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Sentenza — n. 33849/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33849/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33849/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Roma ha confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di Soldati Paolo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, assoltolo da altri reati, pure a lui contestati, ha rideterminato la pena. Secondo la ricostruzione del giudicante l'imputato, liquidatore dall'ottobre 2008 - della Serramenti srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma 1'8/3/2010, distrasse i beni strumentali e le rimanenze di magazzino - risultanti al bilancio al 31/12/2006 ed ammontanti ad C 262.000 - cedendoli alla ditta di Epidio Binotti in data 20 dicembre 2008 al prezzo, giudicato largamente sottostinnato, di C 15.000, oltre IVA, e trasferiti, nel mese di agosto 2009, alla L/1/A Diffusione Design Scarl Onlus, coamnninistrata dallo stesso Soldati.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 33849/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto della natura delle doglianze sollevate, si reputa equo quantificare in C 3.000.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta appropriazione indebita di fondi messa in circolazione di monete false occultamento di beni danno patrimoniale procurato con astuzia acquisto fraudolento

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto della natura delle doglianze sollevate, si reputa equo quantificare in C 3.000.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOLDATI PAOLO nato a POMEZIA il 08/07/1958 avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Lette le conclusioni del difensore, avv. ANTONELLO MADEO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Roma ha confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di Soldati Paolo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, assoltolo da altri reati, pure a lui contestati, ha rideterminato la pena. Secondo la ricostruzione del giudicante l'imputato, liquidatore dall'ottobre 2008 - della Serramenti srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma 1'8/3/2010, distrasse i beni strumentali e le rimanenze di magazzino - risultanti al bilancio al 31/12/2006 ed ammontanti ad C 262.000 - cedendoli alla ditta di Epidio Binotti in data 20 dicembre 2008 al prezzo, giudicato largamente sottostinnato, di C 15.000, oltre IVA, e trasferiti, nel mese di agosto 2009, alla L/1/A Diffusione Design Scarl Onlus, coamnninistrata dallo stesso Soldati.

Alla Diffusione Design furono trasferiti anche due autocarri, venduti il 21/11/2008 dall'imputato a Di Stefano Pasquale al prezzo di C 3.000, da questi rivenduti alla Ready Car Service srl il 19/12/2008 per C 30.000 e da quest'ultima ulteriormente rivenduti alla Diffusione Design con scritture private dell'11/5/2009, allo stesso prezzo di acquisto. Infine, nella disponibilità della Diffusione Design fu trasferita anche una importante macchina utensile, del valore di circa 200.000 euro, che era stata concessa in leasing alla Serramenti srl dalla Locat spa.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato con due motivi. 2.1. Col primo lamenta la violazione di plurime norme di legge ordinaria, costituzionale e convenzionale, nonché un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità. Deduce che in maniera contraddittoria e illogica è stato attribuito ai beni strumentali trasferiti alla Diffusione Design un valore esorbitante rispetto al prezzo di compravendita (C 336.000 secondo un inventario redatto dalla Diffusione Designer ed C 72.000 secondo un inventario redatto dal curatore), atteso che diverse sono le dichiarazioni rese dal curatore e del teste Spirito e considerato che la perizia estimativa, richiesta dal curatore stesso, fu effettuata più di un anno dopo la compravendita, quando la società acquirente aveva già effettuato sugli stessi importanti lavori di manutenzione, per adeguarli alla normativa di sicurezza; né è stato considerato che quei beni strumentali, messi poi all'asta dal curatore, furono venduti ad C 12.000.

Quanto alle rimanenze di magazzino, in maniera apodittica è stato attribuito alle stesse il valore di C 262.000, stante la palese falsità della situazione patrimoniale registrata alla data del 31/12/2006, come riconosciuto dal consulente del Pubblico Ministero, dalla commercialista della società fallita e dalla stessa Corte d'appello, allorché ha mandato assolto l'imputato dalle altre contestazioni a lui mosse. 2.2. Col secondo motivo si duole del trattamento sanzionatorio, ingiustificatamente e immotivatamente collocato sopra il minimo edittale.

3. Con memoria difensiva trasmessa a questa Corte in data 20 giugno 2021 il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è palesemente infondato, dal momento che si concentra su singoli aspetti della vicenda delittuosa portata all'esame di questa Corte e ripete doglianze già adeguatamente confutate dai giudici di merito.

1. La pronuncia di condanna è stata determinata dal fatto che l'imputato, divenuto liquidatore della società a ottobre del 2008, trasferì fraudolentemente l'intero compendio aziendale a società a lui riconducibile, dietro valutazione ampiamente sfavorevole - per la Serramenti srl - dei cespiti che lo componevano e privando i creditori della fallita di ogni garanzia patrimoniale. Tanto fece non solo trasferendo i beni strumentali e le merci - sulla cui valutazione il ricorrente si è ampiamente soffermato - ma anche il principale bene detenuto in leasing, del valore di circa 200.000 euro, in ordine al quale la società fallita aveva maturato diritti e su cui il ricorso nulla dice; il che determina, già da solo, l'inammissibilità del ricorso.

Ma anche per quanto riguarda le merci e i beni strumentali non sono adeguatamente confutate le valutazioni del giudicante, atteso che nulla viene dedotto in ordine al destino degli autocarri, venduti a soggetto (Di Stefano, dipendente della Ready Car, ove lavorava il figlio dell'imputato) per l'esigua somma di C 3.000 e pervenuti alla Diffusione Design srl dopo essere stati rivenduti alla Ready Car Service srl per C 30.000 (pag. 2 della sentenza d'appello). Né il ricorrente tiene conto di quanto rilevato in sentenza in ordine agli altri beni strumentali, pervenuti alla Diffusion Design srl dopo essere stati strumentalmente venduti a soggetto (Binotti) che giammai li utilizzò, dal momento che passarono direttamente dalla Serramenti srl alla Diffusione Design srl.

Quanto al valore dei beni, inutilmente il ricorrente si sofferma sulle valutazioni, tutte discordanti, operate dalla Diffusione Design srl in fase di inventario (valutati 336.000 euro all1/7/2009), dal curatore (che li vendette ad euro 12.000) o dallo stimatore nominato dal giudice delegato (che le valutò C 72.000), omettendo di considerare quanto rilevato dal giudicante: il fatto, cioè, che il complesso aziendale, interamente trasferito alla Diffusione Design srl, aveva certamente un valore maggiore della somma dei singoli cespiti; il fatto che lo stimatore non aveva tenuto conto, nella determinazione del valore dei beni strumentali, dei diritti connessi al macchinario concesso in leasing; il fatto che i beni venduti dal curatore rappresentarono solo una parte di quelli fraudolentemente trasferiti alla Diffusione Design, dal momento che molti di quei beni erano stati sottratti da ignoti (pag. 3 della sentenza impugnata).

E che quei beni valessero molto di più di quanto ipotizzato dal ricorrente è stato logicamente ricollegato - altresì - al fatto che solo alcuni dei macchinari (in numero di sei) acquistati da Binotti furono da questi fatturati alla Diffusione Design per C 36.4000 (pag. 3). Non è esatto, quindi, quanto ripetutamente addotto dal ricorrente, secondo cui la distrazione sarebbe stata provata sulla base di scritture inattendibili della fallita: l'indicazione del valore di C 336.000 non è stato desunto da un inventario della Serramenti srl, ma da quello della "diffusione tessile" (pag. 3), e non sono state solo le ballerine valutazioni operate dai vari organi tecnici a fissare il valore dei beni e la misura della distrazione, ma l'insieme delle risultanze processuali, puntualmente esposte in sentenza e marginalmente lambite dalle deduzioni difensive.

2. Inammissibili sono anche le doglianze in tema di trattamento sanzionatorio, atteso che la determinazione della pena appartiene al compito esclusivo del giudice di merito, le cui valutazioni, ove adeguatamente argomentate, non sono censurabili in sede di legittimità. Nella specie, l'irrogazione di una pena moderatamente superiore al minimo edittale è stata congruamente spiegata col riferimento alla callidità della condotta e alla gravità delle conseguenze del reato, atteso che la spoliazione della società fu preparata dall'imputato e che dalla stessa derivò la totale indisponibilità di beni per il ceto creditorio, a fronte di un passivo superiore al milione di euro. Gli elementi favorevoli addotti dalla difesa attengono abbondantemente al merito e non presentano aspetti di meritevolezza capaci di offuscare quelli valorizzati dal giudicante.

3. Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto della natura delle doglianze sollevate, si reputa equo quantificare in C 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore del