).
Tuttavia, la giurisprudenza ha individuato numerosi indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico nella compagine sociale e dei poteri gestori; tra questi, figura proprio il conferimento di deleghe in fondamentali settori dell'attività di impresa in favore di colui il quale, pur non rivestendo incarichi formali, sia invece stato individuato come amministratore di fatto, nonché, ovviamente, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria ed il peso decisivo rivestito nella conduzione della società (ma anche la costante assenza dell'amministratore di diritto e la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti).
Nel caso di specie, l'imputato era addirittura stato investito di una procura generale ad agire per conto della fallita, dal 11.3.2008, avente ad oggetto una vasta gamma di atti, sintomatici del ruolo di amministratore di fatto (tra questi: acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili; costituire ed estinguere servitù; assumere obbligazioni di ogni genere; comprare o vendere titoli, azioni, obbligazioni e compiere qualsiasi operazione di borsa; stare in giudizio in qualsiasi grado e nominare periti e consulenti tecnici; sul punto, cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).
Si tratta di una procura gestoria attributiva di poteri così ampi - come sottolineato correttamente dal giudice d'appello - da risultare assolutamente incompatibile con una veste di mero consulente esterno (in assenza di dati dai quali desumere una sua fittizietà) e che ne segnano inevitabilmente, alla luce delle condotte concrete da lui poste in essere, la qualità di amministratore di fatto della società edile fallita. In altre parole, sotto la veste di "direttore tecnico", gli aveva, invece, gestito direttamente e principalmente gli affari della società, come risulta anche da altri "indicatori" concreti.
Era stato il ricorrente a consegnare la documentazione contabile allo studio di consulenza fiscale Masi (insieme all'amministratore di diritto Tripolini) ed era stato ancora lui a sottoscrivere l'atto di vendita dell'autovettura Mercedes di proprietà della società. Le dichiarazioni dell'amministratore di diritto Tripolini, pur formalmente volte a sminuire il ruolo del ricorrente, sono state, poi, illuminanti della sua qualifica sostanziale, secondo quando è stato sottolineato dal provvedimento impugnato: l'imputato, secondo tali dichiarazioni, non soltanto procacciava clienti per la società ma i suoi clienti erano anche gli unici che la società aveva; egli era colui il quale si occupava direttamente dei fornitori e del materiale occorrente ai cantieri e seguiva in prima persona il lavoro dei cantieri aperti.
Si tratta, all'evidenza, di un ruolo di amministrazione totale svolto dal ricorrente, desunto non soltanto dalla procura generale amplissima ad agire a lui conferita, ma anche da dati di fatto concreti e specifici, inequivoci. Tali elementi non consentono neppure il sindacato di legittimità, poiché costituiscono l'oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione, come nel caso di specie (Sez. 5, n. 45134 del 27/6/2019, Bonelli, Rv. 277540). 2.2. Quanto al secondo argomento di censura, si deve rilevare la sua manifesta infondatezza, alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui i prelievi dell'amministratore dalle casse sociali, quali pagamenti di compensi a lui dovuti per la carica ricoperta, configurano la condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva (cfr.
Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, dep. 2021, Tedeschi, Rv. 280415, che ha ritenuto sussistente il reato anche in caso di pagamenti deliberati dall'assemblea dei soci, in caso di delibera "pro forma", emessa al solo fine di giustificare l'indebito prelievo. Vedi anche Sez. F, n. 27132 del 13/8/2020, Villardita, Rv. 279633; Sez. 6, n. 17616 del 27/3/2008, Pizza, Rv. 240069). Inoltre, per quanto accertato nei giudizi di merito, non sono state ritrovate giustificazioni lavorative all'asserito pagamento di compensi e provvigioni autoliquidatesi dal ricorrente, ed anzi entrambi i giudici concordano nel ritenere del tutto fittizia la documentazione difensiva prodotta a prova del credito dell'imputato.
Di tali considerazioni l'imputato denuncia genericamente l'apoditticità e, in ogni caso, invoca una presa di posizione su elementi di fatto da parte del Collegio, in assenza di manifeste illogicità del provvedimento impugnato.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre